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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 885

Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  13-1-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.
Dal 1 gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Dal 1 luglio 1979, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1 gennaio 1980 quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde.
Con la medesima decorrenza del 1 luglio 1979, la misura della indennità integrativa speciale spettante al personale ferroviario in servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, è ridotta di L. 90.152 mensili.
L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.
Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13ª mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, non è applicabile al personale ferroviario in attività di servizio, compreso il personale dirigente, a decorrere dal 1 gennaio 1980.