LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1972)
Testo in vigore dal: 14-4-1968
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  Sono aumentati in ragione del 60 per cento:
    1°  le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti
sui   Comuni,   sulle  Province  e  sulle  Istituzioni  pubbliche  di
beneficenza  delle  zone  di  confine  passate sotto la sovranita' di
altri  Stati,  il  cui pagamento e' effettuato dallo Stato in base al
regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 791;
    2°  le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche
se  rinnovabili,  liquidati  o  da liquidarsi al carico dello Stato o
della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime
austro-ungarico  e  le  pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato
libero  di  Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato
libero;
    3°   le   pensioni,  temporanee  e  permanenti,  liquidate  o  da
liquidarsi  per  effetto  dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n.
848,  a  favore  degli  ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari
teologici  dell'ex  regime  austro-ungarico, in relazione all'attuale
trattamento maggiorato del 400 per cento;
    4°  le  pensioni  e  gli  assegni  liquidati secondo le norme dei
cessati Governi;
    5°  le  pensioni  liquidate  in  base agli articoli 112 e 113 del
testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
    6°  le  pensioni  dei  personali  dell'ex casa ducale di Genova e
delle  loro  famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio
decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;
    7°   le   quote   di  pensione  a  carico  dello  Stato  o  delle
Amministrazioni  di  cui al precedente art. 1 che non sono soggette a
nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
12.
  Per  le  categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo
non si applicano le altre norme del presente Capo.
  Per  le  pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi
con  le  norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della
concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera
la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede
di  applicazione  del  regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e
dell'art.  4  del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse
stato  attribuito  il  caroviveri  nella  stessa  misura  concessa ai
pensionati italiani. (1)(3)(4)(5) ((6))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 4 maggio 1951, n. 307 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Le  pensioni  tabellari  dei  graduati  e  militari  di  truppa e le
pensioni  e  gli  assegni  delle categorie indicate all'art. 20 della
legge  29  aprile  1949, n. 221, gia' liquidate o da liquidarsi, sono
aumentati nella misura del 40%."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  8  aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 1)
che  "Le  pensioni  tabellari  dei graduati e militari di truppa e le
pensioni  e  gli  assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della
legge  29  aprile  1949, n. 221, gia' liquidati o da liquidarsi, sono
aumentati nella misura del 6 per cento."
  Ha  altresi'  disposto  (con  l'art.  34) che le suddette modifiche
hanno effetto dal 1 luglio 1951.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 ha disposto (con l'art. 28, comma
1)  che  "Le  pensioni,  le  quote di pensioni e gli assegni indicati
nell'art.  20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'art. 10 della
legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono aumentati del 40 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L. 11 luglio 1956, n. 734 nel modificare l'art. 28, comma 1 del
D.P.R.  11  gennaio  1956,  n. 20, ha disposto (con l'art. 6) che "Le
pensioni  tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e
gli  assegni  delle  categorie  indicate  all'art. 28 del decreto del
Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, gia' liquidati o
da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura
del sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei
per  cento,  da  applicarsi  sull'importo  risultante  dopo  il primo
aumento, con effetto dal 1 luglio 1958."
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  18 marzo 1968, n. 249 nel modificare l'art. 28, comma 1 del
D.P.R.  11  gennaio 1956, n. 20, ha disposto (con l'art. 34, comma 1)
che  "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo
comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in
ragione del 65 per cento."