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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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vigente al 09/12/2024
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 22 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1

Istituzione del servizio centrale della riscossione
1. È istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.
2. Il servizio è diretto da un funzionario con qualifica di dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo
3.
3. Con decreto del Ministro delle finanze è disposta la assegnazione del personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e della segreteria tecnica di cui all'articolo
4.
4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro annesso al presente decreto.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".