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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 176

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. (26G00191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2026
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Testo in vigore dal:  22-10-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);
Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;
Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Vista la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;
Visto il regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013;
Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione;
Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;
Visto il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE;
Vista la direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni»;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, dopo il titolo II è inserito il seguente:
«Titolo II-bis
DELLA RIPARAZIONE DEI BENI
Art. 127-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133.
2. Gli articoli 127-quinquies e 127-sexies si applicano esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità.
3. Restano impregiudicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.
Art. 127-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;
c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c);
e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;
f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2024/1781;
g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;
h) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;
i) bene:
1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;
m) specifiche di riparabilità: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;
n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).
Art. 127-quater (Modulo europeo di informazioni sulla riparazione). - 1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato II-novies al presente codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.
2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.
3. In deroga al comma 2, quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.
4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:
a) l'identità del riparatore;
b) l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;
c) il bene da riparare;
d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;
e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;
f) il tempo necessario per completare la riparazione;
g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;
h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;
i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;
l) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;
m) se del caso, informazioni supplementari.
5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.
6. Se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 18 a 27 del presente codice e dall'articolo 1469-bis del codice civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica.
7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti:
a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e 49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
d) le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g), del presente codice.
Art. 127-quinquies (Obbligo di riparazione). - 1. Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il fabbricante può affidare la riparazione ad un soggetto terzo.
2. La riparazione di cui al comma 1 è effettuata alle condizioni seguenti:
a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore;
c) il fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire;
d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.
3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi la riparazione.
4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.
5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies.
6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell'Unione europea e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies né le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.
8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione stabilito dal presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.
Art. 127-sexies (Informazioni sull'obbligo di riparazione). - 1. Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.
Art. 127-septies (Sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione). - 1. Alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, istituita a seguito dell'attivazione della piattaforma online europea da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva, possono registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.
2. L'utilizzo della sezione nazionale di cui al comma 1 è gratuito per i consumatori.
Art. 127-octies (Punto di contatto nazionale). - 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127-septies.
2. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale.
Art. 127-novies (Informazioni ai consumatori). - 1. Nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché nel portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.
Art. 127-decies (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.
Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, è nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Il riparatore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.
Art. 127-undecies (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.»;
b) all'articolo 129, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.»;
c) all'articolo 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.»;
d) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 133, comma 1-bis.»;
e) all'articolo 135-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) a titolo gratuito;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.»;
f) dopo l'articolo 135 vicies-ter è inserito il seguente:
«Art. 135 vicies-quater (Sanzioni). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.»;
g) all'articolo 144-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata;
h) all'allegato II-septies, dopo il numero 68) è aggiunto il seguente:
«69) Articoli da 127-bis a 127-undecies, 129, 133, 135-bis, 135-ter e 135 vicies-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", in attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.»;
i) dopo l'allegato II-octies sono aggiunti gli allegati II-novies e II-decies, rispettivamente di cui agli allegati A e B al presente decreto.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all' attuazione della normativa dell'Unione europea", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 17 marzo 2026, n. 36 recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;
c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;
e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 è pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2024, serie L.
- La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») è pubblicata nella G.U.E.E. 17 luglio 2000, serie L. 178/1.
- La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, serie L 376/36.
- Il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'aspirapolvere è pubblicato nella G.U.U.E. 13 luglio 2013, serie L 192/24.
- Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017, serie L 345/1.
- La direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni è pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, serie L 173/25.
- Il regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 marzo 2019, serie L 74/46.
- La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2019 Serie L 136/28.
- Il regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 25 ottobre 2019, serie L 272/121.
- Il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/187.
- Il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E 5 dicembre 2019, serie L 315/241.
- Il regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/267.
- Il regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/285.
- La direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2020, serie L 409/1.
- Il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 31 agosto 2023, serie L 214/47.
- Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 28 luglio 2023, serie L 191/1.
- Il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2023, serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 19 aprile 2024, serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2024, serie L.
- La direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati è pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2026, serie L.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010.
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020.
- Il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021.
- Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 129, 133, 135-bis, 135-ter e 144-bis, comma 1, del citato decreto 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:
«Art. 129 (Conformità dei beni al contratto). - 1.
Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.».
«Art. 133 (Responsabilità del venditore). - 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.
3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.».
«Art. 135-bis (Rimedi). - 1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
b) l'entità del difetto di conformità; e
c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 133, comma 1-bis.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.».
«Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione). - 1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) a titolo gratuito;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.
2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore.
Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.
4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.».
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di: a);
b);
c) (Abrogata);
d);
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f);
g);
h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
Omissis.».