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DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile. (26G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2026
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  • Disposizioni finali
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Testo in vigore dal:  8-8-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;
Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee»;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di per assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per la funzionalità
della pubblica amministrazione
1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.
4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili.
Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».
6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1.
È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026.
11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482».
14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;
b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».
15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112 la parola "due" è sostituita da "tre". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.