TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 20 aprile 2026). (26A02134)

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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

    Capo I
    Governance per il PNRR
  • 1
  • 2
  • 3
  • Disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

    Sezione I
    Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR
  • 4
  • Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della missione 1, componente 1, del PNRR
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni urgenti in materia di giustizia
  • 16
  • 17
  • Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
  • 18
  • 19
  • Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
  • 20
  • 21
  • Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
  • 22
  • 23
  • 24
  • Disposizioni urgenti in materia di investimenti
  • 25
  • 26
  • Disposizioni urgenti in materia di ambiente
  • 27
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

    Capo I
    Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
  • 28
  • DISPOSIZIONI FINALI

    Capo I
    Disposizioni di carattere finanziario e clausola di salvaguardia
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Allegati

Avvertenza:

Si

procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Disposizioni in materia di responsabilità
per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, nel sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione dell'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo del PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data.
2. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di altre società a prevalente partecipazione pubblica.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1043, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie). - 1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.77
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1339 del Codice civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- Omissis.
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
Omissis.».