DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
Liquidazione degli enti  dissestati  e  misure  di  razionalizzazione
dell'attivita' dei commissari straordinari 
 
  1. Fatta salva  la  disciplina  speciale  vigente  per  determinate
categorie  di  enti  pubblici,  quando   la   situazione   economica,
finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato  raggiunga  un  livello  di  criticita'  tale  da  non   potere
assicurare  la  sostenibilita'  e   l'assolvimento   delle   funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai  debiti
liquidi ed  esigibili  nei  confronti  dei  terzi,  con  decreto  del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'ente e' posto in  liquidazione  coatta  amministrativa;  i
relativi  organi  decadono  ed  e'  nominato   un   commissario.   Il
commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che  si
rendono vacanti e provvede all'estinzione dei  debiti  esclusivamente
nei limiti delle risorse disponibili  alla  data  della  liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano dalla  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto  in  deroga  a
quanto  previsto  nel  presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
commissario non puo' eccedere la durata di tre  anni  e  puo'  essere
prorogato, per motivate esigenze,  una  sola  volta  per  un  periodo
massimo di due anni.  Decorso  tale  periodo,  le  residue  attivita'
liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero  vigilante  ai
sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale
a  tempo  indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in
una  agenzia  costituita  ai  sensi  dell'articolo  8   del   decreto
legislativo n. 300 del  1999,  con  la  conseguente  attribuzione  di
risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo
statale gia' erogato in favore  dell'ente.  Il  personale  trasferito
mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale   ed   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso  in
cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto  e'  attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'  stabilita
un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le  qualifiche  e   le
posizioni economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti
del servizio sanitario nazionale. 
  1-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  nei  casi  in  cui  il
bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  non  sia
deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
  2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi
di interesse pubblico perseguiti con la  nomina  e  di  rafforzare  i
poteri di vigilanza  e  controllo  stabiliti  dalla  legislazione  di
settore, i commissari straordinari nominati ai sensi  degli  articoli
11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e
i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
4  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  possono  essere
in ogni tempo revocati con le  medesime  modalita'  previste  per  la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto  il
compenso  previsto  con  riferimento   all'attivita'   effettivamente
svolta. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei  commissari  o
sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e  da
una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50  mila  euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento
degli obiettivi ed al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli
interventi ricadenti nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
puo' superare 50 mila euro  annui.  Con  la  medesima  decorrenza  si
procede alla  rideterminazione  nei  termini  stabiliti  dai  periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di  commissario  e
sub commissario conferiti prima di tale  data.  La  violazione  delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo  e
negli  importi   indicati   nei   relativi   decreti   del   Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute. 
  5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle  procedure  di
amministrazione straordinaria delle imprese di  cui  all'articolo  2,
comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che  si  trovino
nella fase di liquidazione,  l'organo  commissariale  monocratico  e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro  dello  sviluppo
economico con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il  collegio
puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione  delle  norme  di
cui ai commi da 2 a 5  del  presente  articolo  non  puo'  comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i  compensi  che  sono
liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'   riconoscibili   al
commissario unico. 
  ((5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate
anche agli enti sottoposti  alla  vigilanza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  La  liquidazione  coatta
amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta,
che provvede altresi' alla nomina del commissario  e  agli  ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1)).