DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
  a)  «amministrazioni  pubbliche»:   le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  i
loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,  gli  enti
pubblici economici e le autorita' di sistema portuale; 
  b) «controllo»: la  situazione  descritta  nell'articolo  2359  del
codice  civile.  Il  controllo  puo'  sussistere  anche  quando,   in
applicazione di norme di legge o statutarie o di  patti  parasociali,
per  le  decisioni  finanziarie  e  gestionali  strategiche  relative
all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime  di  tutte  le
parti che condividono il controllo; 
  c) «controllo analogo»:  la  situazione  in  cui  l'amministrazione
esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri  servizi,  esercitando  un'influenza  determinante  sia  sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo  puo'  anche  essere  esercitato  da  una
persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo  stesso  modo
dall'amministrazione partecipante; 
  d)  «controllo   analogo   congiunto»:   la   situazione   in   cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con  altre  amministrazioni
su una societa' un controllo analogo a quello esercitato  sui  propri
servizi. La  suddetta  situazione  si  verifica  al  ricorrere  delle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; 
  e) «enti locali»: gli  enti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  f) «partecipazione»: la  titolarita'  di  rapporti  comportanti  la
qualita'  di  socio  in  societa'  o  la  titolarita'  di   strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; 
  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione  in  una  societa'
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa'  o
altri  organismi  soggetti  a  controllo  da  parte  della   medesima
amministrazione pubblica; 
  h) «servizi di interesse generale»: le attivita'  di  produzione  e
fornitura di beni o servizi che  non  sarebbero  svolte  dal  mercato
senza  un  intervento  pubblico  o  sarebbero  svolte  a   condizioni
differenti  in  termini  di  accessibilita'  fisica   ed   economica,
continuita',  non  discriminazione,  qualita'  e  sicurezza,  che  le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle  rispettive  competenze,
assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei  bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire  l'omogeneita'
dello sviluppo e la  coesione  sociale,  ivi  inclusi  i  servizi  di
interesse economico generale; 
  i)  «servizi  di  interesse  economico  generale»:  i  servizi   di
interesse generale erogati o suscettibili di  essere  erogati  dietro
corrispettivo economico su un mercato; 
  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo  I,  del
libro V del codice civile,  anche  aventi  come  oggetto  sociale  lo
svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo  2615-ter
del codice civile; 
  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una  o  piu'
amministrazioni pubbliche esercitano poteri  di  controllo  ai  sensi
della lettera b); 
  n) «societa' a partecipazione pubblica»: le  societa'  a  controllo
pubblico, nonche'  le  altre  societa'  partecipate  direttamente  da
amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico; 
  o) «societa' in house»: le societa' sulle quali  un'amministrazione
esercita il controllo analogo o piu'  amministrazioni  esercitano  il
controllo  analogo  congiunto,  nelle  quali  la  partecipazione   di
capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1,
e che  soddisfano  il  requisito  dell'attivita'  prevalente  di  cui
all'articolo 16, comma 3; 
  p) «societa' quotate»: le societa' a  partecipazione  pubblica  che
emettono azioni quotate in mercati  regolamentati;  le  societa'  che
hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015,  strumenti  finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. ((11)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art.  52,  comma  1-bis)
che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  e'  fissato,  per  le
societa' del comparto energetico, al 31 dicembre 2021".