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DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. (26G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2026
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Testo in vigore dal:  24-1-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», in particolare, l'Allegato A, punto 18);
Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»;
c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.
15-ter. Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.
15-quater. L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.
15-quinquies. La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.
- La legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025.
- La direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione) è pubblicata nella GUUE del 26 giugno 2024, Serie L.
- La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) è pubblicata nella GUUE del 21 dicembre 2018, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) è pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) è pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (sul mercato interno dell'energia elettrica) è pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.
- La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE) è pubblicata nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.
- La legge 4 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 recante: «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante: «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014.
- Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante: «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies.
2. Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, condivisione dell'energia elettrica, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.
3. La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
d) che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019.
5. Le componenti di rete pienamente integrate sono componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico.
6. Lo stoccaggio di energia è il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico.
7. L'impianto di stoccaggio dell'energia è un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
8. La gestione della domanda è la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/ UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione.
9. L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica.
10. L'aggregatore indipendente è il partecipante al mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma precedente e che non è collegato al fornitore dei clienti interessati.
11. Il partecipante al mercato è una persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
12. L'interconnettore è l'infrastruttura che collega tra loro due o più reti elettriche.
13. Il responsabile del bilanciamento è il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica.
14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato.
15. La rete pubblica con obbligo di connessione di terzi è una rete pubblica il cui esercizio è oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.
15-ter. Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.
15-quater. L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.
15-quinquies. La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.
».