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DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. (26G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2026
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Testo in vigore dal: 24-1-2026
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2024»,  in
particolare, l'Allegato A, punto 18); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1711  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  13  giugno  2024,  che  modifica  le  direttive  (UE)
2018/2001 e  (UE)  2019/944  per  quanto  riguarda  il  miglioramento
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo,  dell'11
dicembre 2018, che modifica la direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/941 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  preparazione  ai  rischi  nel
settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/942 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce  un'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione tra i regolatori  nazionali  dell'energia
(rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/943 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  5  giugno  2019,  sul  mercato  interno  dell'energia
elettrica (rifusione); 
  Vista la direttiva (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione); 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.  73,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa  a  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica e che  modifica  la  direttiva
2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  943/2019
sul mercato interno dell'energia elettrica  e  del  regolamento  (UE)
941/2019  sulla  preparazione  ai  rischi  nel  settore  dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,   recante   criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 18 maggio 2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 6 novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, dell'economia  e  delle  finanze,  della
giustizia e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 210 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «14  e  15,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»; 
    b)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «o   vendita   dell'energia
autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione  dell'energia
elettrica,»; 
    c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
      «15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo
determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di  energia
elettrica tra  un  fornitore  e  un  cliente  finale  che  garantisce
condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo,  per  l'intera
durata del contratto ma puo'  includere,  per  un  prezzo  fisso,  un
elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e
ore non di punta, e in  cui  le  variazioni  nella  bolletta  che  ne
risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi  che  non
sono determinati dai fornitori. 
      15-ter. Il fornitore  di  ultima  istanza  e'  l'esercente  che
assicura la fornitura di energia  elettrica  ai  clienti  finali  che
rimangono senza fornitore. 
      15-quater. L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme  di
condizioni concordate per la connessione  della  capacita'  elettrica
alla  rete  che  comprende  condizioni  per  limitare  e  controllare
l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o  nella
rete di distribuzione e il prelievo  di  energia  elettrica  da  tali
reti. 
      15-quinquies. La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da
parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: 
        a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi  da  un
impianto che possiedono, noleggiano, locano  in  tutto  o  in  parte;
oppure 
        b) il cui diritto e' stato trasferito  da  un  altro  cliente
attivo a pagamento o a titolo gratuito.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse. 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  recante:  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - La legge 13 giugno 2025, n. 91  recante:  «Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea  2024)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025. 
              - La direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024  (che  modifica   le
          direttive  (UE)  2018/2001  e  (UE)  2019/944  per   quanto
          riguarda  il   miglioramento   dell'assetto   del   mercato
          dell'energia elettrica  dell'Unione)  e'  pubblicata  nella
          GUUE del 26 giugno 2024, Serie L. 
              - La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018  (che  modifica  la
          direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza   energetica)   e'
          pubblicata nella GUUE del 21 dicembre 2018, Serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 5  giugno  2019  (sulla  preparazione  ai
          rischi nel settore dell'energia elettrica e che  abroga  la
          direttiva 2005/89/CE)  e'  pubblicato  nella  GUUE  del  14
          giugno 2019, Serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 5 giugno 2019 (che istituisce  un'Agenzia
          dell'Unione europea per la cooperazione  fra  i  regolatori
          nazionali dell'energia) e' pubblicato  nella  GUUE  del  14
          giugno 2019, Serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
          del Consiglio  del  5  giugno  2019  (sul  mercato  interno
          dell'energia elettrica) e' pubblicato  nella  GUUE  del  14
          giugno 2019, Serie L. 
              - La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa  a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica la direttiva 2012/27/UE) e' pubblicata nella  GUUE
          del 14 giugno 2019, Serie L. 
              - La legge 4 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme  per
          la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995. 
              - La legge 15 marzo 1997, n.  59  recante:  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  63  del  17  marzo
          1997. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998. 
              - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79  recante:
          «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  75  del  31  marzo
          1999. 
              - La legge 23 agosto 2004, n.  239  recante:  «Riordino
          del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
          e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  215  del  13
          settembre 2004. 
              - Il decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  recante:
          «Misure   urgenti   per   l'attuazione   di    disposizioni
          comunitarie in  materia  di  liberalizzazione  dei  mercati
          dell'energia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
          del 18 giugno 2007. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni
          per lo sviluppo e l'internazionalizzazione  delle  imprese,
          nonche' in materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009. 
              - Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante:
          «Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148  del  28  giugno
          2011. 
              - Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165  del  18  luglio
          2014. 
              - Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante:
          «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica  la
          direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza   energetica»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175  del  14  luglio
          2020. 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199
          recante: «Attuazione della  direttiva  (UE)  2018/2001  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  285
          del 30 novembre 2021. 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  210
          recante:  «Attuazione  della  direttiva  UE  2019/944,  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5  giugno  2019,
          relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica e che modifica la direttiva  2012/27/UE,  nonche'
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
          mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE
          941/2019  sulla  preparazione   ai   rischi   nel   settore
          dell'energia  elettrica   e   che   abroga   la   direttiva
          2005/89/CE.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  294
          dell'11 dicembre 2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre  2021  n.  210,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si applicano le definizioni di cui ai commi  2,  3,
          4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  15-bis,  15-ter,
          15-quater, 15-quinquies. 
                2. Il cliente attivo e' un cliente finale  ovvero  un
          gruppo  di  clienti  finali  ubicati  in  un   edificio   o
          condominio che agiscono collettivamente,  che,  all'interno
          dei propri  locali,  svolgono  almeno  una  delle  seguenti
          funzioni: produzione di energia elettrica  per  il  proprio
          consumo,  accumulo   o   vendita   di   energia   elettrica
          autoprodotta,    condivisione    dell'energia    elettrica,
          partecipazione a meccanismi di efficienza energetica  o  di
          flessibilita',  eventualmente  per  mezzo  di  un  soggetto
          aggregatore.  Tali  attivita'  non  possono  in  ogni  caso
          costituire   l'attivita'   commerciale   o    professionale
          principale di tali clienti. 
                3.  La  comunita'  energetica  dei  cittadini  e'  un
          soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica: 
                  a)  fondato  sulla  partecipazione   volontaria   e
          aperta; 
                  b) controllato da membri o soci che  siano  persone
          fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse  le
          amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
          gli enti del terzo settore e di protezione ambientale,  gli
          enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute
          nell'elenco  delle  amministrazioni   pubbliche   divulgato
          dall'Istituto  Nazionale  di  Statistica   secondo   quanto
          previsto all'articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196; 
                  c) che ha lo scopo principale di  offrire  ai  suoi
          membri o  soci  o  al  territorio  in  cui  opera  benefici
          ambientali, economici o  sociali  a  livello  di  comunita'
          anziche' perseguire profitti finanziari; 
                  d) che  puo'  partecipare  alla  generazione,  alla
          distribuzione,     alla     fornitura,     al      consumo,
          all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai  servizi
          di efficienza energetica,  o  a  servizi  di  ricarica  per
          veicoli elettrici o fornire  altri  servizi  energetici  ai
          suoi membri o soci. 
                4. Per centro di coordinamento regionale  si  intende
          ciascun centro  di  coordinamento  regionale  istituito  ai
          sensi dell'articolo 35 del regolamento UE  943/2019  del  5
          giugno 2019. 
                5. Le componenti di rete  pienamente  integrate  sono
          componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione  o
          di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di
          stoccaggio, e utilizzate al solo  scopo  di  assicurare  un
          funzionamento  sicuro   e   affidabile   del   sistema   di
          trasmissione o di distribuzione e non per il  bilanciamento
          o  la  gestione  delle  congestioni  di  rete  nel  mercato
          elettrico. 
                6.  Lo  stoccaggio  di  energia  e'  il  differimento
          dell'utilizzo finale dell'energia elettrica  a  un  momento
          successivo alla sua generazione ovvero  la  conversione  di
          energia elettrica in una forma di energia che  puo'  essere
          stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva
          riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma
          di un altro vettore energetico. 
                7.  L'impianto  di  stoccaggio  dell'energia  e'   un
          impianto dove avviene lo stoccaggio di energia. 
                8. La gestione della domanda  e'  la  variazione  del
          carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto
          ai modelli di consumo  normali  o  attuali  in  risposta  a
          segnali  del  mercato,   anche   in   risposta   a   prezzi
          dell'energia elettrica  variabili  nel  tempo  o  incentivi
          finanziari,    oppure    in    risposta    all'accettazione
          dell'offerta del cliente finale di vendere la  riduzione  o
          l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati
          organizzati  definiti  dall'articolo  2,   punto   4,   del
          regolamento di esecuzione 2014/1348/ UE  della  Commissione
          europea, individualmente o per aggregazione. 
                9.  L'aggregazione  e'  la  funzione  svolta  da  una
          persona fisica o giuridica  che  combina  piu'  carichi  di
          clienti o l'energia  elettrica  generata  per  la  vendita,
          l'acquisto o  la  vendita  all'asta  in  qualsiasi  mercato
          dell'energia elettrica. 
                10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante  al
          mercato  che  realizza  l'aggregazione  di  cui  al   comma
          precedente e che non e' collegato al fornitore dei  clienti
          interessati. 
                11. Il partecipante al mercato e' una persona  fisica
          o giuridica che produce, acquista o vende servizi  connessi
          all'elettricita',  alla  gestione  della  domanda  o   allo
          stoccaggio,  compresa  la   trasmissione   di   ordini   di
          compravendita,  su  uno   o   piu'   mercati   dell'energia
          elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento. 
                12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega
          tra loro due o piu' reti elettriche. 
                13.  Il  responsabile   del   bilanciamento   e'   il
          partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato,
          responsabile degli sbilanciamenti che provoca  sul  mercato
          dell'energia elettrica. 
                14. Il contratto  con  prezzo  dinamico  dell'energia
          elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica
          tra un fornitore e un  cliente  finale  che  rispecchia  la
          variazione del prezzo  sui  mercati  a  pronti,  inclusi  i
          mercati del giorno prima e i mercati  infra-giornalieri,  a
          intervalli pari almeno alla  frequenza  di  regolamento  di
          mercato. 
                15. La rete pubblica con obbligo  di  connessione  di
          terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e'  oggetto  di
          una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto  o
          dell'articolo  1-ter  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
                15-bis.  Il  contratto  di   fornitura   di   energia
          elettrica a tempo  determinato  e  a  prezzo  fisso  e'  un
          contratto  di  fornitura  di  energia  elettrica   tra   un
          fornitore e un cliente  finale  che  garantisce  condizioni
          contrattuali invariate, compreso il  prezzo,  per  l'intera
          durata del contratto  ma  puo'  includere,  per  un  prezzo
          fisso,  un  elemento  flessibile,  comprese  variazioni  di
          prezzo tra ore di punta e ore non di punta,  e  in  cui  le
          variazioni nella bolletta che  ne  risulta  possono  essere
          riconducibili  soltanto  agli   elementi   che   non   sono
          determinati dai fornitori. 
                15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente
          che assicura la fornitura di energia elettrica  ai  clienti
          finali che rimangono senza fornitore. 
                15-quater. L'accordo  di  connessione  flessibile  e'
          l'insieme di condizioni concordate per la connessione della
          capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni  per
          limitare e controllare l'immissione  di  energia  elettrica
          nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione  e
          il prelievo di energia elettrica da tali reti. 
                15-quinquies.   La   condivisione   dell'energia   e'
          l'autoconsumo, da parte  dei  clienti  attivi,  di  energia
          rinnovabile: 
                  a)  generata  o  stoccata  extra  loco  o  in  siti
          condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano
          in tutto o in parte; oppure 
                  b) il cui diritto e' stato trasferito da  un  altro
          cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito. 
          ».