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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 gennaio 2025, n. 9

Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. (25G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2025
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Testo in vigore dal:  18-2-2025

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 1475, comma 2;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in particolare, gli articoli 9-bis e 9-ter riguardanti la posizione di stato giuridico del personale del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo»;
Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 ottobre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota M_D A3DFB29 REG2024 0055598 del 7 novembre 2024;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento reso con nota prot. n. DAGL 0010217 P del 22 novembre 2024;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti l'esercizio della libertà sindacale di cui al libro quarto, titolo IX, capo III, del medesimo codice dell'ordinamento militare.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 1 e 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: "Codice dell'ordinamento militare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, S.O. n. 84:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.
2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato «regolamento», emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.
4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.
6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.
3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.».
- Si riportano gli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramentodel personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 61:
«Articolo 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.»
«Articolo 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospesi dall'impiego;
c) in aspettativa.».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001, S.O. n. 59.
- La legge 28 aprile 2022, n. 46 recante: "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.
- Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 recante: "Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.
- Si riporta l'articolo 455 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. 131:
«Articolo 455 (Forza amministrata). - 1. La forza amministrata è composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi e si distingue in:
a) forza effettiva, costituita: dal personale assegnato a ciascun organismo dotato di autonomia amministrativa per i suoi fini istituzionali, nonché dal personale assegnato in amministrazione all'organismo per disposizione ministeriale o dell'organo centrale. Al personale in forza effettiva l'organismo stesso corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle disposizioni di legge vigenti e, se dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale;
b) forza aggregata, costituita:
1) dal personale di altri organismi assunti temporaneamente in parziale amministrazione per esigenze di servizio, in relazione agli ordinamenti di Forza armata o agli obblighi di accasermamento previsti dalle norme vigenti;
2) dal personale chiamato a concorrere agli arruolamenti e dai militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo;
3) dal personale non appartenente alle Forze armate assunto temporaneamente in amministrazione per l'arruolamento o per altre esigenze previste dalle norme vigenti. A tale personale l'organismo corrisponde il vitto e l'alloggio se dovuti, nonché le particolari indennità e le somministrazioni in natura se previste da disposizioni legislative e regolamentari o se indicate nel provvedimento d'impiego;
c) forza potenziale, costituita:
1) dal personale militare e civile non più in servizio per aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;
2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva;
3) dal personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni. A tale personale l'organismo corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle varie posizioni di stato.
2. I compensi e le indennità particolari dovuti al personale dei contingenti o delle unità assimilabili per il servizio prestato in zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unità assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di intendenza del contingente stesso, anche se il personale medesimo continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano le note alle premesse.