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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (23G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 07/02/2024, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 13/02/2024
Testo in vigore dal:  8-2-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 108, paragrafo 3;
Visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;
Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante «Misure urgenti per il settore energetico»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, concernente il «Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, recante «Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, recante «Approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 novembre e del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1



Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori
((soggetti al rischio di delocalizzazione))
attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti
((per l'autoproduzione))
di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono
((, anche indirettamente,))
contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);
b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima
((pari a 200 kW ciascuno))
;
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza
((pari almeno a 200 kW))
;
c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, semprechè il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;
f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal
((Gestore dei mercati energetici))
- GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;
g) per
((ciascuna))
impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;
i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;
5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;
l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;
m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);
n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. L'Autorità di regolazione
((per energia, reti))
e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
((4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
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