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DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2024, n. 46

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (24G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-4-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31, sulle  procedure  per  l'esercizio  delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di  delegazione
europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2019-2020»,
e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/883  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/352 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un  quadro  normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme  comuni  in  materia  di
trasparenza finanziaria dei porti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della  Commissione,
del  21  gennaio  2022,  recante  modalita'  di  applicazione   della
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  il  metodo  da  utilizzare  per  il  calcolo  della
sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della  Commissione,
del  21  gennaio  2022,  recante  modalita'  di  applicazione   della
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo  unionale  di
selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della  Commissione,
del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per determinare che  una
nave produce minori quantita'  di  rifiuti  e  li  gestisce  in  modo
ambientalmente  sostenibile  e  compatibile   in   conformita'   alla
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della  Commissione,
del  21  gennaio  2022,  recante  modalita'  di  applicazione   della
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il  formato
per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati; 
  Vista la Convenzione internazionale del  1973  per  la  prevenzione
dell'inquinamento causato  da  navi  (MARPOL),  come  modificata  dal
relativo Protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980,
n. 662, e, per quanto riguarda il  Protocollo,  con  legge  4  giugno
1982, n. 438; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione»; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della
legislazione in materia portuale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272,  recante
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei  lavoratori
nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione  delle  navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni per  il
riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo
nautico»; 
  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante
«Codice  della  nautica  da  diporto  e  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.
172»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»  e  in  particolare,  la  Parte  II  recante
recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante «Approvazione del Regolamento  per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione (Navigazione marittima)»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 dicembre 2023; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta dell'8 febbraio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle  finanze,  delle  imprese  e   del   made   in   Italy,   delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,   della   salute,   della   difesa   e
dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 197 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) articolo 2, comma 1: 
      1) alla lettera  c),  le  parole:  «e  le  acque  reflue»  sono
sostituite dalle seguenti: «, le acque reflue e i sedimenti»; 
      2) alla lettera m), dopo le parole: «corso  del  viaggio»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, sulla base del metodo  di  calcolo
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione
del 21 gennaio 2022»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «ad  esclusione  delle
navi» sono sostituite dalle seguenti: «ad  esclusione  di  quelle»  e
dopo le parole:  «navi  militari  e  da  guerra,»  sono  inserite  le
seguenti: «delle navi in uso alle Forze  di  Polizia  ad  ordinamento
civile,»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma  l,  lettera
a)» sono inserite le seguenti: «aventi dislocamento  a  pieno  carico
superiore alle 660 tonnellate»; 
      3) il comma 4 e' abrogato. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,  quinto   comma,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 117 della Costituzione: 
                «Art. 117. (La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali).  -  Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva
          nelle seguenti materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi,  munizioni  ed  esplosivi;  e)  moneta,  tutela   del
          risparmio e mercati finanziari; tutela  della  concorrenza;
          sistema valutario; sistema  tributario  e  contabile  dello
          Stato; armonizzazione dei  bilanci  pubblici;  perequazione
          delle risorse finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  31  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'Allegato A, n.
          18 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          aprile 2021, n. 97: 
                «Art. 1 (Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
          legge n. 234 del 2012. Qualora la  dotazione  del  predetto
          fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
          quali derivino nuovi o maggiori  oneri  sono  emanati  solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
               Allegato A 
              (omissis) 
              18) direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
              (omissis).» 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  197
          (Recepimento della direttiva (UE) 2019/883  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli
          impianti portuali  di  raccolta  per  il  conferimento  dei
          rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE  e
          abroga  la  direttiva  2000/59/CE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 95, S.O. n. 41.  
              - La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento  Europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018  (che  modifica   la
          direttiva 2008/98/ CE relativa ai  rifiuti)  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019 (relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi che modifica  la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno
          2019, n. L 151. 
               - Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 15 febbraio 2017  (che  istituisce  un
          quadro normativo per la fornitura  di  servizi  portuali  e
          norme comuni in  materia  di  trasparenza  finanziaria  dei
          porti) e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2017, n. L 57. 
              -  Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/89  della
          Commissione, del 21 gennaio  2022,  (recante  modalita'  di
          applicazione della direttiva (UE) 2019/883  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto riguarda  il  metodo  da
          utilizzare per il calcolo della  sufficiente  capacita'  di
          stoccaggio  dedicata)  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.   24
          gennaio 2022, n. L 15. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/90  della
          Commissione, del 21 gennaio  2022,  (recante  modalita'  di
          applicazione della direttiva (UE) 2019/883  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  gli  elementi
          dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi
          da ispezionare basato  sul  rischio)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 gennaio 2022, n. L 15. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/91  della
          Commissione, del 21 gennaio 2022 (che definisce  i  criteri
          per determinare che una nave produce  minori  quantita'  di
          rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile  e
          compatibile in conformita' alla direttiva (UE) 2019/883 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 gennaio 2022, n. L 15. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/92  della
          Commissione, del 21 gennaio  2022,  (recante  modalita'  di
          applicazione della direttiva (UE) 2019/883  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  metodologie
          sui dati di monitoraggio e il formato per la  comunicazione
          dei rifiuti accidentalmente pescati)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 gennaio 2022, n. L 15. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  sull'intervento  in  alto  mare  in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a  Londra  il  2  novembre  1973)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, S.O. 
               - La  legge  4  giugno  1982,  n.  438  (Adesione   ai
          protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali
          rispettivamente  per   la   prevenzione   dell'inquinamento
          causato da navi e per la salvaguardia della vita  umana  in
          mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio  1978,
          e loro esecuzione) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 1982, n. 193, S.O. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  (Approvazione
          del testo  definitivo  del  Codice  della  navigazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. 
               - La legge 28 gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione  in  materia  portuale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
               - Il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272
          (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e  salute  dei
          lavoratori  nell'espletamento  di  operazioni   e   servizi
          portuali,   nonche'   di   operazioni   di    manutenzione,
          riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
          a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,   n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
               - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per  il
          riordino e il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del
          turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2003, n. 161. 
               - La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo
          per il riordino, il coordinamento  e  l'integrazione  della
          legislazione in materia  ambientale  e  misure  di  diretta
          applicazione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2004, n. 302, S.O. 
               - Il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171
          (Codice  della  nautica  da  diporto  e  attuazione   della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6  della  legge  8
          luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 agosto 2005, n. 202, S.O. 
              - La Parte Seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152,  (Norme  in  materia  ambientale)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88  -  S.O.
          n. 96,  reca:  «Procedure  per  la  valutazione  ambientale
          strategica   (VAS),   per   la   valutazione   dell'impatto
          ambientale   (VIA)   e   per   l'autorizzazione   integrata
          ambientale (IPPC)». 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
          2007, n. 261, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  9  aprile   2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
               - Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  Regolamento  per
          l'esecuzione  del  Codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima))  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 1952, n. 94, S.O. 
               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3  del  citato
          decreto legislativo n. 197, del 2021, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) "nave": un'imbarcazione di qualsiasi  tipo,  che
          opera  nell'ambiente  marino,  inclusi  i  pescherecci,  le
          imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a  cuscino
          d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti; 
                  b)    "convenzione    MARPOL":    la    convenzione
          internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
          da navi, come modificata dal relativo protocollo del  1978,
          ratificata con legge 29  settembre  1980,  n.  662  e,  per
          quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982,  n.
          438; 
                  c) "rifiuti delle navi": tutti i rifiuti,  compresi
          i residui del carico, le acque di sentina, le acque  reflue
          e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio  o
          durante le operazioni di carico, scarico e pulizia,  e  che
          rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II,
          IV, V e VI  della  convenzione  MARPOL  nonche'  i  rifiuti
          accidentalmente pescati; 
                  d)  "rifiuti  accidentalmente   pescati":   rifiuti
          raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca; 
                  e) "residui  del  carico":  i  resti  di  qualsiasi
          materiale che costituisce il carico contenuto a  bordo  che
          rimangono sul ponte, nella stiva o  in  cisterne,  dopo  le
          operazioni di carico e scarico, comprese  le  eccedenze  di
          carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi
          o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque
          di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o  suoi
          residui.  Fanno  eccezione  le  polveri  del   carico   che
          rimangono sul ponte dopo che questo e' stato spazzato o  la
          polvere presente sulle superfici esterne della nave; 
                  f) "impianto  portuale  di  raccolta"  o  "impianti
          portuali   di   raccolta":   qualsiasi   struttura   fissa,
          galleggiante o mobile  che  sia  in  grado  di  fornire  il
          servizio di raccolta dei rifiuti delle navi; 
                  g) "peschereccio": qualsiasi  nave  equipaggiata  o
          utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di
          altre risorse marine viventi; 
                  h) "imbarcazione da diporto": i natanti  con  scafo
          di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10  metri,  le  unita'
          navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10  ed  i  24
          metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore
          ai 24 metri, indipendentemente dal  mezzo  di  propulsione,
          destinati  all'utilizzo  sportivo  o   ricreativo   e   non
          impegnati in attivita' commerciali; 
                  i) "porto": un luogo o un'area geografica cui siano
          state   apportate   migliorie   e   aggiunte   attrezzature
          progettate  principalmente  per  consentire  l'attracco  di
          navi, compresa la  zona  di  ancoraggio  all'interno  della
          giurisdizione del porto; 
                  l) "Autorita' competente" o "Autorita' competenti":
          l'Autorita'  di  Sistema   Portuale,   ove   istituita,   o
          l'Autorita' marittima di cui all'art. 2, commi 2 e 3  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
                  m) "sufficiente capacita' di stoccaggio": lo spazio
          necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal  momento  della
          partenza fino al successivo  porto  di  scalo,  compresi  i
          rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso  del
          viaggio, sulla base del  metodo  di  calcolo  previsto  dal
          regolamento di esecuzione (UE)  2022/89  della  Commissione
          del 21 gennaio 2022; 
                  n) "traffico di linea": traffico effettuato in base
          a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e
          di  arrivo  tra  porti  specificati  o  in   occasione   di
          traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla
          Autorita' competente di cui alla lettera l); 
                  o) "scali regolari": viaggi ripetuti  dalla  stessa
          nave secondo uno schema costante tra  porti  individuati  o
          una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza  scali
          intermedi; 
                  p) "scali frequenti": scali effettuati da una  nave
          nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni
          due settimane; 
                  q)   "GISIS":   sistema   globale   integrato    di
          informazione    sul    traffico     marittimo     istituito
          dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO); 
                  r)  "trattamento":   operazioni   di   recupero   o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                  s) "tariffa indiretta": una tariffa  pagata  per  i
          servizi  svolti  dagli  impianti  portuali   di   raccolta,
          indipendentemente dall'effettivo conferimento  dei  rifiuti
          da parte delle navi; 
                  t) "zona di ancoraggio": l'area  individuata  nello
          specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto,  ove
          una nave  puo'  sostare,  non  necessariamente  all'ancora,
          senza compiere operazioni commerciali  intese  come  quelle
          che comportano la  movimentazione,  del  carico  pagante  o
          l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. 
                2. I rifiuti delle navi sono considerati  rifiuti  ai
          sensi dell'art. 183,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  In  particolare,  i
          rifiuti delle navi sono  considerati  rifiuti  speciali  ai
          sensi dell'art.  184,  comma  3,  lettera  f)  del  decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  ad  eccezione  dei  rifiuti
          prodotti dai passeggeri e  dall'equipaggio  e  dei  rifiuti
          accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani
          ai  sensi  dell'art.  183,  comma  1  lettera  b-ter),  del
          medesimo decreto legislativo.». 
                «Art. 3 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          decreto si applica a: 
                  a) tutte  le  navi,  indipendentemente  dalla  loro
          bandiera, che fanno scalo o che operano in un  porto  dello
          Stato, ad esclusione di quelle adibite a  servizi  portuali
          ai sensi dell'art. 1, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
          2017/352 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
          1 del decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  27  aprile  2017,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle
          navi militari e da guerra, delle navi in uso alle Forze  di
          Polizia ad ordinamento civile, delle navi ausiliarie  o  di
          altre navi possedute o gestite da uno Stato,  se  impiegate
          solo per servizi statali a fini non commerciali; 
                  b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente
          scalo le navi di cui alla lettera a). 
                2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi  per  le
          navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona  di
          ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
          articoli 6, 7 e 8. 
                3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con i Ministri dell'economia e finanze,  della  transizione
          ecologica,   delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili e della salute, da  adottare  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare
          che le navi  militari,  da  guerra  ed  ausiliarie  escluse
          dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai  sensi
          del comma l, lettera a), aventi dislocamento a pieno carico
          superiore  alle  660   tonnellate,   si   conformino   alla
          disciplina del presente decreto in materia di  conferimento
          dei rifiuti, tenuto  conto  delle  specifiche  prescrizioni
          tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche  di
          ogni  classe  di  unita'.  Nelle  more  dell'adozione   del
          suddetto decreto si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.". 
                4. (abrogato).»