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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (23G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176 (in G.U. 04/12/2023, n. 283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal: 5-12-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti  e
per il sostegno  dei  comuni  interessati  da  arrivi  consistenti  e
ravvicinati di migranti; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
garantire  l'effettivita'  dell'esecuzione   dei   provvedimenti   di
espulsione  degli  stranieri  irregolari  presenti   sul   territorio
nazionale e dei controlli in materia di immigrazione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di
protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
prevedere misure per il supporto alle politiche  di  sicurezza  e  la
funzionalita' del Ministero dell'interno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno,  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia, di concerto con  i  Ministri  della
difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato 
 
   1. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 4, al secondo periodo, le parole  «nell'articolo  1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito  dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge  13
settembre  1982,  n.  646»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «negli
articoli 1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al)) decreto  legislativo  6  settembre  2011,
((n. 159))»; 
      2) al comma 7,  lettera  b),  le  parole  «al  comma  9»,  sono
sostituite dalle seguenti «al comma 10»; 
      3)  il  comma  10,  e'  sostituito  dal  seguente:  «((10.  Nei
confronti))  del  titolare  del  permesso   di   soggiorno   UE   per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta  per
gravi motivi di ordine  pubblico  o  di  sicurezza  dello  Stato  dal
Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e al Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale ((; si applicano)) le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di  pubblica
sicurezza  l'espulsione  e'  disposta  dal   prefetto.   Avverso   il
provvedimento   del   prefetto   puo'   essere   presentato   ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica  l'articolo
13, comma 3.» 
    b) all'articolo  9-bis,  comma  6,  secondo  periodo,  le  parole
«nell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.  327,  o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come  sostituito
dall'articolo  13  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4  ((e  16  del  codice
delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di  cui  al))
decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159))»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 3 ((sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi)):
«Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando  lo
straniero  e'  sottoposto  a  una  delle  misure  amministrative   di
sicurezza di  cui  al  ((titolo  VIII  del  libro  primo  del  codice
penale)), l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto
comma, dello stesso codice e del presente testo unico.  Il  questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al  magistrato
di  sorveglianza  che  ha  disposto  la  misura.  Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  al  quinto  e  sesto  periodo  ((del  presente
comma)).»; 
      2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1»  sono  inserite  le
seguenti «((del presente  articolo  e  all'articolo))  9,  comma  10,
((primo periodo,))»; 
      3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di
espulsione  disposta   ai   sensi»   sono   inserite   le   seguenti:
«dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»; 
      d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non  e'  stata
disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma
10, e dell'articolo»; 
      ((d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole:  "puo'  ordinare"
sono sostituite dalla seguente: "ordina")); 
      e) all'articolo 17, al comma 1: 
        1)  al  primo  periodo,  le  parole  «e'  autorizzato»   sono
sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»; 
        2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo  che
la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o  grave
pericolo   all'ordine   pubblico   o   alla    sicurezza    pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite  di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata  richiesta
del destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  o  del  suo
difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere  proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta  giorni,  al  giudice
davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile  entro  trenta
giorni  dal  deposito  dell'opposizione.  Nel  corso  delle  indagini
preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.». 
  2. ((All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, le parole:)) «ai sensi dell'articolo 13, comma
1,» sono sostituite dalle seguenti ((:)) «ai sensi degli articoli  9,
comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9,  comma
10, ((primo periodo))». 
  4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di»  sono
inserite le  seguenti:  «espulsione  per  gravi  motivi  di  pubblica
sicurezza ((degli stranieri)) in possesso del permesso  di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione  del  provvedimento
di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto  per
gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo  9,  comma
10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
ovvero di»; 
    ((b-bis) al comma 3, primo  periodo,  le  parole:  "entro  trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni  dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni")). 
  ((4-bis. Al decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      "3-bis.  Il  giudice,  nel  pronunciare  nei  confronti  di  un
cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea  una  sentenza
di condanna o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  un  reato  non
colposo, quando ritiene di dover irrogare la  pena  della  reclusione
entro il limite di  tre  anni  e  non  ricorrono  le  condizioni  per
ordinare  la   sospensione   condizionale   della   pena   ai   sensi
dell'articolo  163  del  codice  penale,  nel  rispetto  dei  criteri
indicati ai commi 4 e 5 del presente  articolo,  puo'  sostituire  la
pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto  di  reingresso  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo
corrispondente al doppio della pena irrogata. 
      3-ter. Nel caso di cui  al  comma  3-bis,  l'allontanamento  e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se  la  sentenza  non  e'
definitiva. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  13,  comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286"; 
    b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "commi 11 e 12"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 11 e 12". 
  4-ter. Al comma 3  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  1°
settembre 2011,  n.  150,  le  parole:  "entro  trenta  giorni  dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro venti  giorni  dalla  notificazione
del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni")).