DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
Delle controversie in materia di allontanamento dei  cittadini  degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   del
provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
nonche' per i motivi di cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
legislativo, sono regolate dal rito semplificato di  cognizione,  ove
non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di   immigrazione   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. (5) 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
  4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente. 
  5. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio  italiano  non  puo'  avere  luogo  fino  alla   pronuncia
sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento  sia  fondato
su una precedente decisione giudiziale  o  su  motivi  imperativi  di
pubblica sicurezza. Il giudice  decide  sull'istanza  di  sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale  il  ricorrente  deve
lasciare il territorio nazionale. 
  6. Quando il ricorso e'  rigettato,  il  ricorrente  deve  lasciare
immediatamente il territorio nazionale. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la
presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti  giudiziari
sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in  vigore
del  suindicato  D.L.  Alle  cause  e  ai   procedimenti   giudiziari
introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al  periodo
precedente si continuano ad applicare le disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".