LEGGE 13 settembre 1982, n. 646

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/9/1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
Testo in vigore dal: 29-9-1982
                              Art. 13.

  L'articolo  1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal
seguente:
  "La  presente  legge  si  applica  agli indiziati di appartenere ad
associazioni  di  tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni,
comunque  localmente  denominate, che perseguono finalita' o agiscono
con  metodi  corrispondenti  a  quelli  delle  associazioni  di  tipo
mafioso".