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DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. (23G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169 (in G.U. 28/11/2023, n. 278).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal: 29-11-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»; 
  Vista la legge  24  aprile  1990,  n.  100,  recante  «Norme  sulla
promozione  della  partecipazione  a  societa'   ed   imprese   miste
all'estero»; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  recante
«Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,  comma  133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  recante  «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega  prevista  dall'articolo  5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge  30  dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2023,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10   marzo   2023,   n.   23,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasparenza  dei  prezzi  dei
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per
la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione  del
trasporto pubblico»; 
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti fiscali»; 
  Visto il decreto-legge 29  maggio  2023,  n.  57,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023,  n.  95,  recante  «Misure
urgenti per il settore energetico»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie  per  l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
consentire   la   tempestiva   regolarizzazione   in    materia    di
certificazione dei corrispettivi; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre  misure  a  tutela  del  risparmio  e  della   continuita'
aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di
analisi e valutazione della  spesa,  nonche'  misure  in  materia  di
finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo  opere
indifferibili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e  del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della   salute,
dell'istruzione e del merito e dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
           prezzi nel settore elettrico e del gas naturale 
 
  1. L'Autorita' di regolazione  per  ((energia,  reti))  e  ambiente
(ARERA)  provvede  ad  aggiornare  i   valori   delle   compensazioni
applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per  ciascuna
tipologia di cliente disagiato,  i  livelli  obiettivo  di  riduzione
della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli  previsti  per
l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
29 dicembre 2016 ((, di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)), e per il gas dall'articolo  3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. Con riferimento all'anno 2023, ((l'ARERA)) predispone  entro  il
31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione  di  cui  all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 
  3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del  gas  naturale,  ((l'ARERA))
provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali  di  sistema
per il settore del gas. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati  in  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse  disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  per
l'anno 2023. 
  5. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per  usi  civili  e  per  usi  industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul  valore  aggiunto   (IVA)   del   5   per   cento.   Qualora   le
somministrazioni di cui al primo periodo siano  contabilizzate  sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per  cento  si  applica
anche  alla  differenza  tra  gli  importi  stimati  e  gli   importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre  2023.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023. 
  6. La disposizione  di  cui  al  comma  5  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  115.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni  di
euro per l'anno 2023. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  utilizzo  ((di  quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8. 
  8. L'articolo 3 del  decreto-legge  30  marzo  2023  ((,))  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario  per
il quarto trimestre 2023). - 1.  Ai  clienti  domestici  titolari  di
bonus sociale elettrico e'  riconosciuto,  per  i  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente  con
il numero di componenti del nucleo  familiare  secondo  le  tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale. 
  2. L'Autorita' di regolazione  per  ((energia,  reti))  e  ambiente
(ARERA) definisce la misura del  contributo  ripartendo  nei  3  mesi
l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.». 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  8,  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ((,))  quanto  a  203,22
((milioni di euro,  mediante))  corrispondente  utilizzo  ((di  quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui  al  comma  8,
che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (( (CSEA), e, )) quanto a 96,78 ((milioni  di
euro, a valere)) sulle risorse disponibili nel  bilancio  della  CSEA
per l'anno 2023.