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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022, n. 70

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia. (22G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2022
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vigente al 05/05/2024
Testo in vigore dal: 3-7-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio
1999, n. 266», e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000,
n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per
la regolamentazione di alcuni aspetti del  rapporto  di  impiego  del
personale della carriera prefettizia, ai fini della  stipulazione  di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica; 
  Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000,
n. 139, che dispone che la procedura  negoziale  intercorra  tra  una
delegazione  di  parte  pubblica   ed   una   delegazione   sindacale
rappresentativa del personale della carriera  prefettizia  e  che  le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera
prefettizia  siano  individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione secondo i criteri  generali  in  materia  di
rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  16
dicembre 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
gennaio 2020, con  il  quale  e'  stata  individuata  la  delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la  definizione
dell'accordo relativo al triennio 2019-2021 riguardante il  personale
della carriera prefettizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018,  n.
66, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e
giuridico  2016-2018,  riguardante  il   personale   della   carriera
prefettizia; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre  2012,
19 luglio 2013, 6 dicembre  2013  e  13  maggio  2014,  e  successive
modificazioni,  23  luglio  2020  e  5  novembre  2020,  adottati  in
attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo  19  maggio
2000, n. 139; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2019-2021  per
il personale  della  carriera  prefettizia,  sottoscritta,  ai  sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139,  in
data 28 febbraio 2022, dalla delegazione di parte  pubblica  e  dalle
organizzazioni sindacali rappresentative SI.N.PRE.F. e S.N.A.DI.P.  -
CISAL. 
  Preso atto che l'organizzazione sindacale AP -  Associazione  Sind.
Prefettizi  non  ha  sottoscritto  la  predetta  ipotesi  e  non   ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le proprie osservazioni; 
  Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge  30
dicembre 2018, n. 145,  l'articolo  1,  comma  127,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160,  l'articolo  1,  comma  959,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, l'articolo  1,  comma  1029,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  che
dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, del predetto decreto legislativo, n.  139,
del 2000, la predetta ipotesi  di  accordo  per  il  personale  della
carriera prefettizia e il relativo schema di decreto  del  Presidente
della Repubblica; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto  legislativo  19
maggio 2000, n. 139, il presente  decreto  si  applica  al  personale
appartenente alla carriera prefettizia. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  26  e  27  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
          materia di rapporto di impiego del personale della carriera
          prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266), pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2000: 
              «Art. 26. (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          capo disciplina il procedimento per  la  definizione  degli
          aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego  del
          personale   della   carriera   prefettizia    oggetto    di
          negoziazione. 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto  del
          Presidente della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  29,
          comma 5. 
              3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2 ha durata triennale tanto  per  la  parte  economica  che
          normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto  dal
          precedente decreto e conserva efficacia fino alla  data  di
          entrata in vigore del decreto successivo. 
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          ministeri alla contrattazione  collettiva  e  si  verte  in
          materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28  e  non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari disposizioni di legge, per lo stesso  personale
          si   provvede,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988, n. 400.» 
              «Art. 27. (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
          negoziale intercorre tra una delegazione di parte  pubblica
          composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,  che  la
          presiede, e dai Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e   della   programmazione   economica,   o   dai
          sottosegretari di Stato rispettivamente  delegati,  ed  una
          delegazione delle organizzazioni sindacali  rappresentative
          del personale della carriera  prefettizia  individuate  con
          decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  secondo  i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego.» 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione    del    16    dicembre    2019    recante
          «Individuazione della delegazione sindacale  che  partecipa
          al procedimento negoziale per la  definizione  dell'accordo
          relativo al triennio 2019-2021,  riguardante  il  personale
          della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo  27  del
          decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139»,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2020, n.
          14. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio
          2018, n. 66 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per
          il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il
          personale della carriera prefettizia» e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2018, n. 134. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre  2012
          e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del  personale
          n. 11 di novembre 2012. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 19  luglio  2013
          e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del  personale
          n. 10 di ottobre 2013. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 6 dicembre  2013
          e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del  personale
          n. 2 di febbraio 2014. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 13  maggio  2014
          e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del  personale
          n. 10 di ottobre 2014. 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 20  e  29  del
          citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art. 10. (Individuazione dei posti di funzione). -  1.
          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
          materia di organizzazione dei ministeri e di  accorpamento,
          nell'ufficio  territoriale  del  governo,  delle  strutture
          periferiche dello Stato, i posti di funzione  da  conferire
          ai viceprefetti e  ai  viceprefetti  aggiunti,  nell'ambito
          degli uffici  centrali  e  periferici  dell'amministrazione
          dell'interno, sono individuati  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.  Negli  uffici  individuati  ai   sensi   del
          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
          caso di assenza o di impedimento  e'  assicurata  da  altro
          funzionario della carriera prefettizia. 
              2. In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla periodica rideterminazione dei posti  di  funzione  di
          cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici  centrali  e
          periferici dell'amministrazione dell'interno.» 
              «Art.  20.  (Retribuzione  di  posizione).  -   1.   La
          componente  del  trattamento  economico,   correlata   alle
          posizioni funzionali ricoperte ed agli  incarichi  ed  alle
          responsabilita'  esercitati,  e'  attribuita  a  tutto   il
          personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del
          Ministro dell'interno si provvede  alla  graduazione  delle
          posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei  livelli  di
          responsabilita' e di rilevanza degli  incarichi  assegnati.
          La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in
          attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto
          decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento
          negoziale. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
          individuati,   ai   fini   della    determinazione    della
          retribuzione  di  posizione,  gli  uffici  di   particolare
          rilevanza, nonche' le  sedi  disagiate  in  relazione  alle
          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
          servizio e' svolto. 
              3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
          provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere
          individuate piu' posizioni  graduate,  secondo  la  diversa
          rilevanza degli incarichi, tenendo  conto  della  qualifica
          rivestita.» 
              «Art.  29.  (Procedura  di  negoziazione).  -   1.   La
          procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
          pubblica almeno  quattro  mesi  prima  della  scadenza  dei
          termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le  trattative  si
          svolgono tra  i  soggetti  di  cui  all'articolo  27  e  si
          concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento  della
          rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che
          le organizzazioni  sindacali  aderenti  all'ipotesi  stessa
          rappresentino almeno il  cinquantuno  per  cento  del  dato
          associativo complessivo espresso dal totale  delle  deleghe
          sindacali rilasciate. 
              3. Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possano
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
              4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio. 
              5. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  lettera  d),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere
          del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia
          definito entro novanta giorni dall'inizio delle  procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti. 
              6. Nell'ambito e nei limiti  fissati  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al  comma  5  e  per  le
          materie  specificamente  ivi   indicate,   possono   essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che, senza comportare alcun onere  aggiuntivo,  individuano
          esclusivamente criteri  applicativi  delle  previsioni  del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una delegazione di parte pubblica presieduta  dai  titolari
          degli   uffici   centrali    e    periferici    individuati
          dall'amministrazione  dell'interno  entro  novanta   giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          della Repubblica di cui  al  comma  5  ed  una  delegazione
          sindacale composta dai rappresentanti delle  corrispondenti
          strutture  periferiche   delle   organizzazioni   sindacali
          firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al  comma  1.  In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato  il  potere   di   autonoma   determinazione
          dell'amministrazione.» 
              - Si riporta il testo dei commi 149, 436,  437,  440  e
          442 dell'art. della legge 30 dicembre 2018, n. 145  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
          in  particolare  nel  settore  della   depenalizzazione   e
          dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
          dell'Interno, il fondo  risorse  decentrate  del  personale
          contrattualizzato  non  dirigente  e'  incrementato  di   7
          milioni di euro per ciascuna delle annualita'  del  biennio
          2019-2020 e di 28 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al  precedente
          periodo e'  ulteriormente  incrementato  di  12.000.000  di
          euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
          in  materia  di  immigrazione,  ordine  pubblico,  soccorso
          pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
          dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno  2019,  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6  milioni  di  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2021,   da    destinare
          all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
          la retribuzione di risultato del personale  della  carriera
          prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione  e
          la retribuzione  di  risultato  del  personale  di  livello
          dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione  civile
          dell'interno. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si
          provvede al riparto delle predette risorse tra i  fondi  di
          cui al secondo periodo.» 
              «436. Per il  triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021. 
              437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli
          oneri contributivi ai  fini  previdenziali  e  dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono  a
          costituire   l'importo   complessivo   massimo    di    cui
          all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196.» 
              «440.  Nelle  more  della  definizione  dei   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali riguardanti il personale  in  regime  di  diritto
          pubblico relativi al triennio  2019-2021,  a  valere  sulle
          risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e  438,
          si  da'  luogo,  in  deroga  alle  procedure  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, all'erogazione: 
                a) dell'anticipazione  di  cui  all'articolo  47-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche'  degli  analoghi   trattamenti   disciplinati   dai
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, nella misura percentuale,  rispetto  agli
          stipendi tabellari, dello  0,42  per  cento  dal  1°(gradi)
          aprile 2019 al 30 giugno 2019  e  dello  0,7  per  cento  a
          decorrere dal 1°(gradi) luglio 2019; 
                b) al personale di cui all'articolo 2, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dell'elemento
          perequativo una tantum ove previsto dai relativi  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  riferiti   al   triennio
          2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i  criteri  ivi
          definiti e con decorrenza dal 1°(gradi) gennaio  2019  fino
          alla  data  di  definitiva  sottoscrizione  dei   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi   al   triennio
          2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.» 
              «442. In relazione alla specificita' delle  funzioni  e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in  materia  di  tutela  dell'ordine  e   della   sicurezza
          pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
          di difesa nazionale e di  soccorso  pubblico,  al  fine  di
          incentivare il miglioramento dell'efficienza dei  correlati
          servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
          cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa  di  19.066.908
          euro da destinare all'incremento di: 
                a)   9.422.378   euro    delle    risorse    previste
          dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  destinate  all'attuazione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  95.  Le  predette   risorse   aggiuntive
          incrementano quelle di ciascuna Forza di  polizia  e  delle
          Forze armate, di un importo corrispondente  a  quello  gia'
          previsto, per  l'anno  2020,  dall'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018; 
                b) 7.500.000 euro del fondo di cui  all'articolo  45,
          comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
                c) 300.000 euro dei  fondi  per  la  retribuzione  di
          rischio e posizione e per la retribuzione di risultato  dei
          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui
          agli articoli 8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; 
                d) 1.844.530 euro del fondo per  la  retribuzione  di
          posizione e la  retribuzione  di  risultato  del  personale
          della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  2018,  n.
          66.» 
              - Si riporta il comma 127 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2020-2022»: 
              «127.  All'articolo  1,  comma  436,  della  legge   30
          dicembre 2018, n. 145, le parole:  «  1.425  milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni» e le parole:  «
          1.775 milioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  3.375
          milioni».» 
              - Si riportano i commi 959 e  1029  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023». 
              «959. Le risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  1,
          comma 436, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
          incrementate di 400  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021.» 
              «1029. In  relazione  all'esigenza  di  procedere  alla
          graduale  perequazione  del   trattamento   economico   del
          personale  della  carriera  prefettizia  a   quello   della
          dirigenza delle altre amministrazioni statali,  le  risorse
          disponibili a  legislazione  vigente  per  il  rinnovo  del
          contratto nazionale di lavoro  per  il  triennio  2019-2021
          sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni
          di euro.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
          decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162    recante
          «Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  di   innovazione   tecnologica»,
          convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
              «Art. 21. (Risorse aggiuntive per  il  personale  della
          carriera prefettizia). - 1. L'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  442,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, destinata, ai  sensi  della  lettera  d)  del
          medesimo   comma,   all'incremento   del   fondo   per   la
          retribuzione di posizione e la  retribuzione  di  risultato
          del   personale   della   carriera   prefettizia   di   cui
          all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
          4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000  euro,  a
          decorrere  dal  2020.  Ai  conseguenti  oneri  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 26, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  si  vedano  le
          note alle premesse.