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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2018, n. 66

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia. (18G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2022)
Testo in vigore dal:  3-7-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

(( (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). ))
((
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:
a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse già destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
))