DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 15-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente capo disciplina il procedimento per la definizione
degli  aspetti  giuridici  ed  economici  del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
  2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e  per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con
l'emanazione  di  un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 29, comma 5.
  ((3.  La  disciplina  emanata  con  il decreto di cui al comma 2 ha
durata  triennale  tanto  per  la  parte  economica  che  normativa a
decorrere  dal  termine di scadenza previsto dal precedente decreto e
conserva  efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
successivo.))
  4.  Nei  casi  in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego
rinviano   per   il   personale   del  comparto  dei  ministeri  alla
contrattazione  collettiva  e  si  verte in materie diverse da quelle
indicate  nell'articolo  28 e non disciplinate per il personale della
carriera  prefettizia  da  particolari  disposizioni di legge, per lo
stesso  personale  si  provvede,  sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative,  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.