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DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 191

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (21G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 15-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 13; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31, sulle  procedure  per  l'esercizio  delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di  delegazione
europea; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1160  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE per  quanto  riguarda  la  distribuzione  transfrontaliera
degli organismi di investimento collettivo; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  20  giugno  2019,  per  facilitare  la  distribuzione
transfrontaliera degli organismi di investimento  collettivo,  e  che
modifica i regolamenti (UE) n. 354/2013, (UE) n. 346/2013 e  (UE)  n.
1286/2014; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante  norme
di  adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di  titoli  di  un  mercato
regolamentato,  e  che  abroga  la  direttiva  2003/71/CE,   e   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia  e
dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
                                 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  Parte  I,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma  3,  sono  inseriti  i
seguenti: 
      «3-bis. La Consob e'  l'autorita'  competente  a  ricevere  dai
gestori italiani di EuVECA e EuSEF  la  comunicazione  relativa  alle
attivita' di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo  4-bis  del  regolamento
(UE) n. 346/2013, e a informare le autorita' competenti  degli  Stati
membri  in  cui  i  gestori  italiani  svolgono  o  hanno  svolto  la
pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3,  lettera  o),
del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 3, lettera  o),  del
regolamento (UE) n. 346/2013.»; 
      3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF  stabiliti  in  uno
Stato  membro  diverso  dall'Italia  svolgono  o  hanno   svolto   la
pre-commercializzazione  in  Italia,   la   Consob   e'   l'autorita'
competente a ricevere da parte dell'autorita' competente dello  Stato
d'origine di tali gestori l'informativa relativa  alle  attivita'  di
pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e  a  chiedere  a  tale
autorita'     di     fornire     ulteriori     informazioni     sulla
pre-commercializzazione che si effettua  o  e'  stata  effettuata  in
Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) n. 345/2013 e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 346/2013.»; 
    b) all'articolo 4-quinquies.1, comma 4,  lettera  d),  la  parola
«ESMA» e' sostituita dalla seguente: «AESFEM»; 
    c) all'articolo 4-quinquies.2, comma 4,  lettera  a),  la  parola
«ESMA» e' sostituita dalla seguente: «AESFEM»; 
    d) dopo l'articolo 4-quinquies.2, e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-quinquies.3 (Individuazione delle  autorita'  nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare  la
distribuzione  transfrontaliera  degli  organismi   di   investimento
collettivo e che modifica i regolamenti (UE)  n.  345/2013,  (UE)  n.
346/2013 e (UE) n. 1286/2014). - 1. La Banca d'Italia  e  la  Consob,
secondo  le  rispettive  attribuzioni   e   le   finalita'   indicate
dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi  del
regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e  la
gestione sui rispettivi siti  internet  delle  informazioni  previste
dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156. 
      2. La Consob e' l'autorita' competente a pubblicare  e  gestire
sul proprio sito internet le informazioni previste dall'articolo  10,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all'AESFEM
le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2,  dall'articolo
8, paragrafo 1, dall'articolo 10, paragrafo 2,  e  dall'articolo  13,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 22 aprile 2021,  n.
          53 (Delega al Governo per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art.  13   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160,  che  modifica
          le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156,
          per  facilitare  la  distribuzione  transfrontaliera  degli
          organismi di  investimento  collettivo  e  che  modifica  i
          regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013  e  (UE)  n.
          1286/2014).  -   1.   Nell'esercizio   della   delega   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  e  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'art.  32
          della legge n. 234 del 2012, anche i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri  e  le
          competenze di vigilanza  previsti  dalla  citata  direttiva
          alla CONSOB e alla Banca d'Italia,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6  del
          medesimo  testo  unico,  e  prevedendo  il   ricorso   alla
          disciplina secondaria; 
                  b) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le  integrazioni
          necessarie per adeguarlo al regolamento  (UE)  2019/1156  e
          alle relative norme tecniche di attuazione,  attribuendo  i
          poteri e le competenze di  vigilanza  previsti  dal  citato
          regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia,  secondo  le
          rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli
          5 e 6 del medesimo testo unico,  e  prevedendo  il  ricorso
          alla disciplina secondaria; 
                  c) prevedere le modifiche  alle  norme  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998,
          concernenti      la      disciplina       sull'operativita'
          transfrontaliera delle societa' di gestione del  risparmio,
          delle societa' di gestione UE e dei  Gestori  di  fondi  di
          investimento   alternativi   (GEFIA)   UE   nel   caso   di
          stabilimento di  succursali,  prevedendo  il  ricorso  alla
          disciplina  secondaria  adottata,  secondo  le   rispettive
          attribuzioni,  dalle  autorita'  nazionali  indicate  nella
          lettera  a),  nell'ambito  di  quanto  gia'  specificamente
          previsto dagli articoli 41,  41-bis  e  41-ter  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
                  d) prevedere le modifiche  alle  norme  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
          fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli
          investitori  nel  contesto  della  commercializzazione   in
          Italia di Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM) UE e Fondi  di  investimento  alternativi
          (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2,  numero
          6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo  il  ricorso
          alla disciplina secondaria adottata, secondo le  rispettive
          attribuzioni,  dalle  autorita'  nazionali  indicate  nella
          lettera  a),  nell'ambito  di  quanto  gia'  specificamente
          previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo  n.
          58 del 1998; 
                  e) prevedere le modifiche  alle  norme  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
          fine di recepire la disciplina  di  cui  agli  articoli  1,
          numero 5), e 2, numero 3), della direttiva  (UE)  2019/1160
          prevista per il contenuto della lettera di notifica di  cui
          all'art.  93  della  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso  di
          modifiche delle informazioni  contenute  nella  lettera  di
          notifica di cui all'art. 93 della direttiva 2009/65/CE e di
          cui all'art. 32 della direttiva 2011/61/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo  il
          ricorso alla disciplina  secondaria  adottata,  secondo  le
          rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate
          nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente
          previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo
          n. 58 del 1998; 
                  f) prevedere le modifiche  alle  norme  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
          fine di recepire la disciplina prevista dagli  articoli  1,
          numero 6), e 2, numero 4), della direttiva  (UE)  2019/1160
          in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore
          intenda interrompere la commercializzazione di un  OICVM  o
          di un FIA in uno o  piu'  Stati  membri,  attribuendo  alla
          CONSOB i relativi  poteri  e  competenze  e  prevedendo  il
          ricorso alla disciplina  secondaria  adottata,  secondo  le
          rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate
          nella lettera a); 
                  g) prevedere le modifiche  alle  norme  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
          fine di recepire la disciplina prevista dall'art. 2, numeri
          1)  e  2),  della  direttiva  (UE)  2019/1160  in  tema  di
          pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla  CONSOB  i
          relativi poteri e competenze e prevedendo il  ricorso  alla
          disciplina  secondaria  adottata,  secondo  le   rispettive
          attribuzioni,  dalle  autorita'  nazionali  indicate  nella
          lettera a); 
                  h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base
          alle rispettive competenze previste dal citato testo  unico
          di cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  quali
          autorita' competenti alla pubblicazione delle  disposizioni
          nazionali relative ai requisiti per la  commercializzazione
          prevista dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1156; 
                  i) designare la CONSOB quale  autorita'  competente
          alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative  a
          spese ed oneri prevista dall'art. 10 del  regolamento  (UE)
          2019/1156; 
                  l) designare la CONSOB quale  autorita'  competente
          alla trasmissione  all'Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati delle informazioni previste  dagli
          articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156; 
                  m) attribuire alla CONSOB le competenze e i  poteri
          in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per  il
          venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale
          ai sensi degli  articoli  15  e  16  del  regolamento  (UE)
          2019/1156; 
                  n) attribuire alla CONSOB i poteri di  vigilanza  e
          di indagine gia' previsti dal citato testo unico di cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998  per  l'esercizio  delle
          funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156; 
                  o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le
          sanzioni e  le  altre  misure  amministrative  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2019/1156, gia' previste dal citato testo unico di  cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e  secondo  i
          criteri ivi indicati; 
                  p) prevedere, in  conformita'  alle  definizioni  e
          alla  disciplina  della  direttiva  (UE)  2019/1160  e  del
          regolamento (UE) 2019/1156, nonche'  ai  criteri  direttivi
          previsti nella presente legge, le occorrenti  modificazioni
          alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
          settori interessati dalla normativa da attuare, al fine  di
          realizzare  il  migliore   coordinamento   con   le   altre
          disposizioni vigenti, assicurando un appropriato  grado  di
          protezione dell'investitore e di  tutela  della  stabilita'
          finanziaria; 
                  q) prevedere che la  CONSOB  e  la  Banca  d'Italia
          adottino  la  disciplina  secondaria  di  cui  al  presente
          articolo entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  decreto  legislativo   di   attuazione   della
          direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  I  soggetti  pubblici   interessati   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 9 della legge 4 ottobre  2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
                «Art. 9 (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/1129,  relativo  al  prospetto   da   pubblicare   per
          l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla  negoziazione  di
          titoli  in  un  mercato  regolamentato,  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/71/CE). -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con le procedure di cui  all'art.  31
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito  il  parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa
          nazionale al  regolamento  (UE)  2017/1129  del  Parlamento
          europeo, del 14 giugno 2017. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          i Ministri della giustizia, degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e dello sviluppo economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
          disciplina del regolamento (UE)  2017/1129,  le  occorrenti
          modificazioni  alla  normativa  vigente   per   i   settori
          interessati  dalla  normativa  da  attuare,  al   fine   di
          realizzare  il  migliore   coordinamento   con   le   altre
          disposizioni  vigenti,  con   l'obiettivo   di   assicurare
          l'integrita' dei mercati finanziari e un appropriato  grado
          di tutela degli investitori; 
                  b) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   2017/1129   e   alle
          pertinenti  norme  tecniche  di   regolamentazione   e   di
          attuazione  che  lo  richiedono,  provvedendo  ad  abrogare
          espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale
          riguardanti  gli   istituti   disciplinati   dal   medesimo
          regolamento,  fatte  salve  le   compatibili   disposizioni
          nazionali vigenti in materia  di  offerte  al  pubblico  di
          sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari  diversi
          dai titoli; 
                  c) prevedere,  in  coerenza  con  quanto  stabilito
          dagli articoli 94 e seguenti del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  il  ricorso
          alla disciplina secondaria adottata  dalla  CONSOB  per  le
          finalita'  specificamente  previste  dal  regolamento  (UE)
          2017/1129  e   dalla   legislazione   dell'Unione   europea
          attuativa del medesimo regolamento; 
                  d) attribuire  alla  CONSOB,  in  coerenza  con  le
          disposizioni vigenti in  materia  di  offerta  al  pubblico
          stabilite dall'art. 100 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere
          con regolamento, nel  rispetto  delle  condizioni  previste
          dall'art. 3 del  regolamento  (UE)  2017/1129,  l'esenzione
          dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le  offerte
          al pubblico  di  titoli  aventi  un  corrispettivo  totale,
          nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a
          un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di
          euro e un massimo di 8 milioni  di  euro,  avendo  riguardo
          alla necessita' di  garantire  un  appropriato  livello  di
          tutela degli investitori nonche' la proporzionalita'  degli
          oneri amministrativi per le imprese interessate; 
                  e) attribuire alla CONSOB il potere  di  esercitare
          la facolta' prevista  dall'art.  7,  paragrafo  7,  secondo
          comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando  l'Italia  e'
          Stato membro d'origine ai fini  del  predetto  regolamento,
          secondo  un  criterio  di  proporzionalita'   degli   oneri
          amministrativi a carico degli emittenti; 
                  f) prevedere l'attribuzione  della  responsabilita'
          delle informazioni fornite in un  prospetto  e  in  un  suo
          eventuale supplemento, nonche', quando applicabile,  in  un
          documento  di  registrazione   o   in   un   documento   di
          registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di
          amministrazione, direzione o controllo,  all'offerente,  al
          soggetto che chiede l'ammissione alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con
          riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi,
          prevedere la responsabilita' dei soggetti  interessati  nei
          limiti di quanto disposto dall'art. 11,  paragrafo  2,  del
          regolamento  (UE)   2017/1129;   prevedere,   inoltre,   la
          responsabilita' dell'autorita' competente nei soli casi  di
          approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto
          dall'art.  20,  paragrafo  9,  secondo  comma,  del  citato
          regolamento; 
                  g) designare la CONSOB quale  autorita'  competente
          ai sensi  dell'art.  31  del  regolamento  (UE)  2017/1129,
          assicurando che possa esercitare tutti  i  poteri  previsti
          dal regolamento stesso, anche ai  fini  della  cooperazione
          con le autorita' competenti degli Stati membri nonche'  con
          le autorita' di vigilanza di Paesi terzi e con  l'Autorita'
          europea degli strumenti finanziari e dei mercati  (AESFEM),
          ai  sensi  degli  articoli  30,  33  e  34   del   medesimo
          regolamento; 
                  h) attribuire alla CONSOB il potere di  imporre  le
          sanzioni amministrative e le  altre  misure  amministrative
          per le violazioni elencate  dall'art.  38  del  regolamento
          (UE) 2017/1129, tenendo conto  delle  circostanze  elencate
          nell'art. 39 del regolamento medesimo, nonche' nel rispetto
          dei  limiti  e  delle  procedure  ivi  previsti   e   delle
          disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio
          del potere sanzionatorio da parte della CONSOB; 
                  i)  apportare  le  occorrenti  modificazioni   alla
          normativa vigente al fine di  prevedere  che  le  decisioni
          adottate in applicazione  del  regolamento  (UE)  2017/1129
          siano  adeguatamente  motivate  e  soggette  a  diritto  di
          impugnazione  in  conformita'  all'art.  40  del   medesimo
          regolamento; 
                  l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies
          e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, in conformita' a  quanto  previsto
          in materia di segnalazione delle  violazioni  dall'art.  41
          del regolamento (UE) 2017/1129. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 31 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - La direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  12
          luglio 2019, n. L 188. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20  giugno  2019,  per  facilitare  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo, e che modifica i regolamenti  (UE)
          n. 354/2013, (UE)  n.  346/2013  e  (UE)  n.  1286/2014  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188. 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17  (Norme
          di adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 14 giugno 2017,  relativo  al  prospetto  da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di titoli di un mercato regolamentato,  e  che
          abroga la direttiva 2003/71/CE,  e  alle  disposizioni  del
          regolamento (UE) 2017/1131 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi  comuni  monetari)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2021, n.
          46. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  4-quinquies  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  4-quinquies  (Individuazione  delle  autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013, relativo ai fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013,  relativo  ai
          fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).).  -  1.
          La Banca  d'Italia  e  la  Consob,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni e le finalita' indicate dall'art. 5,  sono  le
          autorita' nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento
          (UE) n. 345/2013 e del regolamento  (UE)  n.  346/2013.  La
          Banca d'Italia e la Consob si  trasmettono  tempestivamente
          le informazioni  che  ciascuna  di  esse  e'  competente  a
          ricevere ai sensi del presente articolo. 
                2.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob  per  i
          soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli  35
          e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di  EuVECA
          e di EuSEF ai sensi dell'art. 14 del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013 e dell'art. 15 del regolamento (UE)  n.  346/2013.
          Tali  gestori  sono  iscritti  in  una   sezione   distinta
          dell'albo di cui all'art. 35, tenuto dalla Banca  d'Italia.
          Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies  e
          la relativa disciplina di attuazione in quanto  compatibile
          con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il  regolamento  (UE)
          n. 346/2013. 
                3. La Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  competente  a
          ricevere dai gestori italiani  di  EuVECA  e  di  EuSEF  la
          comunicazione prescritta dall'art. 15 del regolamento  (UE)
          n.  345/2013  e  dall'art.  16  del  regolamento  (UE)   n.
          346/2013.  Essa  riceve  inoltre  la  comunicazione   circa
          l'intenzione  di  prevedere  un  nuovo  domicilio  per   lo
          stabilimento  di  un  Oicr,  prevista  dall'art.   16   del
          regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 17 del regolamento
          (UE) n. 346/2013. 
                3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere
          dai gestori italiani di EuVECA  e  EuSEF  la  comunicazione
          relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista
          dall'art.  4-bis  del  regolamento  (UE)  n.   345/2013   e
          dall'art. 4-bis del  regolamento  (UE)  n.  346/2013,  e  a
          informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui
          i   gestori   italiani   svolgono   o   hanno   svolto   la
          pre-commercializzazione, come definita dall'art. 3, lettera
          o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 3, lettera
          o), del regolamento (UE) n. 346/2013."; 
                3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti
          in uno Stato membro diverso dall'Italia  svolgono  o  hanno
          svolto la pre-commercializzazione in Italia, la  Consob  e'
          l'autorita' competente a ricevere da  parte  dell'autorita'
          competente  dello   Stato   d'origine   di   tali   gestori
          l'informativa     relativa      alle      attivita'      di
          pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a  chiedere
          a tale autorita' di fornire  ulteriori  informazioni  sulla
          pre-commercializzazione  che  si  effettua   o   e'   stata
          effettuata in Italia, ai sensi dell'art.  4-bis,  paragrafo
          4, del regolamento (UE)  n.  345/2013  e  dell'art.  4-bis,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013. 
                4. La Consob effettua le notifiche previste dall'art.
          16 del regolamento (UE) n.  345/2013  e  dall'art.  17  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle  autorita'
          competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani  di
          EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono
          commercializzare i relativi  Oicr  in  conformita'  con  la
          disciplina dei regolamenti stessi. 
                5. I gestori di EuVECA o di EuSEF  stabiliti  in  uno
          Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti
          previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n.  346/2013  e
          che intendono commercializzare in  Italia  gli  Oicr  dagli
          stessi gestiti effettuano, per il tramite della  competente
          autorita' dello Stato  d'origine,  la  notifica  prescritta
          dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 345/2013  e  dall'art.
          17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta  la
          registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob  e'
          l'autorita' competente a ricevere tale notifica. 
                6. Nel  caso  di  superamento  della  soglia  di  cui
          all'art.  3,  paragrafo  2,  lettera  b),  della  direttiva
          2011/61/UE,  ai  gestori  indicati  dai  commi  2  e  5  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  il  gestore  dal
          presente decreto legislativo e dalle relative  disposizioni
          di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di  EuVECA
          o  EuSEF  puo'  essere  mantenuta  solo  ove  previsto  dai
          suddetti regolamenti dell'UE. 
                7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo
          nonche' dei regolamenti  indicati  al  comma  1,  la  Banca
          d'Italia e la  Consob  dispongono,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni e le finalita' dell'art. 5,  dei  poteri  loro
          attribuiti dal presente decreto legislativo.». 
              - Il testo dell'art. 4-quinquies.1 del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4-quinquies.1 (Individuazione  delle  autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a  lungo
          termine (ELTIF).). - 1. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          secondo le rispettive attribuzioni e le finalita'  indicate
          dall'art. 5, sono  le  autorita'  nazionali  competenti  ai
          sensi del regolamento (UE) n. 2015/760. 
                2. La Banca d'Italia  e'  l'autorita'  competente  ad
          autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un  gestore
          e ad approvare il  regolamento  dell'ELTIF  in  conformita'
          all'art. 5 del regolamento (UE) n. 2015/760.  Nel  caso  di
          prima istituzione di un  ELTIF  da  parte  di  un  gestore,
          l'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   Banca   d'Italia,
          sentita  la  Consob,  sui  profili  indicati  dall'art.  5,
          paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n.  2015/760.
          La  Banca  d'Italia  provvede   a   iscrivere   i   gestori
          autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui  agli
          articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2
          e 3, e 35-ter, commi 2 e 3. 
                3. La Banca d'Italia autorizza  la  proroga  prevista
          dall'art.  17,  paragrafo  1,  del  regolamento   (UE)   n.
          2015/760. 
                4. La Consob e' l'autorita' competente a: 
                  a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che  gestiscono
          l'ELTIF la notifica prevista dall'art. 31, paragrafo 1, del
          regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in
          Italia  delle  quote  o  delle   azioni   dell'ELTIF   agli
          investitori professionali e agli investitori al dettaglio; 
                  b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che  gestiscono
          l'ELTIF la notifica prevista dall'art. 31, paragrafo 2, del
          regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote  o  delle
          azioni dell'ELTIF agli  investitori  professionali  e  agli
          investitori al dettaglio; 
                  c) ricevere dall'autorita' dello  Stato  membro  di
          origine  del  gestore  dell'ELTIF  la   notifica   prevista
          dall'art. 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760
          per la commercializzazione in Italia delle  quote  o  delle
          azioni dell'ELTIF agli  investitori  professionali  e  agli
          investitori al dettaglio; 
                  d)  adempiere  agli  obblighi   informativi   verso
          l'AESFEM previsti dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento
          (UE) n. 2015/760; 
                  e) ricevere il prospetto, e le relative  modifiche,
          di cui all'art. 24, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760 con le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  con
          proprio regolamento. 
                5. Alle procedure per la notifica di cui al comma  4,
          lettere a), b) e c), si applicano, in  quanto  compatibili,
          l'art. 43 e le  relative  disposizioni  attuative;  non  e'
          richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei  commi
          4 e 5 di tale articolo, ne' l'acquisizione  del  parere  di
          tale Autorita' ai sensi  dei  commi  6  e  8  del  medesimo
          articolo. 
                6. La Consob individua con regolamento  le  eventuali
          informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto  rispetto
          a quelle previste nell'art. 23, paragrafi 2,  3  e  4,  del
          regolamento (UE) n. 2015/760, al fine  di  permettere  agli
          investitori  di  effettuare   una   valutazione   informata
          sull'investimento loro  proposto  e,  in  particolare,  sui
          relativi rischi. 
                7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo
          nonche' del regolamento indicato  dal  comma  1,  la  Banca
          d'Italia e la  Consob  dispongono,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni e le finalita' dell'art. 5,  dei  poteri  loro
          attribuiti dal presente  decreto  in  materia  di  gestione
          collettiva del risparmio, nonche' dei poteri  previsti  dal
          regolamento (UE) n. 2015/760.». 
              - Il testo dell'art. 4-quinquies.2 del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4-quinquies.2 (Individuazione  delle  autorita'
          nazionali  competenti  ai  sensi   del   regolamento   (UE)
          2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM)). - 1. La
          Banca  d'Italia  e  la  Consob,   secondo   le   rispettive
          attribuzioni e le finalita' indicate dall'art. 5,  sono  le
          autorita' nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento
          (UE)  2017/1131.  La  Banca  d'Italia  e   la   Consob   si
          trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di
          esse  e'  competente  a  ricevere  ai  sensi  del  presente
          articolo. 
                2. La Banca d'Italia  e'  l'autorita'  competente  ad
          autorizzare un FCM ai sensi dell'art. 4, paragrafi 2  e  3,
          del regolamento (UE) 2017/1131. 
                3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a: 
                  a) autorizzare la  deroga  prevista  dall'art.  17,
          paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131; 
                  b)  ricevere  il  riesame  delle   metodologie   di
          valutazione della qualita' creditizia  ai  sensi  dell'art.
          19,  paragrafo  4,  lettera  e),   del   regolamento   (UE)
          2017/1131; 
                  c) ricevere le valutazioni effettuate a  norma  dei
          paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 29 del regolamento  (UE)
          2017/1131, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo art. 29; 
                  d) ricevere i  dettagli  delle  decisioni  relative
          alle  procedure  di  gestione  della  liquidita'  ai  sensi
          dell'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131; 
                  e) ricevere la relazione dettagliata  contenente  i
          risultati delle prove di  stress  e  il  piano  d'azione  e
          svolgere il riesame ai sensi  dell'art.  28,  paragrafo  5,
          secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1131; 
                  f)  adottare  le  misure  specifiche  previste  dal
          regolamento (UE) 2017/1131 nell'art. 41, paragrafo  2,  con
          riferimento  alle  violazioni  previste  al  paragrafo   1,
          lettere a), b), c), d), e), f) del medesimo  articolo,  con
          riferimento alla violazione degli articoli 21, 23, 26, 27 e
          28,  e  g),  del  citato  regolamento.  Nei  casi  previsti
          dall'art. 41, paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla
          violazione dell'art. 36 del regolamento (UE) 2017/1131,  la
          revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  2
          e' adottata su proposta della Consob. 
                4. La Consob e' l'autorita' competente a: 
                  a)  adempiere  agli  obblighi   informativi   verso
          l'AESFEM  previsti  dagli  articoli  4,  paragrafo  6,  28,
          paragrafo 6,  e  37,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)
          2017/1131; 
                  b)  adottare  le  misure  specifiche  previste  dal
          regolamento  (UE)  2017/1131  nell'art.  41,  paragrafo  2,
          lettera a), nei casi previsti dall'art.  41,  paragrafo  1,
          lettera f), per la violazione  dell'art.  36  del  medesimo
          regolamento. In presenza di tali violazioni, la Consob puo'
          altresi' proporre alla Banca d'Italia, ai  sensi  dell'art.
          41, paragrafo 2, lettera b), la revoca  dell'autorizzazione
          rilasciata ai sensi del comma 2. 
                5. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo
          nonche' del regolamento indicato  dal  comma  1,  la  Banca
          d'Italia e la  Consob  dispongono,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni e le finalita' dell'art. 5,  dei  poteri  loro
          attribuiti dal presente decreto nonche' dei poteri previsti
          dall'art. 39 del citato regolamento (UE) 2017/1131.».