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LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (19G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019
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Testo in vigore dal:  2-11-2019

Art. 9

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;
c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;
e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;
f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;
g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;
h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;
i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;
l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 9:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168.
- Il testo degli articoli 4-undecies, 4-duodecies e 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 7, così recita:
«Art. 4-undecies. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;
b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari.»
«Art. 4-duodecies. (Procedura di segnalazione alle Autorità di vigilanza). - 1. La Banca d'Italia e la Consob:
a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;
b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»
«Art. 100. (Casi di inapplicabilità). - 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.
2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.».