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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 2021, n. 138

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2021
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Testo in vigore dal: 21-10-2021
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 42  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione
interna per titoli ed esami, alle qualifiche di pilota di  aeromobile
ispettore,   di   specialista   di   aeromobile   ispettore   e    di
elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto, altresi', l'articolo 59 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna
per titoli ed esami, alle qualifiche di nautico di coperta ispettore,
di nautico di macchina ispettore  e  di  sommozzatore  ispettore  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma degli articoli 42, comma 6, e 59, comma 6,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle  selezioni,  le  categorie  dei  titoli  ammessi  a
valutazione e il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  i  criteri  per   la
formazione  delle  graduatorie  finali  nonche'   le   modalita'   di
svolgimento dei corsi di formazione professionale e  degli  esami  di
fine corso; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  «Disposizioni
in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di   polizia   e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche»,   e,   in
particolare, l'articolo 15, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  10  dicembre  2012
recante «Aggiornamento normativo della  componente  aerea  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante
«Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei
brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015,  n.  51,
relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica
della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015,  n.  53,
relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo
delle  licenze  di  volo  e  delle  abilitazioni  sui  vari  tipi  di
aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante:
«Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e  la  sospensione
dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista  nautico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Ritenuto necessario adottare uno specifico  regolamento  che  tenga
conto dell'istituzione dei  ruoli  delle  specialita'  aeronaviganti,
nautiche e  dei  sommozzatori,  operata  dal  decreto  legislativo  6
ottobre 2018, n. 127; 
  Ritenuto opportuno,  alla  luce  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  adottare  un
unico  regolamento  per  la  disciplina  delle   predette   procedure
selettive; 
  Effettuata la concertazione per le modalita' di espletamento  delle
selezioni interne, ai sensi dell'articolo 35, comma  3,  lettera  f),
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale per
il triennio 2016-2018, recepito  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 41; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  dell'11
maggio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 9426 del 6 agosto 2021 del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di selezione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina  le  selezioni  interne,  per
titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, e  dell'articolo
59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  per
l'accesso: 
    a)  alle  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile  ispettore,   di
specialista di aeromobile ispettore e  di  elisoccorritore  ispettore
appartenenti, rispettivamente, ai ruoli  dei  piloti  di  aeromobile,
degli specialisti di aeromobile e  degli  elisoccorritori  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato   «Corpo
nazionale»; 
    b) alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di
macchina  ispettore  e  di   sommozzatore   ispettore   appartenenti,
rispettivamente, ai ruoli dei nautici  di  coperta,  dei  nautici  di
macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale. 
  2. I bandi delle selezioni interne sono adottati  con  uno  o  piu'
decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento»,
e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 
  3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata in conformita'  a  quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, oppure mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso
presso il Dipartimento. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco  a  norma  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229» e al decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'art.  2  della
          legge 30 settembre 2004,  n.  252»»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - Il testo degli articoli 42 e 59  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art. 42 (Promozioni alle  qualifiche  di  pilota  di
          aeromobile  ispettore,   di   specialista   di   aeromobile
          ispettore  e  di  elisoccorritore  ispettore).  -   1.   La
          promozione  alle  qualifiche  di   pilota   di   aeromobile
          ispettore, di specialista  di  aeromobile  ispettore  e  di
          elisoccorritore ispettore avviene,  nel  limite  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          interna per titoli ed esami, riservata al personale con  le
          qualifiche di cui all'art. 30, lettere c), d), e), f),  dei
          commi 2, 3 e  4,  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di  secondo  grado.  Per  il  personale  con  la
          qualifica di cui all'art. 30, lettera c), dei commi 2, 3  e
          4,  e'  altresi'  richiesta  un'anzianita'   di   effettivo
          servizio   non   inferiore   a   quindici   anni   maturata
          complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo
          specialista. 
                2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                3.  Per  la  formazione   delle   graduatorie   delle
          selezioni di cui  al  comma  1,  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono, nell'ordine,  l'anzianita'  nella  specialita',
          l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la
          maggiore eta' anagrafica. 
                4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono
          nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile  ispettore,
          specialista  di  aeromobile  ispettore  ed  elisoccorritore
          ispettore  e  sono  ammessi  a  frequentare  un  corso   di
          formazione residenziale della durata  di  sei  mesi  presso
          l'Istituto  superiore  antincendi  o  le  altre   strutture
          centrali e periferiche del Corpo nazionale. 
                5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del
          corso di formazione, abbia superato l'esame di fine  corso,
          viene  confermato  nei  rispettivi  ruoli  con   decorrenza
          giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  nel
          quale si  sono  verificate  le  carenze  e  con  decorrenza
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del corso medesimo. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
          dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle
          graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento  dei
          corsi di formazione professionale e  degli  esami  di  fine
          corso. 
                7. Il personale vincitore delle selezioni di  cui  al
          comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di  previdenza
          e di quiescenza  previsto  per  il  ruolo  di  provenienza,
          finche' permane nelle qualifiche di  pilota  di  aeromobile
          ispettore,  di  specialista  di  aeromobile  ispettore,  di
          elisoccorritore  ispettore,   di   pilota   di   aeromobile
          ispettore esperto, di specialista di  aeromobile  ispettore
          esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.» 
                «Art. 59 (Promozioni alle qualifiche  di  nautico  di
          coperta ispettore, di nautico di macchina  ispettore  e  di
          sommozzatore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche
          di nautico di coperta ispettore,  di  nautico  di  macchina
          ispettore e di sommozzatore ispettore avviene,  nel  limite
          dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
          selezione  interna  per  titoli  ed  esami,  riservata   al
          personale con le qualifiche di cui all'art. 47, lettere c),
          d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado.  Per  il  personale
          con la qualifica di cui all'art. 47, lettera c), dei  commi
          2, 3 e 4, e' altresi' richiesta un'anzianita' di  effettivo
          servizio   non   inferiore   a   quindici   anni   maturata
          complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo
          specialista. 
                2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alle selezioni il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                3.  Per  la  formazione   delle   graduatorie   delle
          selezioni di cui  al  comma  1,  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono, nell'ordine,  l'anzianita'  nella  specialita',
          l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la
          maggiore eta' anagrafica. 
                4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono
          nominati, rispettivamente, nautico  di  coperta  ispettore,
          nautico di macchina ispettore e  sommozzatore  ispettore  e
          sono  ammessi  a  frequentare  un   corso   di   formazione
          residenziale della durata di  sei  mesi  presso  l'Istituto
          superiore  antincendi  o  le  altre  strutture  centrali  e
          periferiche del Corpo nazionale. 
                5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del
          corso di formazione, abbia superato l'esame di fine  corso,
          viene  confermato  nei  rispettivi  ruoli  con   decorrenza
          giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  nel
          quale si  sono  verificate  le  carenze  e  con  decorrenza
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del corso medesimo. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
          dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle
          graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento  dei
          corsi di formazione professionale e  degli  esami  di  fine
          corso. 
                7. Il personale vincitore delle selezioni di  cui  al
          comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di  previdenza
          e di quiescenza  previsto  per  il  ruolo  di  provenienza,
          finche' permane nelle  qualifiche  di  nautico  di  coperta
          ispettore,  di  nautico  di   macchina   ispettore   e   di
          sommozzatore ispettore e nelle  qualifiche  di  nautico  di
          coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore
          esperto e di sommozzatore ispettore esperto.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
              - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
          2005,  n.  82   «Codice   dell'amministrazione   digitale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O., e' il seguente: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. - 2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  910/2014
          del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio  2014,
          produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso  ai
          servizi   in   rete,   gli   effetti   del   documento   di
          riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata  ai
          sensi del presente articolo  e  con  livello  di  sicurezza
          almeno significativo,  attesta  gli  attributi  qualificati
          dell'utente, ivi compresi i dati relativi  al  possesso  di
          abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge  ovvero
          stati,  qualita'  personali  e  fatti  contenuti  in  albi,
          elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque  accertati   da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. - 3-bis.». 
              -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  «Disposizioni  in
          materia di razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, e' il seguente: 
                «Art. 15 (Personale che transita nel Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). - (Omissis). 
                2. Al personale appartenente ai ruoli  a  esaurimento
          di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito  dei  posti  di
          cui alla tabella A, dell'art. 12, comma 1, le  disposizioni
          vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale
          dei  Vigili  del  fuoco  in  materia  di  stato  giuridico,
          progressione in carriera e trattamento economico.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio 2012, n. 64 «Regolamento  di  servizio  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione  delle  classi  delle
          lauree  universitarie»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16  marzo  2007  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  10  dicembre
          2012, recante  «Aggiornamento  normativo  della  componente
          aerea  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21  dicembre  2012,  n.
          297; 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  29  novembre
          2017, recante «Requisiti di accesso ai corsi di  formazione
          per  il  conseguimento  dei  brevetti  nautici  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco»,  e'  pubblicato  nel  sito
          istituzionale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  -
          Sezione   «Amministrazione    Trasparente»    (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il decreto  del  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  22
          ottobre  2015,   n.   51,   relativo   alla   ridefinizione
          dell'organizzazione centrale e periferica della  componente
          aerea  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   e'
          pubblicato nel sito istituzionale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco -  Sezione  «Amministrazione  Trasparente»
          (Disposizioni  generali/Atti  generali/Atti  amministrativi
          generali/Elenco atti amministrativi generali). 
              - Il decreto  del  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  22
          ottobre  2015,  n.  53,  relativo   all'aggiornamento   dei
          requisiti per il rilascio e il  rinnovo  delle  licenze  di
          volo e delle abilitazioni sui vari tipi di  aeromobile  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  e'  pubblicato  nel
          sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          -  Sezione  «Amministrazione   Trasparente»   (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il decreto  del  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  22
          novembre 2017, recante  «Disciplina  per  il  rilascio,  il
          rinnovo, la revoca e la  sospensione  dei  titoli  e  delle
          abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco»,  e'  pubblicato  nel  sito
          istituzionale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  -
          Sezione   «Amministrazione    Trasparente»    (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il testo dell'art.  35,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          19 luglio 2008, n. 168, S.O., e' il seguente: 
                «Art. 35 (Concertazione). - (Omissis). 
                3.  La  concertazione  si  effettua  sulle   seguenti
          materie: 
                  a) definizione dei criteri sui  carichi  di  lavoro
          degli uffici; 
                  b) verifica  periodica  della  produttivita'  degli
          uffici; 
                  c)   implicazioni   dei   processi   generali    di
          riorganizzazione dell'amministrazione; 
                  d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi  di
          servizio sub-provinciali, con  particolare  riferimento  ai
          distaccamenti insulari; 
                  e)  criteri  generali  per   la   promozione   alle
          qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; 
                  f)  criteri  generali  per  la  definizione   delle
          procedure di  selezione  interna  per  la  promozione  alle
          qualifiche superiori dello stesso  ruolo  o  per  l'accesso
          alle qualifiche iniziali di  ruolo  diverso  da  quello  di
          appartenenza,  ai  fini  dei  regolamenti  e  dei   decreti
          ministeriali previsti dal decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217; 
                  g) modalita' di  applicazione  delle  normative  in
          materia di pari opportunita'; 
                  h)  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  ai  fini  dell'adozione  del   regolamento   del
          Ministro  dell'interno  previsto  dall'art.  144,   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                  i) criteri  attuativi  dell'art.  134  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217   (mutamento   di
          funzioni).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2018, n. 41  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  «Triennio  economico  e  normativo
          2016-2018»»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2018, n. 100, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.