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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2021, n. 98

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2021
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Testo in vigore dal: 15-7-2021
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 155 del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005,  n.  217,  disciplinante  l'accesso  mediante  concorso
pubblico,   per   esami,   alla   qualifica   di    vice    direttore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 155  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove
di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di  punteggio,
ai fini della formazione della  graduatoria,  la  composizione  della
commissione  esaminatrice  e  i  criteri  per  la  formazione   della
graduatoria finale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe  del  corso
di laurea magistrale in giurisprudenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,  ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n.  131,
«Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso  pubblico,
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  dicembre  2019,
recante «Individuazione dei  titoli  di  studio  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei  ruoli  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  al  Titolo  II  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche  introdotte  dal  richiamato  decreto  legislativo  6
ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi logistico-gestionali; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  3
novembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 4112 del 9 aprile 2021 del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di vice direttore  logistico-gestionale
del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato
«Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n.  217,  avviene  mediante  concorso  pubblico  per
esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo  155  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 155, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e 3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco  a  norma  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229» e al decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'art.  2  della
          legge 30 settembre 2004,  n.  252»»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  155  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  recante  «Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004,  n.  252»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del  25  ottobre
          2005, S.O.: 
              «Art.   155   (Accesso   al   ruolo    dei    direttivi
          logistico-gestionali). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di
          vice  direttore   logistico-gestionale   avviene   mediante
          concorso pubblico per  esami,  consistenti  in  almeno  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita con regolamento adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d)  laurea  magistrale  a  indirizzo   giuridico   ed
          economico, tra quelle indicate  nel  decreto  del  Ministro
          dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
          corso  di  laurea  magistrale  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          del 22 ottobre 2004, n. 270, e  del  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie a  indirizzo  giuridico  ed  economico
          conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti  ed
          equiparate   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione  del  9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                e)   qualita'   morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          giuridico  ed  economico  prescritte  per  l'ammissione  al
          concorso di cui al comma 1. 
              3. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e', altresi', prevista una riserva,  pari  al  10
          per cento dei posti messi  a  concorso,  per  il  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore logistico-gestionale.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese (536), anche in mobilita',  e'  istituito,  a  cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. - 2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              3. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere b) e  c)  utilizzano  esclusivamente  le  identita'
          digitali ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma  2-nonies,  a  decorrere  dal  28  febbraio  2021,  i
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la  carta
          di identita' elettronica ai fini  dell'identificazione  dei
          cittadini che accedono  ai  propri  servizi  in  rete.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          digitalizzazione e' stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente  le  identita'  digitali  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della   ricerca   25   novembre   2005
          «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
          giurisprudenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          dicembre 2005, n. 293. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16  marzo  2007  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   9   luglio    2009
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio  2014,
          n. 131, «Regolamento recante modalita' di  svolgimento  del
          concorso pubblico, di  cui  all'articolo  119  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  per  l'accesso  alla
          qualifica    iniziale    del    ruolo    dei     funzionari
          amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 settembre 2014, n. 211. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
          n. 166 «Regolamento recante requisiti di idoneita'  fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019,
          n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019
          «Individuazione dei titoli di  studio  per  l'accesso  alle
          qualifiche iniziali dei ruoli del personale  direttivo  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al  Titolo  II
          del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217»,  e'
          pubblicato nel sito istituzionale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco -  Sezione  «Amministrazione  Trasparente»
          (Disposizioni  generali/Atti  generali/Atti  amministrativi
          generali/Elenco atti amministrativi generali). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   155   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.