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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2021, n. 97

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2021
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Testo in vigore dal: 15-7-2021
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 164 del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005,  n.  217,  disciplinante  l'accesso  mediante  concorso
pubblico, per esami, alla qualifica di vice direttore informatico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 164  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove
di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di  punteggio,
ai fini della formazione della  graduatoria,  la  composizione  della
commissione  esaminatrice  e  i  criteri  per  la  formazione   della
graduatoria finale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,  ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  dicembre  2019,
recante «Individuazione dei  titoli  di  studio  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei  ruoli  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  al  Titolo  II  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  3
novembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 4113 del 9 aprile 2021 del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modalita' di accesso 
                         e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato   «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo 164  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo  164  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 164, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco  a  norma  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  25  ottobre  2005,  n.
          249, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante "Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229» e al decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252»",  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana 6
          novembre 2018, n. 258, Suplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 164  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.   164   (Accesso   al   ruolo   dei   direttivi
          informatici).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di   vice
          direttore informatico avviene  mediante  concorso  pubblico
          per esami, consistenti in almeno due prove  scritte  e  una
          prova orale, con facolta' di  far  precedere  le  prove  di
          esame  da  forme  di  preselezione,  il   cui   superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita con regolamento adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) laurea magistrale ad  indirizzo  informatico,  tra
          quelle indicate nel decreto del  Ministro  dell'interno  di
          cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea
          magistrale   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre  2004,  n.  270,  e  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle
          classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai  fini
          dell'ammissione al concorso,  le  lauree  universitarie  ad
          indirizzo informatico conseguite  secondo  gli  ordinamenti
          didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione del 9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                e) qualita' morali e di condotta  previste  dall'art.
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          informatico prescritte per l'ammissione al concorso di  cui
          al comma 1. 
              3. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,
          non coperti per  mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
          secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al
          concorso risultati idonei. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre  1988,  n.
          214, Supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  16  maggio
          2005, n. 112, Supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e' il seguente: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.
          Abrogato. 
              2. Abrogato. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese (536), anche in mobilita',  e'  istituito,  a  cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. Abrogato. 
              2-octies. Abrogato. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  910/2014
          del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio  2014,
          produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso  ai
          servizi   in   rete,   gli   effetti   del   documento   di
          riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata  ai
          sensi del presente articolo  e  con  livello  di  sicurezza
          almeno significativo,  attesta  gli  attributi  qualificati
          dell'utente, ivi compresi i dati relativi  al  possesso  di
          abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge  ovvero
          stati,  qualita'  personali  e  fatti  contenuti  in  albi,
          elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque  accertati   da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con linee guida. 
              3. Abrogato. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,  lettere
          b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  ai
          fini dell'identificazione degli utenti dei  propri  servizi
          on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,  a
          decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui  all'art.
          2,  comma  2,  lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
          identita' digitali e la carta di identita'  elettronica  ai
          fini dell'identificazione dei  cittadini  che  accedono  ai
          propri servizi in rete.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione  tecnologica   e   la   digitalizzazione   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano  esclusivamente
          le  identita'  digitali  per  consentire  l'accesso   delle
          imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 agosto
          1994, n. 185, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo  2007,  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica   italiana 9   luglio   2007,   n.   157,
          Supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  9  luglio   2009,
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana 7 ottobre 2009, n. 233. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
          n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
          n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  10  gennaio
          2020, n. 7. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  16  dicembre
          2019, «Individuazione dei titoli di  studio  per  l'accesso
          alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale  direttivo
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al  Titolo
          II del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217»,  e'
          pubblicato nel sito istituzionale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco -  Sezione  «Amministrazione  Trasparente»
          (Disposizioni  generali/Atti  generali/Atti  amministrativi
          generali/Elenco atti amministrativi generali). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  19  luglio
          2008, n. 168, Supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.