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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2021, n. 67

Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. (21G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/2021.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 21/05/2021, n. 120 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2021)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-6-2021

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 3-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-bis e 5-ter;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto 2017, n. 611, 23 maggio 2018, n. 429, 12 marzo 2019, n. 208, che modificano ed integrano il citato decreto ministeriale n. 90 del 2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con i quali sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 125, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2018, n. 709, con il quale è stata integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n. 90, con l'inserimento del nuovo campo disciplinare «Tecniche di costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale è stata modificata la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, relativamente al settore artistico disciplinare CODI/20, con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati modificati i campi disciplinari delle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124, in particolare nel Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda - Scuola di mandolino.
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 maggio 2019;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica reso in data 17 luglio 2019, e della V e VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 3 e il 23 luglio 2019;
Vista la nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 0001624, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 103 del 15 gennaio 2021 trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «Ministro», il Ministro dell'università e della ricerca;
b) «Legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
c) «Istituzioni», l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);
d) «Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212», le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;
e) «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
f) «CUN», il Consiglio universitario nazionale.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.»
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2006, n. 21.
- Si riporta l'art. 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2008, n. 263 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1:
«Art. 3-quinquies. (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013, n. 214 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2013, n. 264:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando il limite percentuale di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3.
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, n. 162:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.»
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante: «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2003, n. 135.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante. «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005, n. 243.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236 recante: «Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2005, n. 267.

Note all'art. 1:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante. «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005, n. 243.