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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2024)
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Testo in vigore dal:  5-7-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;
Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero
((...))
dell'università e della ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle arti,
((...))
l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche
((e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici))
;
c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
((
d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
))
e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
((
g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;
))
((
g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
))
((
h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;
))
i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di
((dottorato di ricerca))
in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
((
m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;
))
n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
p) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.