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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2024)
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Testo in vigore dal: 5-7-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  21  dicembre   1999,   n.   508,   e   successive
modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed  in
particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132; 
  Acquisito il parere espresso dal  Consiglio  nazionale  per  l'Alta
formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza  del  14  aprile
2003; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004  e
del 17 maggio 2004; 
  Visto il parere della VII Commissione della  Camera  dei  deputati,
espresso in data 29 settembre 2004; 
  Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso  in  data
29 settembre 2004; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 maggio 2005; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
    a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il  Ministero  ((...))
dell'universita' e della ricerca; 
    b)  per  istituzioni:  le  Accademie  di  belle   arti,   ((...))
l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori  per
le industrie artistiche ((e gli Istituti superiori di studi  musicali
e coreutici)); 
    c)  per  CNAM:  il  Consiglio  nazionale  per  l'Alta  formazione
artistica e musicale; 
    ((d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di  Valutazione  del  Sistema
Universitario e della Ricerca;)) 
    e)   per   sistema:   il   sistema   dell'Alta    formazione    e
specializzazione artistica e musicale; 
    f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508,  modificata  dal
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
    ((g) per regolamento didattico generale: il regolamento  adottato
da ciascuna  istituzione  concernente  la  disciplina  degli  aspetti
generali di organizzazione dell'attivita' didattica comuni  ai  corsi
di studio;)) 
    ((g-bis) per regolamenti dei corsi:  i  regolamenti  adottati  da
ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli  corsi  di
studio;)) 
    ((h) per corsi: i corsi di diploma accademico di  primo  livello,
di diploma accademico di secondo livello, di  diploma  accademico  di
secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione,  i  corsi
di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;)) 
    i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma
accademico   di   secondo   livello,   il   diploma   accademico   di
specializzazione, i diplomi accademici di ((dottorato di ricerca)) in
campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design  ed  il
diploma di perfezionamento o master; 
    l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati,
raggruppati per materie omogenee; 
    ((m)  per  dipartimento:  la  struttura  di  coordinamento  delle
attivita' didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali  scuole
ad esso afferenti;)) 
    n) per credito formativo accademico:  la  misura  del  volume  di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale  per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita'  nelle  attivita'  formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
    o) per obiettivi formativi: l'insieme di  conoscenze  e  abilita'
che  caratterizzano  il  profilo  culturale   e   professionale,   al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato; 
    p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista
dalle istituzioni, al fine di assicurare la  formazione  culturale  e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai  corsi
di insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o  di
laboratorio,  alle  attivita'  didattiche  di  gruppo,  al  tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento; 
    q)  per   curriculum:   l'insieme   delle   attivita'   formative
specificate  nel  regolamento  didattico  del  corso  di  studio   di
riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo; 
    r) per ordinamento didattico di un  corso  di  studio:  l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio.