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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 2-4-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo  5,
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g),  h),  i),  l),  m),  n),
recante i principi e i criteri direttivi di  esercizio  della  delega
relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia  di
enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto
di lavoro sportivo; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 e, in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977; 
  Vista la legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e  in  particolare,  gli
articoli 4, 5, 7, 13, 18; 
  Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366; 
  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Vista la legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  e,  in  particolare,
l'articolo 6; 
  Vista la legge 11 maggio 1990,  n.  108,  e,  in  particolare,  gli
articoli 2, 4 e 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4; 
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo
2, comma 26; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166; 
  Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; 
  Visto il decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  e,  in
particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare
l'articolo 1, comma 2; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo
51; 
  Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86; 
  Visto il regolamento (CE) 1/2005 del  Consiglio,  del  22  dicembre
2004; 
  Visto il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e,  in
particolare, l'articolo 130; 
  Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo
1; 
  Visto il regolamento (UE) n. 262/2015  della  Commissione,  del  17
febbraio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  147,  e,  in
particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies; 
  Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12; 
  Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e,  in  particolare,
l'articolo 54-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e,  in
particolare, l'articolo 3, comma 11; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo
1, comma 630; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare,
l'articolo 12-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n.
132 e in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  2002,
n. 316 e in particolare l'articolo 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera  e  5ª  del
Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri della  salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia
e per le pari opportunita' e della famiglia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  della  delega  di   cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita'  dei
relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' del rapporto  di
lavoro sportivo. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea. (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della  Costituzione  stabilisce  che  allo
          Stato sono riservate in  via  esclusiva  alcune  competenze
          puntualmente  enumerate  nell'art.  117,  da  svolgere  nel
          rispetto  dei   limiti   generali   posti   alla   funzione
          legislativa  dall'art.   117,   primo   comma   (competenza
          esclusiva dello Stato). Alle regioni  sono  attribuite  una
          serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei  principi
          fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  indicate
          nell'art.   117,   terzo   comma   (competenza    regionale
          concorrente).  Quindi   nelle   materie   di   legislazione
          concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'  legislativa,
          salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali,
          riservata  alla  legislazione  dello  Stato.  Spetta   alle
          Regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - La legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante  deleghe  al
          Governo e altre  disposizioni  in  materia  di  ordinamento
          sportivo,    di    professioni    sportive    nonche'    di
          semplificazione, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          agosto 2019, n. 191. Reca, in particolare all'art. 5, comma
          1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  n),
          i principi e i criteri direttivi di esercizio della  delega
          relativa al riordino e alla riforma delle  disposizioni  in
          materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
          nonche' del rapporto di lavoro sportivo. 
              - La  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 29  aprile  2020,  n.  110,  Supplemento
          ordinario   n.   16,   converte   con   modificazioni,   il
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma  3,
          dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi
          con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31  agosto  2020,
          che non siano scaduti alla data di entrata in vigore  della
          legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti  dalla  data
          di scadenza di ciascuno di essi. 
              - La legge 17 ottobre 1967, n.  977,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276,  disciplina  la
          tutela del lavoro dei fanciulli  e  degli  adolescenti.  Si
          applica ai minori di diciotto anni che hanno un contratto o
          un rapporto di lavoro, anche speciale,  disciplinato  dalle
          norme vigenti. 
              - La legge 20 maggio 1970,  n.  300,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131, recante le norme
          sulla tutela della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,
          della liberta' sindacale  e  dell'attivita'  sindacale  nei
          luoghi di lavoro e norme sul  collocamento,  disciplina  lo
          statuto dei lavoratori. In  particolare,  l'art.  4  (vieta
          l'uso di impianti audiovisivi e  di  altre  apparecchiature
          per finalita' di controllo a  distanza  dell'attivita'  dei
          lavoratori), l'art. 5  (vieta  accertamenti  da  parte  del
          datore di lavoro sulla idoneita'  e  sulla  infermita'  per
          malattia o infortunio del lavoratore dipendente), l'art.  7
          (disciplina le norme relative alle sanzioni  disciplinari),
          l'art. 13 (disciplina le mansioni di lavoro)  e  l'art.  18
          (disciplina il reintegro nel posto di lavoro). 
              - La legge 14 giugno 1973,  n.  366,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  luglio  1973,  n.  173,  disciplina
          l'estensione ai calciatori ed  agli  allenatori  di  calcio
          della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente  nazionale
          di previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello
          spettacolo. 
              - La legge 23  marzo  1981,  n.  91,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86, recante  le  norme
          in  materia   di   rapporti   tra   societa'   e   sportivi
          professionisti, disciplina il professionismo sportivo. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative  al  testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986,  n.  302,  Supplemento
          ordinario n. 126. 
              - La legge 13 dicembre 1989, n. 401,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  1989,  n.  294,  reca  gli
          interventi  nel  settore  del  gioco  e   delle   scommesse
          clandestine e disciplina la tutela della correttezza  nello
          svolgimento di  manifestazioni  sportive.  In  particolare,
          l'art. 6 disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si
          svolgono manifestazioni sportive nei confronti  di  persone
          che risultano denunciate o condannate (anche  con  sentenza
          non definitiva) nel corso  degli  ultimi  cinque  anni  per
          reati relativi  a  episodi  di  violenza  in  occasione  di
          manifestazioni sportive. 
              - La legge 11 maggio 1990,  n.  108,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990,  n.  108,  disciplina  i
          licenziamenti  individuali  nelle   piccole   imprese.   In
          particolare, l'art. 2  (disciplina  la  riassunzione  o  il
          risarcimento del danno), l'art. 4 (non  trova  applicazione
          nei confronti dei datori di  lavoro  non  imprenditori  che
          svolgono senza fini di lucro attivita' di natura  politica,
          sindacale, culturale, di istruzione ovvero di  religione  o
          di culto) e l'art. 5 (disciplina il tentativo  obbligatorio
          di conciliazione arbitrato e spese processuali). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185, Supplemento ordinario,  disciplina  l'accesso
          agli  impieghi  nelle  pubbliche   amministrazioni   e   le
          modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
          delle altre forme di assunzioni nei pubblici  impieghi.  In
          particolare, l'art. 5 disciplina le categorie  riservatarie
          e le preferenze. Al comma 4 vengono elencate  le  categorie
          di cittadini che nei pubblici concorsi hanno  preferenza  a
          parita' di merito e di titoli. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare»,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16   agosto   1995,   n.   190,
          Supplemento ordinario n. 101: 
              - «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  166,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1997, n. 140,
          reca «L'attuazione  della  delega  conferita  dall'art.  2,
          commi 22 e 23, lettera a), della legge 8  agosto  1995,  n.
          335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al
          Fondo pensioni per gli  sportivi  professionisti  istituito
          presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza  per  i
          lavoratori dello spettacolo (ENPALS)». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1998, n.  131,
          disciplina la «Trasformazione degli Istituti  superiori  di
          educazione fisica e l'istituzione di facolta' e di corsi di
          laurea e di diploma in scienze motorie, a  norma  dell'art.
          17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2, 3 e 4,  del
          decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.  38,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1°  marzo  2000,  n.  50,  recante
          «Disposizioni  in  materia  di  assicurazione  contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  a  norma
          dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»: 
              «Art. 5 (Assicurazione dei lavoratori parasubordinati).
          - (Omissis). 
              2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il  committente  e'
          tenuto  a  tutti  gli  adempimenti  del  datore  di  lavoro
          previsti dal testo unico. 
              3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura  di
          un terzo a carico del lavoratore e di due  terzi  a  carico
          del committente. 
              4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e'
          costituita dai  compensi  effettivamente  percepiti,  salvo
          quanto stabilito dall'articolo  116,  comma  3,  del  testo
          unico.  Il  tasso  applicabile  all'attivita'  svolta   dal
          lavoratore  e'  quello  dell'azienda  qualora   l'attivita'
          stessa  sia  inserita  nel  ciclo   produttivo,   in   caso
          contrario,    dovra'    essere    quello     dell'attivita'
          effettivamente svolta. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  Supplemento
          ordinario n. 112, recante «Norme generali  sull'ordinamento
          del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  (Art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo  n.  80  del  1998).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  51,  della  legge  27
          dicembre  2002,  n.  289,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2003)»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305: 
              - Art. 51 (Disposizioni  in  materia  di  assicurazione
          degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003,  sono
          soggetti all'obbligo assicurativo gli  sportivi  dilettanti
          tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e  tecnici  alle
          Federazioni sportive nazionali,  alle  discipline  sportive
          associate e agli enti di promozione sportiva. 
              2.  L'obbligatorieta'  dell'assicurazione  comprende  i
          casi di infortunio avvenuti in occasione e  a  causa  dello
          svolgimento  delle  attivita'  sportive,  dai   quali   sia
          derivata la morte o una inabilita' permanente. 
              2-bis. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sentiti    le    federazioni    sportive
          dilettantistiche e gli  enti  di  promozione  sportiva,  da
          emanare a decorrere dal 1°  agosto  2005  ed  entro  il  31
          dicembre 2006, sono stabilite le nuove  modalita'  tecniche
          per  l'iscrizione  all'assicurazione   obbligatoria   degli
          sportivi dilettanti, nonche'  la  natura,  l'entita'  delle
          prestazioni e i relativi premi assicurativi.  Nel  rispetto
          delle  norme  comunitarie  in  materia   di   assicurazione
          antinfortunistica, le federazioni e gli enti di  promozione
          sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice  con
          la quale stipulare le  relative  convenzioni.  A  decorrere
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono abrogate le disposizioni in  materia  di
          assicurazione  obbligatoria  degli  sportivi,  di  cui   al
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17
          dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  97
          del 28 aprile 2005.». 
              - La legge 15 aprile  2003,  n.  86,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  aprile  2003,   n.   94,   recante
          «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in  favore  degli
          sportivi  italiani  che  versino  in  condizione  di  grave
          disagio economico», dispone che agli sportivi italiani  che
          nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la
          Patria,  anche   conseguendo   un   titolo   di   rilevanza
          internazionale     in     ambito     dilettantistico      o
          professionistico,  puo'  essere   attribuito   un   assegno
          straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino
          in  condizione  di  grave  disagio   economico.   L'importo
          dell'assegno straordinario vitalizio  e'  commisurato  alle
          esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso,  essere
          superiore a 15.000 euro  annui.  Sara'  una  Commissione  a
          decidere a chi assegnare il vitalizio 
              - Il regolamento (CE)  1/2005  del  Consiglio,  del  22
          dicembre 2004, sulla protezione degli  animali  durante  il
          trasporto  e  le  operazioni  correlate  che  modifica   le
          direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento  (CE)  n.
          1255/97, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          europea 5 gennaio 2005, L 003. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  130  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  recante  «Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004,  n.  252»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  ottobre  2005,  n.
          249, Supplemento ordinario n. 170: 
              «Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
          degli atleti del gruppo sportivo vigili  del  fuoco  Fiamme
          Rosse). - 1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          atleti del gruppo sportivo vigili del  fuoco  Fiamme  Rosse
          cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva
          agonistica  di  alto  livello  degli  atleti  di  interesse
          nazionale  del  Corpo  nazionale  e  ha   il   compito   di
          rappresentare e accrescere il prestigio  del  Corpo  stesso
          nonche' di svilupparne il  patrimonio  sportivo  nazionale.
          Gli atleti svolgono  l'attivita'  sportiva  e  la  relativa
          opera di promozione in armonia con  l'ordinamento  sportivo
          nazionale ed internazionale. 
              2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse  ha
          sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive  che
          sono dedicate a singole discipline  e  che  possono  essere
          decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale. 
              3.  Con  decreto  del  capo   del   Dipartimento   sono
          disciplinati l'organizzazione,  l'impiego,  la  tabella  di
          corrispondenza con gli  altri  ruoli  tecnico-professionali
          del Corpo nazionale per le finalita'  di  cui  all'articolo
          133 nonche'  ogni  altro  aspetto  tecnico-organizzativo  e
          gestionale connesso al funzionamento del  gruppo  sportivo.
          Nelle more dell'emanazione del  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni vigenti in materia.». 
              - La legge 28 giugno  2012,  n.  92,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  3  luglio  2012,  n.  153,  Supplemento
          ordinario n.  136,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita».  In  particolare,   dispone   che   all'art.   1
          (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina
          in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore)
          disciplina misure  e  interventi  intesi  a  realizzare  un
          mercato del  lavoro  inclusivo  e  dinamico,  in  grado  di
          contribuire alla creazione di occupazione, in  quantita'  e
          qualita',  alla  crescita  sociale  ed  economica  e   alla
          riduzione permanente del tasso di disoccupazione. 
              - Il regolamento (UE) n.  262/2015  della  Commissione,
          del 17 febbraio 2015, recante disposizioni  a  norma  delle
          direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto
          riguarda i  metodi  di  identificazione  degli  equidi,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  3
          marzo 2015, L 59. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,   n.   22,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo  2015,  n.  54,
          reca «Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,   n.   23,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo  2015,  n.  54,
          reca «Disposizioni in materia  di  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183». 
              -  Il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          Supplemento ordinario n. 34, reca «Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della  legge  10
          dicembre 2014, n. 183». 
              - Il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  147,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2015,  n.
          220, reca «Disposizioni recanti misure per  la  crescita  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese»  e   dispone   in
          particolare, all'art. 16 il (Regime speciale per lavoratori
          impatriati),  e'  stato  poi  modificato  dall'art.  5  del
          decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  coordinato  con  la
          legge di  conversione  28  giugno  2019,  n.  58,  recante:
          "Misure urgenti di crescita economica e per la  risoluzione
          di  specifiche  situazioni  di  crisi."  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019,  n.  151  -  Supplemento
          ordinario n. 26), si vedano i commi 5-quater e 5-quinquies. 
              - La legge 20 gennaio 2016,  n.  12,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  1°  febbraio   2016,   n.   25,   reca
          «Disposizioni  per  favorire  l'integrazione  sociale   dei
          minori stranieri residenti in Italia mediante  l'ammissione
          nelle  societa'  sportive  appartenenti  alle   federazioni
          nazionali,  alle  discipline  associate  o  agli  enti   di
          promozione sportiva». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 4 maggio 2016, L 119. 
              - Il decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, Supplemento
          ordinario n. 20, recante «Disposizioni urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e  misure  per  lo  sviluppo»,  e'  stato  convertito   con
          modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  23   giugno   2017,   n.   144,
          Supplemento ordinario n. 31. In particolare, l'art.  54-bis
          dispone la «Disciplina delle  prestazioni  occasionali,  il
          Libretto   Famiglia   e   il   Contratto   di   prestazione
          occasionale. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  11,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 22  giugno  2017,  n,  143,  Supplemento
          ordinario  n.  30,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
          revisione dei  ruoli  delle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di  Stato).
          - (Omissis). 
              11.  Con  decreto  del  capo  della   polizia-direttore
          generale della  pubblica  sicurezza,  sono  determinate  le
          modalita'  per  l'impiego  nella  Sezione  paralimpica  dei
          gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro",  nell'ambito
          dei ruoli  tecnici  e  tecnico-scientifici,  del  personale
          inidoneo al servizio ai sensi del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e  di  quello  che
          accede al ruolo  d'onore,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          criteri: 
                a) individuazione del personale  da  impiegare  nella
          Sezione  paralimpica,  quali  atleti,  in  relazione   alle
          attitudini agonistiche dimostrate,  ovvero,  quali  tecnici
          sportivi,  in  relazione  al  possesso  delle  abilitazioni
          rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; 
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  "Polizia  di
          Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato  italiano  paralimpico   (CNP),   possano   essere
          riconosciuti  ai   fini   sportivi   e   possano   ottenere
          l'affiliazione alle federazioni sportive sulla  base  delle
          disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche  in
          deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e
          il  riconoscimento  delle  societa'  e  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
                c) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle
          attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato
          in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici
          e tecnico-scientifici della Polizia di Stato; 
                d)  applicazione,  in   quanto   compatibili,   delle
          disposizioni  relative  ai  gruppi  sportivi  "Polizia   di
          Stato-Fiamme oro". 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          Supplemento  ordinario  n.  43,  reca  «Codice  del   Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106». 
              - La legge 27 dicembre 2017, n. 205,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017,  n.  302,  Supplemento
          ordinario n. 62, reca «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  630,  della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il   livello   di
          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente
          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno
          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore
          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF
          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti
          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre
          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
          destinate al CONI, nella  misura  di  40  milioni  di  euro
          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,
          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla
          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione
          italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al
          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle
          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione
          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili
          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro
          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro
          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di
          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del
          relativo bilancio di previsione. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14   agosto   2020,   n.   203,
          Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il
          sostegno e il rilancio dell'economia. e' stato  convertito,
          con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253
          - Supplemento  ordinario  n.  37.  In  particolare,  l'art.
          12-bis (Interventi per il  passaggio  al  professionismo  e
          l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili)
          dispone l'istituzione del Fondo per il professionismo negli
          sport femminili, da trasferire al bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di
          2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9  milioni  di  euro
          per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965, n.  1124,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          ottobre 1965, n. 257, reca «Testo unico delle  disposizioni
          per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          2002, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  luglio
          2002, n.  156,  reca  «Regolamento  con  le  modalita'  per
          l'assunzione di atleti nei gruppi  sportivi  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria». In particolare l'art. 1 dispone che
          l'accesso  ai  gruppi  sportivi  del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria  sia  riservato,  per  un   contingente   non
          superiore  all'1%  delle  dotazioni  organiche,  ad  atleti
          riconosciuti  di  interesse  nazionale  dal  CONI  o  dalle
          Federazioni sportive nazionali. I  vincitori  del  concorso
          sono nominati agenti di polizia penitenziaria. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   18
          dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2003, n.  71,  reca  «Regolamento  concernente  la
          disciplina   per   il   reclutamento   e   la   dismissione
          dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia
          di  finanza».  In  particolare  l'art.  3   disciplina   le
          procedure per l'arruolamento degli  allievi  finanzieri  da
          destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualita' di
          atleti,  che  deve  avvenire  mediante  una  procedura   di
          selezione alla quale gli interessati accedono su domanda. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  8  agosto
          2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.