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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 13

Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio. (21G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2021
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Testo in vigore dal: 3-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/821 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia  di
dovere di  diligenza  nella  catena  di  approvvigionamento  per  gli
importatori dell'Unione di stagno, tantalio  e  tungsteno,  dei  loro
minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2019/429  della  Commissione,
dell'11 gennaio 2019, che integra il regolamento  (UE)  2017/821  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia
e i criteri per la valutazione e il  riconoscimento  dei  regimi  per
l'esercizio   del   dovere   di    diligenza    nella    catena    di
approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro; 
  Vista la raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione,  del  10
agosto  2018,  relativa  agli   orientamenti   non   vincolanti   per
l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto  rischio  e  degli
altri rischi legati alla catena di approvvigionamento  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 21; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della  legge  di  delegazione  europea
2018 che prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti
possono essere previste nei decreti  legislativi  recanti  attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A alla citata legge e che alla
relativa copertura si provvede mediante riduzione del  fondo  per  il
recepimento della normativa  europea  previsto  dall'articolo  41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia, il Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca la disciplina per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/821
che stabilisce obblighi in  materia  di  dovere  di  diligenza  nella
catena di  approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione  di
stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di  oro,  originari
di zone di  conflitto  o  ad  alto  rischio,  di  seguito  denominato
«regolamento». 
  2. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  del
regolamento. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
          il  codice  doganale  dell'Unione,  e'   pubblicato   nella
          G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/821  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce
          obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena  di
          approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione   di
          stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di  oro,
          originari di zone  di  conflitto  o  ad  alto  rischio,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2017, n. L 130. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  2019/429  della
          Commissione,  dell'11  gennaio   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) n. 2017/821 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda la metodologia  e  i  criteri
          per la valutazione  e  il  riconoscimento  dei  regimi  per
          l'esercizio  del  dovere  di  diligenza  nella  catena   di
          approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 19 marzo 2019, n. L 75. 
              -  La   raccomandazione   (UE)   n.   2018/1149   della
          Commissione, del 10 agosto 2018, relativa agli orientamenti
          non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto
          o ad alto rischio e degli altri rischi legati  alla  catena
          di approvvigionamento ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          2017/821  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 17 agosto 2018, n. L 208. 
              - Il testo degli articoli 1 e 21 della legge 4  ottobre
          2019, n. 117 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
                «Art. 1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le  procedure,  i  principi  e
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
                2.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  alla
          presente legge sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato  A  alla  presente  legge  nei  soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
          nonche' alla copertura delle minori  entrate  eventualmente
          derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto  non
          sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
          n.  234.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della citata legge n. 234 del 2012.». 
                «Art. 21. (Delega al Governo per l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 2017/821, che stabilisce obblighi in materia  di  dovere
          di diligenza nella catena  di  approvvigionamento  per  gli
          importatori dell'Unione di stagno,  tantalio  e  tungsteno,
          dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto
          o ad  alto  rischio).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con le procedure di cui  all'articolo
          31 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il
          parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o
          piu' decreti legislativi per l'adeguamento della  normativa
          nazionale al regolamento (UE) n.  2017/821  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i
          Ministri della  giustizia,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e   dell'economia   e   delle
          finanze. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  designazione  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico    quale    autorita'    nazionale    competente,
          responsabile dell'applicazione  effettiva  e  uniforme  del
          regolamento (UE) n. 2017/821, dell'esecuzione  di  adeguati
          controlli  ex  post  allo  scopo  di  garantire   che   gli
          importatori dell'Unione europea di minerali  o  di  metalli
          adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal
          citato regolamento, nonche' di favorire la  cooperazione  e
          lo scambio di informazioni con la Commissione europea,  con
          le autorita' doganali e con le autorita'  competenti  degli
          altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13  del
          medesimo regolamento; 
                  b) definizione delle  modalita'  dei  controlli  ex
          post  di  cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,  in
          conformita'  alle   disposizioni   dell'articolo   11   del
          regolamento (UE) n. 2017/821; 
                  c)  istituzione,   presso   l'autorita'   nazionale
          competente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle
          attivita',  allo   scopo   di   assicurare   l'applicazione
          effettiva e uniforme  del  regolamento  (UE)  n.  2017/821,
          composto da rappresentanti  delle  diverse  amministrazioni
          coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini  le
          attivita' anche ai fini della relazione da presentare  alla
          Commissione europea  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,
          contenente le notifiche circa le  misure  correttive  e  le
          relazioni riguardanti  gli  obblighi  di  audit  svolti  da
          soggetti   terzi   indipendenti,   in   conformita'    alle
          disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/821; 
                  d) previsione di sanzioni  efficaci,  dissuasive  e
          proporzionate  alla   gravita'   della   violazione   delle
          disposizioni   del   regolamento    (UE)    n.    2017/821,
          conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma  1,
          lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
                  e) destinazione di una  quota  parte  dei  proventi
          derivanti dalle sanzioni pecuniarie  di  nuova  istituzione
          previste  dai  decreti  legislativi  di  cui  al  comma   1
          all'attuazione  delle  misure  di  controllo  di  cui  alla
          lettera b) del presente comma, almeno nella misura  del  50
          per cento dell'importo complessivo.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art. 14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          2017/821, si veda nelle note alle premesse.