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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in G.U. 19/12/2020, n. 314).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2023)
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vigente al 07/05/2024
Testo in vigore dal: 3-3-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di  immigrazione,
nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti  in
materia; 
  Ravvisata, altresi', la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione
internazionale e della protezione complementare e di riarticolare  il
sistema di prima assistenza e di accoglienza  dei  richiedenti  ed  i
titolari  di  protezione  internazionale,  per   i   beneficiari   di
protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre norme
in  materia  di  iscrizione   anagrafica   dello   straniero   e   di
cittadinanza; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
introdurre disposizioni in materia di diritto penale; 
  Considerata, inoltre, la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare la capacita' preventiva delle misure di divieto di accesso
agli  esercizi  pubblici  e  ai  locali  di  pubblico   trattenimento
nell'attuale quadro delle attivita'  di  prevenzione  in  materia  di
tutela della sicurezza e dell'incolumita' pubblica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di implementare  le
misure di prevenzione e contrasto al  traffico  di  stupefacenti  via
internet; 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.142,  recante
attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, recante disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
difesa, della salute, dello  sviluppo  economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di  permesso  di  soggiorno  e  controlli  di
                              frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ",  entro
il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo  decreto
emanato" sono soppresse; 
    a) all'articolo 5: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
       "1-bis.  Nei  casi  di  cui   all'articolo   38-bis,   possono
soggiornare nel territorio dello Stato  gli  studenti  stranieri  che
sono  entrati  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni   previste
dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio
rilasciato per l'intera durata del corso di studio e  della  relativa
dichiarazione di presenza"; 
      2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono aggiunte
le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano"; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno  per  motivi  di
lavoro,  ove  ne  ricorrano  i  requisiti,  i  seguenti  permessi  di
soggiorno: 
    a)  permesso  di  soggiorno  per  protezione  speciale,  di   cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le  cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    b) permesso di  soggiorno  per  calamita',  di  cui  all'articolo
20-bis; 
    c)  permesso  di  soggiorno  per  residenza  elettiva,   di   cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o  dello
stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  ad
eccezione dei  casi  in  cui  lo  straniero  era  precedentemente  in
possesso di un permesso per richiesta di asilo; 
    e)  permesso  di  soggiorno  per  attivita'  sportiva,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
    f) permesso di soggiorno per lavoro di  tipo  artistico,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); 
    g)  permesso  di  soggiorno  per   motivi   religiosi,   di   cui
all'articolo 5, comma 2; 
    h) permesso  di  soggiorno  per  assistenza  di  minori,  di  cui
all'articolo 31, comma 3. 
    h-bis)  permesso  di  soggiorno  per   cure   mediche,   di   cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »; 
    c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 
    d)  all'articolo  12,  i  commi  6-bis,  6-ter  e  6-quater  sono
abrogati; 
    e) all'articolo 19: 
      01) al comma 1, dopo  la  parola:  "sesso,"  sono  inserite  le
seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,"; 
      1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.1.  Non  sono  ammessi  il  respingimento   o   l'espulsione   o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano  gli
obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella  valutazione  di  tali
motivi si  tiene  conto  anche  dell'esistenza,  in  tale  Stato,  di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non  sono  altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione  di  una  persona  verso  uno
Stato   qualora   esistano   fondati   motivi   di    ritenere    che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,  a  meno  che
esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di  ordine  e
sicurezza pubblica nonche' di protezione della  salute  nel  rispetto
della Convenzione relativa allo  statuto  dei  rifugiati,  firmata  a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
precedente, si tiene conto della  natura  e  della  effettivita'  dei
vincoli familiari dell'interessato,  del  suo  effettivo  inserimento
sociale in Italia, della durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio
nazionale nonche' dell'esistenza di  legami  familiari,  culturali  o
sociali con il suo Paese d'origine.»; 
      2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
  «1.2.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della  domanda  di   protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1  e  1.1.,
la Commissione territoriale trasmette gli atti  al  Questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno  per  protezione  speciale.  Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso  di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e  1.1,  il
Questore,  previo  parere  della  Commissione  territoriale  per   il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un  permesso
di soggiorno per protezione speciale.»; 
      3) al comma 2, lettera d-bis): 
  3.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "condizioni  di  salute  di
particolare  gravita'"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "gravi
condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie"; 
  3.2) al secondo periodo,  le  parole:  "di  salute  di  particolare
gravita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  al   periodo
precedente"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"; 
    f) all'articolo 20-bis: 
      1) al comma 1, le  parole  «contingente  ed  eccezionale»  sono
sostituite dalla seguente: «grave»; 
      2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi»
sono soppresse, la parola «eccezionale» e' sostituita dalla seguente:
«grave» le parole «, ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse; 
    g) all'articolo 27-ter: 
      1) al comma  9-bis,  le  parole:  "In  presenza  dei  requisiti
reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo  34,  comma  3,
lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo"; 
      2) al comma 9-ter, le  parole:  ",  oltre  alla  documentazione
relativa  al  possesso  dei  requisiti  reddituali  e   al   rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse; 
    h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti
periodi:  «Il  mancato  rilascio  del  parere  richiesto   non   puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
241.»; 
    i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha  una  durata  pari
alla durata presunta  del  trattamento  terapeutico,  e'  rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e  consente  lo
svolgimento di attivita' lavorativa.». 
    i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
      "Art. 38-bis (Disposizioni in materia  di  soggiorni  di  breve
durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'  e
istituti  superiori   di   insegnamento   a   livello   universitario
stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007,  n.  68,
si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'
e istituti superiori di insegnamento a livello universitario  di  cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui  il
soggiorno in  Italia  dei  predetti  studenti  non  sia  superiore  a
centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo  6,
comma 8, del presente testo unico. 
      2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza  e'
accompagnata  da   una   dichiarazione   di   garanzia   del   legale
rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si  obbliga
a comunicare  entro  quarantotto  ore  al  questore  territorialmente
competente ogni variazione  relativa  alla  presenza  dello  studente
durante il suo soggiorno per motivi di studio.  Le  violazioni  delle
disposizioni  del  presente  comma  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis". 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della
navigazione,  per  motivi  di  ordine  e   sicurezza   pubblica,   in
conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il
10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa  e
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   previa
informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo'  limitare
o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo
che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio  governativo
non commerciale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2  GENNAIO  2023,  N.  1,
CONVERTITO CON MODIFAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 15.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 2 GENNAIO 2023, N. 1, CONVERTITO  CON  MODIFAZIONI
DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 15. 
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano  nelle  ipotesi
di operazioni di soccorso  immediatamente  comunicate  al  centro  di
coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area  di
responsabilita' si svolge  l'evento  e  allo  Stato  di  bandiera  ed
effettuate nel rispetto delle indicazioni delle  predette  autorita',
emesse  sulla  base  degli  obblighi  derivanti   dalle   convenzioni
internazionali in materia di  diritto  del  mare,  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali e delle norme nazionali, internazionali  ed  europee  in
materia di diritto di  asilo,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni  Unite  contro
la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico
illecito di migranti via terra, via mare e via aria,  reso  esecutivo
dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma  devono
ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la nave che effettua in via sistematica attivita' di ricerca e
soccorso in mare opera in  conformita'  ((alle  certificazioni  e  ai
documenti rilasciati)) dalle  competenti  autorita'  dello  Stato  di
bandiera ed  e'  ((mantenuta  conforme  agli  stessi  ai  fini  della
sicurezza della  navigazione,  della  prevenzione  dell'inquinamento,
della certificazione e  dell'addestramento  del  personale  marittimo
nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo)); 
    b)  sono  state  avviate  tempestivamente  iniziative   volte   a
informare le persone prese a bordo della possibilita'  di  richiedere
la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i
dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita'; 
    c)   e'   stata   richiesta,    nell'immediatezza    dell'evento,
l'assegnazione del porto di sbarco; 
    d) il porto di sbarco assegnato  dalle  competenti  autorita'  e'
raggiunto senza  ritardo  per  il  completamento  dell'intervento  di
soccorso; 
    e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e  il  soccorso  in
mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di  sbarco,
alle autorita' di pubblica sicurezza, le  informazioni  richieste  ai
fini  dell'acquisizione  di  elementi  relativi  alla   ricostruzione
dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere; 
    f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da parte della nave
non hanno concorso a  creare  situazioni  di  pericolo  a  bordo  ne'
impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. 
  2-ter. Il transito e la sosta di navi nel  mare  territoriale  sono
comunque  garantiti  ai  soli  fini  di  assicurare  il  soccorso   e
l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della  loro
incolumita', fatta salva, in caso  di  violazione  del  provvedimento
adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni  di  cui
ai commi 2-quater e 2-quinquies. 
  2-quater. Nei casi di  violazione  del  provvedimento  adottato  ai
sensi  del  comma  2,  salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto
costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro
50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e  al  proprietario
della   nave.   Alla   contestazione   della   violazione    consegue
l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo per due mesi della nave utilizzata per  commettere  la
violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione  del  fermo
amministrativo, nomina custode  l'armatore  o,  in  sua  assenza,  il
comandante o altro soggetto obbligato in solido, che  fa  cessare  la
navigazione e provvede alla custodia  della  nave  a  proprie  spese.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato
dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione del verbale di  contestazione,  al  Prefetto  che
provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di  cui
al  presente  comma  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui all'articolo 214 del ((codice  della  strada,  di
cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa  con
l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della nave e l'organo  accertatore  procede
immediatamente a sequestro cautelare. 
  2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il  provvedimento
di ((limitazione)) o divieto di cui al comma 2, quando il  comandante
della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste  dalla
competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso  in  mare
((nonche' dalla struttura nazionale preposta al  coordinamento  delle
attivita' di polizia di frontiera e  di  contrasto  dell'immigrazione
clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni)), si applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  2.000  a
euro   10.000.   Alla   contestazione   della   violazione   consegue
l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per  commettere
la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la  sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' di due  mesi  e
((si applica)) il comma 2-quater, secondo,  quarto,  quinto  e  sesto
periodo. In caso  di  ulteriore  reiterazione  della  violazione,  si
applica quanto previsto dal comma 2-quinquies. ((Le sanzioni  di  cui
al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle
condizioni  di  cui  al   comma   2-bis   accertata   successivamente
all'assegnazione del porto di sbarco)). 
  2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater,
primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo  ((e  quinto))  periodo,
accertate dagli organi addetti al  controllo,  provvede  il  prefetto
territorialmente competente ((per  il  luogo  di  accertamento  della
violazione)).  Si  osservano  ((,   in   quanto   compatibili,))   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. ((I proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie  sono  versati  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e destinati annualmente, a  decorrere  dall'anno  2023,
all'erogazione dei contributi  ivi  previsti,  con  i  criteri  e  le
modalita' stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  796,  della
medesima legge n. 178 del 2020))