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LEGGE 14 gennaio 1999, n. 4

Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2002)
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Testo in vigore dal:  3-2-1999

Art. 2

(Filiazioni in Italia di università e
istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri)
1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:
a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.
2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), è il seguente:
"8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni.
Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 3l dicembre l989".
- L'art. 2222 del codice civile così recita:
"Art. 2222. - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".