DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2023)
Testo in vigore dal: 28-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
                 Rilascio del permesso di soggiorno 
 
  1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando  ne  ricorrono  i
presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o
dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: 
    a)  per  richiesta  di  asilo,  per  la  durata  della  procedura
occorrente, e per asilo; 
    b) per emigrazione  in  un  altro  Paese,  per  la  durata  delle
procedure occorrenti; 
    c) per acquisto della cittadinanza o dello stato  di  apolide,  a
favore dello straniero gia' in possesso, del  permesso  di  soggiorno
per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o  di
riconoscimento; 
    c-bis) per  motivi  di  giustizia,  su  richiesta  dell'Autorita'
giudiziaria, per la durata massima di tre  mesi  prorogabili  per  lo
stesso periodo, nei casi in  cui  la  presenza  dello  straniero  sul
territorio nazionale sia indispensabile in relazione  a  procedimenti
penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del  codice
di  procedura  penale,  nonche'  per  taluno  dei  delitti   di   cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 
    c-ter)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  4  OTTOBRE  2018,  N.  113,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132; 
    c-quater)  per  residenza  elettiva  a  favore  dello   straniero
titolare di una pensione percepita in Italia; 
    c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che
si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del  testo
unico; 
    ((c-sexies)  per  integrazione,  previo  decreto   motivato   del
tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma  2,
della  legge  7  aprile  2017,  n.  47,   per   la   durata   fissata
dall'autorita' giudiziaria e comunque non  oltre  il  compimento  del
ventunesimo anno di eta'.)) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2016, N. 203. 
  2. Il  permesso  di  soggiorno  e'  rilasciato  in  conformita'  al
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno  2002,  di
istituzione di un  modello  uniforme  per  i  permessi  di  soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi e  contiene  l'indicazione  del
codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di  soggiorno  di
cui all'articolo  17,  rilasciati  in  formato  elettronico,  possono
altresi'  contenere  i  soli  dati   biometrici   individuati   dalla
normativa. A tale fine, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinate le modalita' di comunicazione,  in  via  telematica,  dei
dati per l'attribuzione allo  straniero  del  codice  fiscale  e  per
l'utilizzazione  dello  stesso  codice  come   identificativo   dello
straniero, anche ai fini  degli  archivi  anagrafici  dei  lavoratori
extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
le modalita' di consegna del permesso di soggiorno. 
  2-bis. La  questura,  sulla  base  degli  accertamenti  effettuati,
procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro  o
di  ricongiungimento  familiare,   dandone   comunicazione,   tramite
procedura  telematica,  allo  Sportello  unico  che   provvede   alla
convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso
o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1. 
  3. La documentazione attestante l'assolvimento  degli  obblighi  in
materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3,  del  testo  unico
deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.