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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in G.U. 19/12/2020, n. 314).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2023)
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vigente al 27/01/2021
Testo in vigore dal: 20-12-2020
al: 2-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di  immigrazione,
nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti  in
materia; 
  Ravvisata, altresi', la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione
internazionale e della protezione complementare e di riarticolare  il
sistema di prima assistenza e di accoglienza  dei  richiedenti  ed  i
titolari  di  protezione  internazionale,  per   i   beneficiari   di
protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre norme
in  materia  di  iscrizione   anagrafica   dello   straniero   e   di
cittadinanza; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
introdurre disposizioni in materia di diritto penale; 
  Considerata, inoltre, la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare la capacita' preventiva delle misure di divieto di accesso
agli  esercizi  pubblici  e  ai  locali  di  pubblico   trattenimento
nell'attuale quadro delle attivita'  di  prevenzione  in  materia  di
tutela della sicurezza e dell'incolumita' pubblica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di implementare  le
misure di prevenzione e contrasto al  traffico  di  stupefacenti  via
internet; 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.142,  recante
attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, recante disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
difesa, della salute, dello  sviluppo  economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di  permesso  di  soggiorno  e  controlli  di
                              frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    ((0a) all'articolo 3, comma 4,  quarto  periodo,  le  parole:  ",
entro il 30 novembre, nel limite delle  quote  stabilite  nell'ultimo
decreto emanato" sono soppresse)); 
    ((a) all'articolo 5: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
       "1-bis.  Nei  casi  di  cui   all'articolo   38-bis,   possono
soggiornare nel territorio dello Stato  gli  studenti  stranieri  che
sono  entrati  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni   previste
dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio
rilasciato per l'intera durata del corso di studio e  della  relativa
dichiarazione di presenza"; 
      2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono aggiunte
le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano")); 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «((1-bis.)) Sono convertibili in permesso di soggiorno  per  motivi
di lavoro, ove ne ricorrano  i  requisiti,  i  seguenti  permessi  di
soggiorno: 
    a)  permesso  di  soggiorno  per  protezione  speciale,  di   cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le  cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b)  e  c),  ((e  16))  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    b) permesso di  soggiorno  per  calamita',  di  cui  all'articolo
20-bis; 
    c)  permesso  di  soggiorno  per  residenza  elettiva,   di   cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o  dello
stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  ad
eccezione dei  casi  in  cui  lo  straniero  era  precedentemente  in
possesso di un permesso ((per richiesta di asilo)); 
    e)  permesso  di  soggiorno  per  attivita'  sportiva,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
    f) permesso di soggiorno per lavoro di  tipo  artistico,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); 
    g)  permesso  di  soggiorno  per   motivi   religiosi,   di   cui
all'articolo 5, comma 2; 
    h) permesso di soggiorno ((per assistenza  di  minori)),  di  cui
all'articolo 31, comma 3. 
    ((  h-bis)  permesso  di  soggiorno  per  cure  mediche,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) ))»; 
    c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 
    d)  all'articolo  12,  i  commi  6-bis,  6-ter  e  6-quater  sono
abrogati; 
    e) all'articolo 19: 
      ((01) al comma 1, dopo la parola:  "sesso,"  sono  inserite  le
seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,")); 
      1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.1.  Non  sono  ammessi  il  respingimento   o   l'espulsione   o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti  ((o  qualora  ricorrano
gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6)). Nella  valutazione  di
tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in  tale  Stato,  di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non  sono  altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione  di  una  persona  verso  uno
Stato   qualora   esistano   fondati   motivi   di    ritenere    che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e  familiare,  a  meno
che esso ((sia necessario per  ragioni  di  sicurezza  nazionale,  di
ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione  della  salute  nel
rispetto della  Convenzione  relativa  allo  statuto  dei  rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva  dalla  legge  24
luglio  1954,  n.  722,  e  della  Carta  dei  diritti   fondamentali
dell'Unione europea)). Ai  fini  della  valutazione  del  rischio  di
violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della  natura
e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del  suo
effettivo  inserimento  sociale  in  Italia,  della  durata  del  suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza  di  legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 
      2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
  «1.2.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della  domanda  di   protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1  e  1.1.,
la Commissione territoriale trasmette gli atti  al  Questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno  per  protezione  speciale.  Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso  di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e  1.1,  il
Questore,  previo  parere  della  Commissione  territoriale  per   il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un  permesso
di soggiorno per protezione speciale.»; 
      ((3) al comma 2, lettera d-bis): 
  3.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "condizioni  di  salute  di
particolare  gravita'"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "gravi
condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie"; 
  3.2) al secondo periodo,  le  parole:  "di  salute  di  particolare
gravita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  al   periodo
precedente"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro")); 
    f) all'articolo 20-bis: 
      1) al comma 1, le  parole  «contingente  ed  eccezionale»  sono
sostituite dalla seguente: «grave»; 
      2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi»
sono soppresse, la parola «eccezionale» e' sostituita dalla seguente:
«grave» le parole «, ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse; 
    ((g) all'articolo 27-ter: 
      1) al comma  9-bis,  le  parole:  "In  presenza  dei  requisiti
reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo  34,  comma  3,
lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo"; 
      2) al comma 9-ter, le  parole:  ",  oltre  alla  documentazione
relativa  al  possesso  dei  requisiti  reddituali  e   al   rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse)); 
    h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti
periodi:  «Il  mancato  rilascio  del  parere  richiesto   non   puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
241.»; 
    i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha  una  durata  pari
alla durata presunta  del  trattamento  terapeutico,  e'  rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e  consente  lo
svolgimento di attivita' lavorativa.». 
    ((i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
      "Art. 38-bis (Disposizioni in materia  di  soggiorni  di  breve
durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'  e
istituti  superiori   di   insegnamento   a   livello   universitario
stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007,  n.  68,
si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'
e istituti superiori di insegnamento a livello universitario  di  cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui  il
soggiorno in  Italia  dei  predetti  studenti  non  sia  superiore  a
centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo  6,
comma 8, del presente testo unico. 
      2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza  e'
accompagnata  da   una   dichiarazione   di   garanzia   del   legale
rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si  obbliga
a comunicare  entro  quarantotto  ore  al  questore  territorialmente
competente ogni variazione  relativa  alla  presenza  dello  studente
durante il suo soggiorno per motivi di studio.  Le  violazioni  delle
disposizioni  del  presente  comma  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis")). 
  ((2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  83  del  codice
della navigazione, per motivi di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  in
conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il
10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa  e
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   previa
informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo'  limitare
o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo
che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio  governativo
non commerciale. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  trovano
comunque  applicazione  nell'ipotesi  di   operazioni   di   soccorso
immediatamente comunicate al centro di coordinamento  competente  per
il soccorso marittimo e allo Stato  di  bandiera  ed  effettuate  nel
rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la  ricerca
e il soccorso in mare, emesse sulla  base  degli  obblighi  derivanti
dalle convenzioni internazionali in  materia  di  diritto  del  mare,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e delle norme  nazionali,  internazionali
ed europee in materia di diritto  di  asilo,  fermo  restando  quanto
previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione  delle  Nazioni
Unite  contro  la   criminalita'   transnazionale   organizzata   per
combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei  casi  di
inosservanza del divieto o del limite  di  navigazione  stabilito  ai
sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice  della
navigazione e la multa e' da euro 10.000 ad euro 50.000)).