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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2020, n. 55

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2020
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 3-7-2020
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 180 del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005,  n.  217,  disciplinante  l'accesso  mediante  concorso
pubblico  alla  qualifica  di  vice  direttore  sanitario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 180  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove
di esame, le categorie dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  il
punteggio da attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  della
commissione  esaminatrice  e  i  criteri  per  la  formazione   della
graduatoria finale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012,  n.  82,
recante «Modalita'  di  accesso  attraverso  concorso  pubblico  alla
qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  ai  sensi  dell'articolo  53  del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche  introdotte  dal  richiamato  decreto  legislativo  6
ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi sanitari; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  13
febbraio 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 4268 del 15 aprile 2020 del Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato   «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo 180  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico  per  titoli
ed esami. 
  2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo  180  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 180, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. 
  3. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera f), in relazione  a
particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso  puo'
disporre la ripartizione dei posti tra diverse  specializzazioni.  In
tale  ipotesi  i   candidati   devono   possedere   il   diploma   di
specializzazione richiesto dal bando di concorso. Sono fatti salvi  i
titoli equipollenti o affini. 
  5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco  a  norma  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  "Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229" e al decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'art.  2  della
          legge 30 settembre 2004,  n.  252"»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - Il testo dell'art. 180  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari).  -
          1. L'accesso alla qualifica  di  vice  direttore  sanitario
          avviene mediante concorso pubblico  per  titoli  ed  esami,
          consistenti in almeno due prove scritte e una prova  orale,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita con regolamento adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d)  laurea  magistrale  in  medicina   e   chirurgia,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in medicina e chirurgia conseguite secondo gli  ordinamenti
          didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione del 9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                e)   abilitazione   all'esercizio   professionale   e
          iscrizione al relativo albo; 
                f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione
          a particolari esigenze dell'amministrazione, sia  richiesto
          nel bando di concorso; 
                g) qualita' morali e di condotta  previste  dall'art.
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                h) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale, dei  titoli  abilitativi  e  degli
          altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
          di eta'. E' ammesso a fruire  della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della  sanzione
          pecuniaria.  Nella  procedura  e'  altresi'  prevista   una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
          alla  qualifica  di  vice  direttore  sanitario.  I   posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              5.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso, le prove di esame, le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale.». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo del comma 3  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma  2-sexies.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.
          3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti.
          L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso  ai
          propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto  il
          riconoscimento dell'utente esonera i predetti  soggetti  da
          un obbligo generale di  sorveglianza  delle  attivita'  sui
          propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              3. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla  quale  i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line." 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile  2012,
          n. 82, abrogato dal presente decreto, recava «Modalita'  di
          accesso  attraverso  concorso   pubblico   alla   qualifica
          iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, ai sensi  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
          n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
          n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.