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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 46

Attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. (20G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-6-2020
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di  pubblica
utilita'; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali,   e   in
particolare l'articolo 41; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  dell'11
aprile 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 109 del 12 maggio 2006, recante procedure per il rilascio
dell'esenzione  del  diritto   di   accesso   dei   terzi   a   nuove
interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a
nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il
riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita'  di
trasporto realizzata in Italia, in relazione a  nuove  infrastrutture
di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  28
aprile 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 109 del 12 maggio 2006, recante modalita' di accesso alla
rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al  rilascio  dell'esenzione
dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti
europee  di  trasporto  di  gas  naturale,  a  nuovi   terminali   di
rigassificazione  e  relativi  potenziamenti,  e  al   riconoscimento
dell'allocazione  prioritaria,  nonche'  criteri  in  base  ai  quali
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce  le  procedure
per l'assegnazione della residua quota delle capacita' non oggetto di
esenzione o di allocazione prioritaria; 
  Visto il decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione   dei   mercati   dell'energia,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
  Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio  2009,  che  istituisce  un'Agenzia  per  la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle
reti di trasporto del gas naturale e che abroga il  regolamento  (CE)
n. 1775/2005; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in  materia
di energia; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012,  n.  234  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/692  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica  la  direttiva  2009/73/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2018  e  in
particolare l'articolo 25; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 12 marzo 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  comma  1,  la  lettera  kk-duodecies),   e'
sostituita  dalla  seguente:  «kk-duodecies)  "interconnettore":   un
gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera
tra Stati membri allo scopo  di  collegare  i  sistemi  nazionali  di
trasporto di tali Stati membri o un gasdotto  di  trasporto  tra  uno
Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o
alle acque territoriali di tale Stato membro;»; 
    b) all'articolo 6, il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.
L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e'  competente
a  risolvere  le  controversie,  anche   transfrontaliere,   relative
all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale.  In
caso di controversie transfrontaliere si  applicano  le  disposizioni
sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato  membro  che
ha giurisdizione sulla rete di  gasdotti  di  coltivazione  che  nega
l'accesso.  Se,  nelle   controversie   transfrontaliere,   la   rete
interessata fa capo all'Italia e almeno ad  un  altro  Stato  membro,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente  si  consulta
con le competenti autorita' degli altri Stati membri  interessati  al
fine di garantire che le  disposizioni  della  direttiva  2009/73/CE,
come modificata  dalla  direttiva  2019/692/UE,  siano  coerentemente
applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha  origine  in  un
paese  terzo  e  si  collega  alla  rete  italiana,  l'Autorita'   di
regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le  Autorita'
di regolazione degli Stati membri interessati e, nel  caso  il  primo
punto di ingresso verso la rete degli Stati  membri  sia  in  Italia,
consulta il paese terzo interessato in cui  ha  origine  la  rete  di
gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la
rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata  dalla
direttiva 2019/692/UE, sia  coerentemente  applicata  nel  territorio
degli Stati membri.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
              Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 14 novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei
          servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - Il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144 (Misure in materia di investimenti, delega  al  Governo
          per il riordino degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per
          il riordino  degli  enti  previdenziali)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio  1999,  n.  118,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). -  1.
          Al fine di promuovere la liberalizzazione del  mercato  del
          gas naturale, con particolare riferimento all'attivita'  di
          trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione,  il  Governo   e'
          delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per  dare
          attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
          il  mercato  interno  del  gas   naturale,   e   ridefinire
          conseguentemente tutte le componenti rilevanti del  sistema
          nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al  servizio
          di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
                a) prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del  gas
          naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
          rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi  i
          relativi  obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e   la
          sicurezza    del     medesimo,     l'interconnessione     e
          l'interoperabilita' dei sistemi; 
                b) prevedere che,  in  considerazione  del  crescente
          ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore  grado
          di interconnessione al sistema europeo del  gas,  le  opere
          infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas  siano
          dichiarate  di  pubblica   utilita'   nonche'   urgenti   e
          indifferibili a tutti gli effetti  della  legge  25  giugno
          1865, n. 2359; 
                c) eliminare ogni disparita' normativa tra i  diversi
          operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in  cui
          siano previsti contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o
          altra approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti  o
          infrastrutture del sistema del  gas,  uguali  condizioni  e
          trattamenti non discriminatori alle imprese; 
                d)  prevedere  misure  affinche'  nei  piani  e   nei
          programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
          di stoccaggio di gas sia salvaguardata la  sicurezza  degli
          approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
          favorito  lo  sviluppo  della  concorrenza   e   l'utilizzo
          razionale delle infrastrutture esistenti; 
                e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
          gas  costituiscano,  ove  funzionale  allo   sviluppo   del
          mercato, societa' separate, e in ogni  caso  tengano  nella
          loro contabilita' interna conti separati per  le  attivita'
          di importazione, trasporto, distribuzione e  stoccaggio,  e
          conti consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti  nel
          settore del gas,  al  fine  di  evitare  discriminazioni  o
          distorsioni della concorrenza; 
                f)  garantire  trasparenti  e   non   discriminatorie
          condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; 
                g) stabilire misure perche'  l'apertura  del  mercato
          nazionale del  gas  avvenga  nel  quadro  dell'integrazione
          europea dei mercati sia per quanto riguarda la  definizione
          dei criteri per i clienti idonei su  base  di  consumo  per
          localita', sia per facilitare la  transizione  del  settore
          italiano  del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia   per
          assicurare alle imprese italiane,  mediante  condizioni  di
          reciprocita'  con  gli  altri  Stati   membri   dell'Unione
          europea, uguali  condizioni  di  competizione  sul  mercato
          europeo del gas. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
          apposita  relazione,  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari permanenti entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. In caso  di
          mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
          Governo decade dall'esercizio della delega.  Le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
          giorni dalla data di trasmissione. Qualora il  termine  per
          l'espressione del parere  decorra  inutilmente,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.». 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
          (Attuazione della  direttiva  n.  98/30/CE,  recante  norme
          comuni per il mercato interno del  gas  naturale,  a  norma
          dell'art. 41  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2004,  n.
          215. 
              - Il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  (Misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia di liberalizzazione dei  mercati  dell'energia)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,
          n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007,
          n. 188. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  713/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce
          un'Agenzia per la cooperazione fra i  regolatori  nazionali
          dell'energia e' pubblicato nella G.U.U.E. 14  agosto  2009,
          n. L 211. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  715/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio  2009  relativo  alle
          condizioni di  accesso  alle  reti  di  trasporto  del  gas
          naturale e che abroga il regolamento (CE) n.  1775/2005  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle  imprese  nonche'
          in  materia  di  energia)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              - La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni  per
          il mercato  interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto
          2009, n. L 211. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva
          2009/73/CE relativa a norme comuni per il  mercato  interno
          del gas naturale e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  3  maggio
          2019, n. L 117. 
              - Il testo dell'art. 25 della  legge  4  ottobre  2019,
          n.117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2018)   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
              «Art. 25 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2019/692, che  modifica  la  direttiva
          2009/73/CE relativa a norme comuni per il  mercato  interno
          del gas naturale).-  1.  Nell'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,  che  modifica
          la direttiva 2009/73/CE relativa  a  norme  comuni  per  il
          mercato interno del  gas  naturale,  il  Governo,  oltre  a
          seguire i principi e  criteri  direttivi  generali  di  cui
          all'art. 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'art.
          14  e  all'art.  49-bis  della  direttiva  2009/73/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei
          limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai
          gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo
          completati prima del 23 maggio  2019  per  le  sezioni  dei
          gasdotti di trasporto situate sul  territorio  nazionale  e
          nelle acque territoriali italiane. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i
          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, della giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile  2020,  n.
          27  (Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione   di   decreti   legislativi)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "cliente finale": il cliente  che  acquista  gas
          naturale per uso proprio,  ivi  compresi  gli  impianti  di
          distribuzione  di  metano   per   autotrazione   che   sono
          considerati clienti finali; 
                  b)  "cliente  grossista":  una  persona  fisica   o
          giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di  trasporto  e
          dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista  gas
          naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del
          sistema in cui e' stabilita; 
                  c) "cliente idoneo": la persona fisica o  giuridica
          che ha la capacita', per effetto del presente  decreto,  di
          stipulare contratti di fornitura, acquisto  e  vendita  con
          qualsiasi   produttore,   importatore,    distributore    o
          grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha  diritto  di
          accesso al sistema; 
                  d) "clienti": i clienti grossisti o finali  di  gas
          naturale e le imprese di gas naturale  che  acquistano  gas
          naturale; 
                  e) "codice di rete":  codice  contenente  regole  e
          modalita' per la gestione e il funzionamento della rete; 
                  f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole
          e modalita' per  la  gestione  e  il  funzionamento  di  un
          sistema di stoccaggio; 
                  g)  "cogenerazione":  la  produzione  combinata  di
          energia  elettrica  e  calore  alle   condizioni   definite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
                  h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale  da
          giacimenti; 
                  i)    "cushion    gas":     quantitativo     minimo
          indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in
          fase di stoccaggio che e' necessario mantenere  sempre  nel
          giacimento e che ha la funzione di consentire  l'erogazione
          dei  restanti  volumi  senza  pregiudicare  nel  tempo   le
          caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio; 
                  j)   "dispacciamento":   l'attivita'   diretta   ad
          impartire disposizioni per  l'utilizzazione  e  l'esercizio
          coordinato degli impianti di coltivazione,  di  stoccaggio,
          della rete di trasporto e di distribuzione  e  dei  servizi
          accessori; 
                  k) "dispacciamento passante":  l'attivita'  di  cui
          alla  lettera  j),  condizionata  unicamente  da  eventuali
          impedimenti o vincoli di rete; 
                  l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita'
          di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema
          di stoccaggio nell'ambito di un giorno; 
                  m) "disponibilita' di punta oraria":  quantita'  di
          gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di
          stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata  per  le  24
          ore; 
                  n) "distribuzione": il trasporto  di  gas  naturale
          attraverso reti di  gasdotti  locali  per  la  consegna  ai
          clienti; 
                  o) "fornitura": la vendita, compresa la  rivendita,
          di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL),
          ai clienti; 
                  p) "impianto di GNL": un terminale  utilizzato  per
          le  operazioni  di  liquefazione   del   gas   naturale   o
          l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di  GNL,
          e  comprendente  servizi   ausiliari   e   uno   stoccaggio
          provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e
          successiva  consegna  al  sistema  di  trasporto   ma   non
          comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i  terminali
          non funzionali al ciclo di  rigassificazione  e  utilizzati
          per l'attivita' di stoccaggio; 
                  q) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato
          per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o  gestito
          da un'impresa di gas naturale, compresi  gli  impianti  GNL
          utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte  di
          impianto utilizzata per operazioni di  produzione  e  degli
          impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di
          trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; 
                  r) "impresa  collegata":  un'impresa  collegata  ai
          sensi dell'art. 2359, comma 1°, del codice civile; 
                  s) "impresa controllata": una  impresa  controllata
          ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile; 
                  t) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o
          giuridica, ad esclusione  dei  clienti  finali  che  svolge
          almeno una delle funzioni seguenti: produzione,  trasporto,
          distribuzione, fornitura,  acquisto  o  stoccaggio  di  gas
          naturale, compresa la rigassificazione  di  GNL  e  che  e'
          responsabile  per  i  compiti  commerciali,  tecnici  o  di
          manutenzione legati a queste funzioni; 
                  u)   "impresa    di    gas    naturale    integrata
          orizzontalmente": un'impresa che svolge  almeno  una  delle
          attivita'  di  importazione,  esportazione,   coltivazione,
          trasporto,  distribuzione,  stoccaggio  o  vendita  di  gas
          naturale ed una attivita' che non rientra nel  settore  del
          gas naturale; 
                  v) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di
          gas naturale o un gruppo di imprese di gas  naturale  nelle
          quali la stessa persona o  le  stesse  persone,  fisiche  o
          giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il  potere
          di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il  gruppo
          di imprese svolge almeno una delle funzioni  di  trasporto,
          distribuzione,  rigassificazione  di  GNL  o  stoccaggio  e
          almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di  gas
          naturale; 
                  w) "linea diretta": un gasdotto che  rifornisce  un
          centro  di  consumo  in  modo  complementare   al   sistema
          interconnesso; 
                  x)  "periodo  di  punta  giornaliera":  il  periodo
          compreso tra le ore 7 e le ore 22  di  ciascun  giorno  nel
          periodo di punta stagionale; 
                  y)  "periodo  di  punta  stagionale":  il   periodo
          compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno; 
                  z)    "programmazione     a     lungo     termine":
          l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita'
          di trasporto delle imprese di gas  naturale  necessarie  al
          fine di soddisfare la domanda di gas naturale del  sistema,
          diversificare le fonti e assicurare  l'offerta  ai  clienti
          nel lungo termine; 
                  aa) "rete di  gasdotti  di  coltivazione  (gasdotti
          upstream)": ogni gasdotto o  rete  di  gasdotti  gestiti  o
          costruiti quale parte  di  un  impianto  di  produzione  di
          idrocarburi liquidi o di gas  naturale,  oppure  utilizzati
          per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti
          fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un
          terminale costiero di approdo; 
                  bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la
          gestione di una rete di trasporto  o  distribuzione  quali,
          esemplificativamente,  i  servizi  di   regolazione   della
          pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione; 
                  cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento
          e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica; 
                  dd) "sistema interconnesso": un insieme di  sistemi
          reciprocamente collegati; 
                  ee)  "sistema":  reti   di   trasporto,   reti   di
          distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio  di
          proprieta'  o  gestiti  da  un'impresa  di  gas   naturale,
          compresi il linepack e i relativi impianti  che  forniscono
          servizi  ausiliari  nonche'  quelli  di  imprese  collegate
          necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione
          e alla rigassificazione di GNL; 
                  ff)  "stoccaggio  di  modulazione":  lo  stoccaggio
          finalizzato  a  soddisfare  la  modulazione  dell'andamento
          giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; 
                  gg)   "stoccaggio   minerario":    lo    stoccaggio
          necessario per motivi tecnici ed economici a consentire  lo
          svolgimento ottimale della coltivazione  di  giacimenti  di
          gas naturale nel territorio italiano; 
                  hh)   "stoccaggio   strategico":   lo    stoccaggio
          finalizzato  a  sopperire  a  situazioni  di   mancanza   o
          riduzione degli approvvigionamenti o di crisi  del  sistema
          del gas; 
                  ii)  "trasporto":  il  trasporto  di  gas  naturale
          finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una  rete
          che  comprende  soprattutto  gasdotti  ad  alta  pressione,
          diversa da una rete di gasdotti di coltivazione  e  diversa
          dalla  parte  dei  gasdotti,  anche  ad   alta   pressione,
          utilizzati principalmente nell'ambito  della  distribuzione
          locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura; 
                  jj) "utente  del  sistema":  la  persona  fisica  o
          giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema; 
                  kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei
          giacimenti in fase di stoccaggio che puo'  essere  messo  a
          disposizione e reintegrato, per essere utilizzato  ai  fini
          dello stoccaggio minerario, di  modulazione  e  strategico,
          compresa la parte di gas  producibile,  ma  in  tempi  piu'
          lunghi rispetto a  quelli  necessari  al  mercato,  ma  che
          risulta essenziale per assicurare le prestazioni  di  punta
          che  possono  essere  richieste  dalla  variabilita'  della
          domanda in termini giornalieri ed orari; 
                  kk-bis) "i  servizi  ausiliari":  tutti  i  servizi
          necessari per l'accesso e il funzionamento  delle  reti  di
          trasporto, delle reti di distribuzione, degli  impianti  di
          GNL  o  degli   impianti   di   stoccaggio,   compresi   il
          bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione  di
          gas inerti, ad esclusione dei servizi resi  dagli  impianti
          usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto  nello
          svolgimento delle loro funzioni; 
                  kk-ter) "impresa collegata":  un'impresa  collegata
          come  definita  all'art.   41   della   settima   direttiva
          83/349/CEE  del  Consiglio,  del  13  giugno  1983,  basata
          sull'art. 44,  paragrafo  2,  lettera  g)  del  trattato  e
          relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata  come
          definita all'art. 33, paragrafo 1 della medesima direttiva,
          o un'impresa appartenente agli stessi soci; 
                  kk-quater)  "gestore  del  sistema  di  trasporto":
          qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
          di trasporto  ed  e'  responsabile  della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo  del  sistema
          di trasporto in una  data  zona  ed,  eventualmente,  delle
          relative interconnessioni con  altri  sistemi,  nonche'  di
          assicurare la capacita' a  lungo  termine  del  sistema  di
          soddisfare  richieste  ragionevoli  di  trasporto  di   gas
          naturale; 
                  kk-quinquies)  "impresa  maggiore  di   trasporto":
          impresa che avendo la disponibilita' della  rete  nazionale
          di gasdotti svolge l'attivita' di trasporto  sulla  maggior
          parte della medesima; 
                  kk-sexies) "gestore del sistema di  distribuzione":
          qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione
          di distribuzione ed e' responsabile della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo  del  sistema
          di distribuzione in una data zona ed, eventualmente,  delle
          relative interconnessioni con  altri  sistemi,  nonche'  di
          assicurare la capacita' a  lungo  termine  del  sistema  di
          soddisfare richieste ragionevoli di  distribuzione  di  gas
          naturale; 
                  kk-septies)  "impresa  fornitrice":  ogni   persona
          fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura; 
                  kk-octies) «programmazione  a  lungo  termine»:  la
          programmazione,  in  un'ottica  a  lungo   termine,   della
          capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di  gas
          naturale al fine di soddisfare la domanda di  gas  naturale
          del sistema, garantire la diversificazione delle  fonti  ed
          assicurare la fornitura ai clienti; 
                  kk-nonies) "gestore dell'impianto  di  stoccaggio":
          qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
          di stoccaggio ed  e'  responsabile  della  gestione  di  un
          impianto di stoccaggio di gas naturale; 
                  kk-decies)  "gestore  di  un  impianto   di   GNL":
          qualsiasi persona fisica  o  giuridica  responsabile  della
          liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o  dello
          scarico, e della rigassificazione di  GNL,  e  responsabile
          della gestione di un impianto di GNL; 
                  kk-undecies)  "linepack":  lo  stoccaggio  di   gas
          naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di
          distribuzione  del  gas  naturale,  ad   esclusione   degli
          impianti riservati ai  gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          nello svolgimento delle loro funzioni; 
                  kk-duodecies)  "interconnettore":  un  gasdotto  di
          trasporto che attraversa o si estende oltre  una  frontiera
          tra  Stati  membri  allo  scopo  di  collegare  i   sistemi
          nazionali di trasporto di tali Stati membri o  un  gasdotto
          di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino  al
          territorio degli Stati membri o alle acque territoriali  di
          tale Stato membro; 
                  kk-terdecies)  "cliente  civile":  un  cliente  che
          acquista gas naturale per il proprio consumo domestico; 
                  kk-quaterdecies) "cliente non civile":  un  cliente
          che acquista gas naturale  non  destinato  al  proprio  uso
          domestico; 
                  kk-quinquiesdecies)  "strumenti  derivati  sul  gas
          naturale": uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o
          7  della  sezione  C  dell'allegato   I   della   direttiva
          2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21
          aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
          collegato al gas naturale; 
                  kk-sexiesdecies)  "contratto  di   fornitura":   un
          contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione  degli
          strumenti derivati sul gas naturale; 
                  kk-septiesdecies) "controllo": diritti,  contratti,
          o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e
          tenuto conto delle circostanze di fatto o  di  diritto,  la
          possibilita'  di   esercitare   un'influenza   determinante
          sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: 
                    1) diritti di proprieta'  o  di  godimento  sulla
          totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; 
                    2)   diritti   o   contratti   che   conferiscono
          un'influenza   determinante   sulla   composizione,   sulle
          votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi  di
          un'impresa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  6  (Criteri  e  disciplina  dell'accesso  alle
          infrastrutture minerarie  per  la  coltivazione).  -  1.  I
          titolari di  concessione  di  coltivazione  di  idrocarburi
          danno accesso ai loro  gasdotti  di  coltivazione,  nonche'
          alle  relative  infrastrutture  minerarie  e   ai   servizi
          connessi, sia in terraferma che  nel  mare  territoriale  e
          nella piattaforma continentale italiana, ad altri  titolari
          di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a  imprese
          del  gas  naturale  che  ne  facciano  richiesta  ai   fini
          dell'importazione,  esportazione  o   trasporto   del   gas
          naturale. L'accesso e' dovuto ove risultino  verificate  le
          seguenti condizioni: 
                  a)  disponibilita'  della  relativa  capacita'   di
          trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche  dei
          programmi di sviluppo futuro  dei  giacimenti  connessi  ai
          gasdotti di coltivazione, compresi quelli con  redditivita'
          economica marginale; 
                  b)  rispetto  delle  norme  tecniche  e   minerarie
          vigenti in Italia; 
                  c) compatibilita' della  composizione  chimica  del
          gas  naturale   e   dei   composti   associati,   e   delle
          caratteristiche fisico-chimiche; 
                  d)  compatibilita'  con  le  norme   di   sicurezza
          mineraria; 
                  e) rispetto delle norme in  materia  fiscale  e  di
          aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, da  emanare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabiliti i limiti e le  norme  tecniche  per  disciplinare
          l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1. 
                3. Ai  fini  della  tutela  del  giacimento  e  della
          sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle  infrastrutture
          minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione
          rilasciata dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
                4. L'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e
          ambiente e' competente a risolvere le  controversie,  anche
          transfrontaliere, relative all'accesso alle  infrastrutture
          di coltivazione del gas naturale. In caso  di  controversie
          transfrontaliere  si  applicano   le   disposizioni   sulla
          risoluzione delle controversie relative allo  Stato  membro
          che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione
          che    nega    l'accesso.    Se,     nelle     controversie
          transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia  e
          almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione
          per energia reti e ambiente si consulta con  le  competenti
          autorita' degli altri Stati membri interessati al  fine  di
          garantire che le disposizioni della  direttiva  2009/73/CE,
          come  modificata   dalla   direttiva   2019/692/UE,   siano
          coerentemente  applicate.  Se  la  rete  di   gasdotti   di
          coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla
          rete italiana, l' Autorita' di regolazione per energia reti
          e ambiente si consulta  con  le  Autorita'  di  regolazione
          degli Stati membri interessati e, nel caso il  primo  punto
          di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia,
          consulta il paese terzo interessato in cui  ha  origine  la
          rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire,  per
          quanto concerne  la  rete  interessata,  che  la  direttiva
          2009/73/CE, come modificata  dalla  direttiva  2019/692/UE,
          sia coerentemente  applicata  nel  territorio  degli  Stati
          membri. 
                5. Nel  caso  di  contitolarita'  della  concessione,
          tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma  1
          si verificano direttamente in capo ai  singoli  contitolari
          in ragione delle diverse quote detenute, non  realizzandosi
          nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro  di
          imputazione di rapporti giuridici.».