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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (20G00012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-2-2020

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole «Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica sicurezza» e dopo le parole «Autorità locale di pubblica sicurezza» è aggiunto il punto fermo «.»;
b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole «dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;
3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
4) al comma 4, le parole «, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «a contenuto giuridico»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 4, primo periodo, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole «valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»;
2) al comma 6, le parole «, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e i criteri», dopo le parole «verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
3) al comma 8, la parola «sedi» è sostituita dalla seguente: «province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole «Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.»
f) all'articolo 5-bis:
1) la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.» è sostituita dalla seguente: «Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»;
2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o specialistica di cui all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole «nell'aliquota prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al», le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il sessanta per cento» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;
4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
g) all'articolo 5-ter:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;
2) al comma 6, le parole «sedi disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «province indicate dall'Amministrazione» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;
3) al comma 7, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).», le parole «con almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sei anni» e dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;»;
2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall'articolo», dopo le parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.»;
4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;
5) al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le parole «di inizio e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
i) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;
l) all'articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore»;
2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;
m) all'articolo 10, dopo le parole Amministrazione centrale della pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.»;
n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Polizia»;
o) all'articolo 31:
1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di cui ai» sono sostituite dalla seguente: «dai» e le parole «morali e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'interno,»;
3) al comma 3, le parole «Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»;
4) al comma 4, le parole «, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse;
5) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;
p) all'articolo 32:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;
3) al comma 4, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, le parole «valutazione positiva» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;
q) all'articolo 33:
1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «esame finale.» sono sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.», le parole «con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole «commissario capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;
3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
r) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;
s) all'articolo 36:
1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono sostituite dalla seguente: «a»;
2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;
t) all'articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «all'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto legislativo» e il secondo periodo è soppresso;
u) all'articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»;
v) all'articolo 46:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse;
3) al comma 2-bis:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.»;
c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;
z) all'articolo 47:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia»;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;
4) al comma 3, le parole «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «a un quarto.»;
aa) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le parole «con esame finale.» sono sostituite delle seguenti: «con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole «in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;
4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»
bb) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;
cc) all'articolo 51:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore medico».
2) al comma 1, le parole «La promozione a» sono sostituite dalle seguenti: «La promozione alla qualifica di», dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;
3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;
dd) all'articolo 53, comma 1, le parole «ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia», le parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «articoli 13, 27, 28 e 28-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10»;
ee) all'articolo 52-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.»;
ff) l'articolo 55-bis è abrogato;
gg) all'articolo 57, comma 2, le parole «Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
hh) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
«Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). - 1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo.
2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.
3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purché conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.
5. Il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni.
6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.
7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.»;
ii) la Tabella 6 è soppressa.
Note all'art. 7:

- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 36, 36-bis, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52-bis, 53 e 56 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificati dal presente decreto:
«2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.»
«Art. 2-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene:
a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.
1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'art. 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»
«Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.
5.
6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121
«Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.»
«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale in possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il quaranta per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e il sessanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3.
2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.
3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
«Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121
«Art. 6(Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b). Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 30 giugnoe al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a) del presente comma, riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dall'art. 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
«Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 9(Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego."
«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»
Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.
4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico è effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
4-bis.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121
«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno eal 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
«Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1.
La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente dal 1° luglioe dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 36 (Promozione a dirigente superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). - 1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'art. 11 del presente decreto legislativo.»
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici;
d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
f-bis) Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'art. 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente art. 199;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanità e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;
p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.»
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento.
Le qualità di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari di Polizia e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»
«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia).
- 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti a un quarto.
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121
«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.
2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.»
«Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio edal 1° gennaio successivi.»
«Art. 51(Promozione a dirigente superiore medico). - 1.
La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 52-bis (Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.»
«Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenentealle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'art. 10.»
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.
2. Con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.»
- La rubrica del Capo I del Titolo II del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificata dal presente decreto, reca: «Carriera dei funzionari tecnici di Polizia».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.