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LEGGE 1 ottobre 2019, n. 119

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. (19G00124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2019
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-11-2019
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo  4  del  testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
  «9-quater. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
alla  costituzione  ne'  all'acquisizione  o   al   mantenimento   di
partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in societa'
aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il  trattamento,
la lavorazione  e  l'immissione  in  commercio  del  latte,  comunque
trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione  pubblica),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  8  settembre  2016,   n.   210,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
          e  la  gestione  di  partecipazioni  pubbliche).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente   o
          indirettamente,  costituire  societa'  aventi  per  oggetto
          attivita' di produzione di beni e servizi non  strettamente
          necessarie per il  perseguimento  delle  proprie  finalita'
          istituzionali, ne' acquisire  o  mantenere  partecipazioni,
          anche di minoranza, in tali societa'. 
              2. Nei limiti di cui al  comma  1,  le  amministrazioni
          pubbliche   possono,   direttamente    o    indirettamente,
          costituire societa' e acquisire o mantenere  partecipazioni
          in  societa'  esclusivamente  per  lo   svolgimento   delle
          attivita' sotto indicate: 
                a) produzione di un servizio di  interesse  generale,
          ivi inclusa la realizzazione e la  gestione  delle  reti  e
          degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
                b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
          sulla base di un accordo di programma  fra  amministrazioni
          pubbliche,  ai  sensi   dell'articolo   193   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016; 
                c) realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica
          ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
          generale attraverso un contratto  di  partenariato  di  cui
          all'articolo 180 del decreto legislativo n.  50  del  2016,
          con un imprenditore selezionato con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 17, commi 1 e 2; 
                d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali
          all'ente  o  agli  enti  pubblici   partecipanti   o   allo
          svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dalle direttive europee in materia  di
          contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
          recepimento; 
                e) servizi di committenza, ivi incluse  le  attivita'
          di committenza ausiliarie, apprestati a  supporto  di  enti
          senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
          cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. 
              3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
          di beni immobili facenti parte del proprio  patrimonio,  le
          amministrazioni  pubbliche  possono,  altresi',  anche   in
          deroga al comma 1,  acquisire  partecipazioni  in  societa'
          aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione  del
          patrimonio  delle  amministrazioni   stesse,   tramite   il
          conferimento di beni immobili allo scopo di  realizzare  un
          investimento  secondo  criteri  propri  di   un   qualsiasi
          operatore di mercato. 
              4. Le societa' in  house  hanno  come  oggetto  sociale
          esclusivo una o piu' delle attivita' di  cui  alle  lettere
          a), b), d)  ed  e)  del  comma  2.  Salvo  quanto  previsto
          dall'art. 16, tali societa' operano in via  prevalente  con
          gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 
              5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
          adottate  nell'esercizio  della  potesta'  legislativa   in
          materia di organizzazione amministrativa, e' fatto  divieto
          alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
          enti locali, di costituire nuove societa'  e  di  acquisire
          nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
          alle societa' che hanno come oggetto sociale  esclusivo  la
          gestione delle partecipazioni societarie  di  enti  locali,
          salvo il rispetto degli obblighi  previsti  in  materia  di
          trasparenza dei dati finanziari  e  di  consolidamento  del
          bilancio degli enti partecipanti. 
              6.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di   costituire
          societa'  o  enti  in  attuazione  dell'articolo   34   del
          regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  17  dicembre   2013,   dell'art.   42   del
          regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  dell'art.  61  del
          regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio 15 maggio 2014. 
              7.  Sono  altresi'  ammesse  le  partecipazioni   nelle
          societa' aventi per oggetto sociale prevalente la  gestione
          di  spazi   fieristici   e   l'organizzazione   di   eventi
          fieristici, la realizzazione e la gestione di  impianti  di
          trasporto  a  fune  per  la  mobilita'   turistico-sportiva
          eserciti in aree montane, nonche' la produzione di  energia
          da fonti rinnovabili. 
              8. E' fatta salva la  possibilita'  di  costituire,  ai
          sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 297, le  societa'  con  caratteristiche  di
          spin off o di start up universitari previste  dall'articolo
          6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nonche'
          quelle con caratteristiche analoghe degli enti di  ricerca.
          E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
          di costituire societa' per la gestione di aziende  agricole
          con funzioni didattiche. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  o  dell'organo  di  vertice   dell'amministrazione
          partecipante,  motivato  con  riferimento  alla  misura   e
          qualita'  della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi
          pubblici a essa connessi e al  tipo  di  attivita'  svolta,
          riconducibile alle finalita' di cui al comma  1,  anche  al
          fine di agevolarne la quotazione  ai  sensi  dell'art.  18,
          puo'  essere  deliberata  l'esclusione  totale  o  parziale
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
          trasmesso alle Camere  ai  fini  della  comunicazione  alle
          commissioni  parlamentari  competenti.  I   Presidenti   di
          Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,  con
          provvedimento  adottato   ai   sensi   della   legislazione
          regionale e nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
          pubblicita',   possono,   nell'ambito   delle    rispettive
          competenze,  deliberare  l'esclusione  totale  o   parziale
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          a singole societa' a partecipazione della Regione  o  delle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  motivata   con
          riferimento alla misura  e  qualita'  della  partecipazione
          pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
          di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
          comma  1.  Il  predetto  provvedimento  e'  trasmesso  alla
          competente Sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1,  nonche'
          alle Camere ai fini della  comunicazione  alle  commissioni
          parlamentari competenti. 
              9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e'  fatta
          salva la possibilita' per le amministrazioni  pubbliche  di
          acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa'   che
          producono servizi economici di interesse generale  a  rete,
          di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre   2011,   n.   148,   anche   fuori   dall'ambito
          territoriale della collettivita' di riferimento, in  deroga
          alle previsioni di cui al  comma  2,  lettera  a),  purche'
          l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
          avvenga tramite procedure ad evidenza  pubblica.  Per  tali
          partecipazioni, trova piena applicazione l'art.  20,  comma
          2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16. 
              9-ter.  E'  fatta  salva   la   possibilita'   per   le
          amministrazioni  pubbliche   di   acquisire   o   mantenere
          partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento  del
          capitale sociale, in societa' bancarie di finanza  etica  e
          sostenibile, come  definite  dall'art.  111-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  senza
          ulteriori oneri  finanziari  rispetto  a  quelli  derivanti
          dalla partecipazione medesima. 
              9-quater. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alla  costituzione  ne'  all'acquisizione  o  al
          mantenimento   di   partecipazioni,    da    parte    delle
          amministrazioni pubbliche, in societa' aventi  per  oggetto
          sociale  prevalente  la  produzione,  il  trattamento,   la
          lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque
          trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.».