DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 3-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
Finalita' perseguibili  mediante  l'acquisizione  e  la  gestione  di
                      partecipazioni pubbliche 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente   o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto  attivita'  di
produzione di beni e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire  o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. 
  2. Nei limiti di cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire   societa'   e
acquisire o mantenere partecipazioni in societa'  esclusivamente  per
lo svolgimento delle attivita' sotto indicate: 
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi; 
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di
un accordo di  programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  c)  realizzazione  e   gestione   di   un'opera   pubblica   ovvero
organizzazione  e  gestione  di  un  servizio  d'interesse   generale
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo  180  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un  imprenditore  selezionato
con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 
  d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente  o  agli
enti pubblici partecipanti o allo svolgimento  delle  loro  funzioni,
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle  direttive  europee  in
materia di contratti pubblici e della relativa  disciplina  nazionale
di recepimento; 
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di  committenza
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro  e  di
amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  3. Al solo fine di ottimizzare e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni
immobili facenti parte del  proprio  patrimonio,  le  amministrazioni
pubbliche possono, altresi', anche in deroga al  comma  1,  acquisire
partecipazioni in societa' aventi per oggetto  sociale  esclusivo  la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni  stesse,  tramite
il  conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un
investimento secondo criteri propri  di  un  qualsiasi  operatore  di
mercato. 
  4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una  o
piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e)  del  comma
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa'  operano  in
via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 
  5. Fatte salve le diverse previsioni di  legge  regionali  adottate
nell'esercizio   della   potesta'   legislativa   in    materia    di
organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di  cui
al comma 2, lettera d), controllate da  enti  locali,  di  costituire
nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni  in  societa'.  Il
divieto non si applica alle societa' che hanno come  oggetto  sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia  di  trasparenza
dei dati finanziari e  di  consolidamento  del  bilancio  degli  enti
partecipanti. 
  6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti  in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del
Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   del   17   dicembre   2013,
dell'articolo 42 del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del
regolamento (CE) n.  508  del  2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 15 maggio 2014. 
  7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni  nelle  societa'  aventi
per oggetto sociale prevalente la  gestione  di  spazi  fieristici  e
l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione
di impianti di trasporto a fune per la  mobilita'  turistico-sportiva
eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia  da  fonti
rinnovabili. 
  8. E' fatta salva la possibilita' di  costituire,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  le
societa' con caratteristiche di spin off o di start  up  universitari
previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, nonche'  quelle  con  caratteristiche  analoghe  degli  enti  di
ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilita', per le  universita',
di costituire societa'  per  la  gestione  di  aziende  agricole  con
funzioni didattiche. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo  di
vertice dell'amministrazione partecipante, motivato  con  riferimento
alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli  interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui al comma 1, anche  al  fine  di  agevolarne  la
quotazione  ai  sensi  dell'articolo  18,  puo'   essere   deliberata
l'esclusione totale o parziale dell'applicazione  delle  disposizioni
del presente articolo a singole societa' a  partecipazione  pubblica.
Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione  alle
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e  delle
province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato  ai
sensi della legislazione regionale e nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza e  pubblicita',  possono,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,    deliberare    l'esclusione    totale    o     parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a  singole
societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome  di
Trento e Bolzano, motivata con riferimento  alla  misura  e  qualita'
della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi  pubblici  a   essa
connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle  finalita'
di cui al comma  1.  Il  predetto  provvedimento  e'  trasmesso  alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla
struttura di cui all'articolo 15, comma 1,  nonche'  alle  Camere  ai
fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 
  9-bis. Nel rispetto della disciplina europea,  e'  fatta  salva  la
possibilita'  per  le  amministrazioni  pubbliche  di   acquisire   o
mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi  economici
di  interesse  generale  a  rete,  di  cui  all'articolo  3-bis   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  anche  fuori  dall'ambito
territoriale della  collettivita'  di  riferimento,  in  deroga  alle
previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche'  l'affidamento  dei
servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga  tramite  procedure
ad  evidenza  pubblica.  Per   tali   partecipazioni,   trova   piena
applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 16. 
  9-ter. E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  le  amministrazioni
pubbliche di  acquisire  o  mantenere  partecipazioni,  comunque  non
superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societa'  bancarie
di finanza etica e sostenibile, come definite  dall'articolo  111-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  senza  ulteriori
oneri finanziari rispetto a  quelli  derivanti  dalla  partecipazione
medesima. 
  ((9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
alla  costituzione  ne'  all'acquisizione  o   al   mantenimento   di
partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in societa'
aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il  trattamento,
la lavorazione  e  l'immissione  in  commercio  del  latte,  comunque
trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.))