stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 2019, n. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione. (19G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE
  • 5
  • 6
  • DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 10
Testo in vigore dal: 31-8-2019
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Delega al Governo per l'adozione di misure 
                 in materia di ordinamento sportivo 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI) e della disciplina di  settore,  compresa  quella  di  cui  al
decreto legislativo 23  luglio  1999,  n.  242,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  organizzare  le  disposizioni  per  settori  omogenei  o  per
specifiche attivita' o gruppi di attivita'; 
    b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale,  il  testo
delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune
modifiche volte a  garantire  o  migliorare  la  coerenza  giuridica,
logica e sistematica della normativa  e  ad  adeguare,  aggiornare  e
semplificare il linguaggio normativo, anche con  la  possibilita'  di
adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport; 
    c) indicare esplicitamente le  norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile; 
    d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline sportive associate,  degli  enti
di promozione sportiva, dei gruppi  sportivi  militari  e  dei  corpi
civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30  dicembre
2018,  n.  145,  e  con  il  ruolo  proprio  del  CONI   di   governo
dell'attivita' olimpica; 
    e) confermare,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalla  Carta
olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi
e i valori dell'olimpismo,  in  armonia  con  l'ordinamento  sportivo
internazionale; 
    f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la  possibilita'
di disporne il divieto, per le  scommesse  sulle  partite  di  calcio
delle societa'  che  giocano  nei  campionati  della  Lega  nazionale
dilettanti; 
    g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine  di
verificare che  le  attivita'  sportive  delle  federazioni  sportive
nazionali,  delle  discipline  sportive  associate,  degli  enti   di
promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano  svolte  in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi  del  Comitato  olimpico
internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento  di
federazioni  sportive  nazionali  e  discipline  sportive   associate
qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei
regolamenti sportivi finalizzate  al  regolare  avvio  e  svolgimento
delle competizioni  sportive  o  sia  accertata  l'impossibilita'  di
funzionamento degli  organi  direttivi,  ferme  restando  l'autonomia
delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la
loro capacita' di determinare la propria politica generale; 
    h)  sostenere  azioni  volte  a  promuovere   e   accrescere   la
partecipazione  e  la  rappresentanza  delle  donne  nello  sport  in
conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di  cui  al  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva  a
tutti i livelli; 
    i) sostenere la  piena  autonomia  gestionale,  amministrativa  e
contabile delle  federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline
sportive  associate,  degli  enti  di  promozione  sportiva  e  delle
associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando  l'esercizio
del potere di controllo  spettante  all'autorita'  di  Governo  sulla
gestione e sull'utilizzazione dei contributi  pubblici  previsto  dal
comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine  di
tenere  conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo   comma   4-quater
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del  2002,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002; 
    l)  prevedere  che  l'articolazione  territoriale  del  CONI  sia
riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale; 
    m) provvedere al riordino della disciplina in materia  di  limiti
al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla
legge  11  gennaio  2018,  n.  8,  garantendo   l'omogeneita'   della
disciplina in relazione al computo degli stessi e  prevedendo  limiti
allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da  parte  del  medesimo
soggetto, stabilendo altresi' un sistema di incompatibilita' tra  gli
organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi; 
    n)  individuare  forme  e  condizioni  di  azionariato  e   altri
strumenti  di  partecipazione  popolare  per  le  societa'   sportive
professionistiche. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i  profili  finanziari,   che   si   pronunciano   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale  i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.  Se  il  termine
per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   1   o   successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi. 
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242
          (Riordino  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   -
          C.O.N.I., a norma dell'articolo  11  della legge  15  marzo
          1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
          del 29 luglio 1999. 
              - Il testo dell'articolo 15  delle  disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile e' il seguente: 
              «Art. 15. (Abrogazione delle leggi).  -  Le  leggi  non
          sono abrogate che da  leggi  posteriori  per  dichiarazione
          espressa del legislatore, o  per  incompatibilita'  tra  le
          nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
          regola  l'intera  materia   gia'   regolata   dalla   legge
          anteriore.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 630, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145,  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021» e' il seguente: 
              «630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il  livello   di
          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente
          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno
          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore
          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF
          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti
          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre
          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
          destinate al CONI, nella  misura  di  40  milioni  di  euro
          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,
          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla
          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione
          italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al
          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle
          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione
          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili
          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro
          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro
          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di
          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del
          relativo bilancio di previsione.». 
              - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice
          delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,   a   norma
          dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246),  e'
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 133 del 31 maggio 2006. 
              -  Il  testo  dell'articolo  8,  comma  4-quater,   del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  recante:
          «Interventi   urgenti    in    materia    tributaria,    di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per   il   sostegno   dell'economia   anche   nelle    aree
          svantaggiate» e' il seguente: 
              «Art. 8. (Riassetto del CONI). 
              (Omissis). 
              4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione
          o  di  scorretto  utilizzo  dei  fondi  trasferiti,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2,  lettere
          e) e f), del decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,
          l'autorita' di Governo competente in materia di sport  puo'
          procedere alla  revoca  totale  o  parziale  delle  risorse
          assegnate ai sensi del comma 4-ter.». 
              - La legge 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al  decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al
          rinnovo dei mandati  degli  organi  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano  (CONI)  e  delle  federazioni  sportive
          nazionali, e al decreto legislativo 27  febbraio  2017,  n.
          43, in materia di  limiti  al  rinnovo  delle  cariche  nel
          Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  nelle  federazioni
          sportive   paralimpiche,    nelle    discipline    sportive
          paralimpiche  e   negli   enti   di   promozione   sportiva
          paralimpica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  35
          del 12 febbraio 2018. 
              - Il testo dell'articolo 17 , comma 2, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica» e' il seguente: 
              «Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».