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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2019, n. 83

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. (19G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/2019
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-8-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare l'articolo 33; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 2; 
  Vista la  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New  York  il  9  maggio
1992; 
  Vista la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre
1997; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la  direttiva  2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
  Vista  la  decisione  406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra  al  fine  di
adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16  febbraio  2011,  che  stabilisce  le  regole  e  i
principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione; 
  Vista la risoluzione del Parlamento europeo  del  5  febbraio  2014
recante  un  quadro  per  le  politiche  dell'energia  e  del   clima
all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli  Stati  membri  sono
stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea
per il 2030  che  preveda  una  riduzione  di  almeno  il  40%  delle
emissioni interne di gas a effetto  serra  rispetto  ai  livelli  del
1990; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  29  aprile  2015,  concernente  il  monitoraggio,  la
comunicazione e la verifica delle  emissioni  di  anidride  carbonica
generate  dal  trasporto  marittimo  e  che  modifica  la   direttiva
2009/16/CE, e in particolare l'articolo 20, comma 1; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del  4  novembre
2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle  relazioni
sulle  emissioni  e  dei  documenti  di  conformita'  a   norma   del
regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente il monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle
emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del  4  novembre
2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di
navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi  ro/ro  e  dalle  navi
portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione
e la verifica delle emissioni  di  anidride  carbonica  generate  dal
trasporto marittimo; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/2071,  del  22  settembre
2016, che  modifica  il  regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i  metodi  per  il
monitoraggio delle  emissioni  di  anidride  carbonica  e  le  regole
relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/2072,  del  22  settembre
2016, relativo alle attivita' di verifica  e  all'accreditamento  dei
verificatori a norma del regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione
e la verifica delle emissioni  di  anidride  carbonica  generate  dal
trasporto marittimo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante
attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  ad  effetto
serra, e in particolare l'articolo 4, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento  militare,   e   in   particolare   l'articolo   135
concernente  l'esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della
legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 marzo 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 luglio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli
articoli da 8 a 12  del  regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile  2015,   concernente   il
monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle  emissioni  di
anidride carbonica  generate  dal  trasporto  marittimo,  di  seguito
denominato «regolamento». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (G.U.U.E.). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'art. 33 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, cosi' recita: 
                «Art.  33  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
                2. La delega di cui al comma 1 del presente  articolo
          e' esercitata con decreti  legislativi  adottati  ai  sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
                3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 2017,  n.
          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge di delegazione europea 2016-2017),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita: 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,  lettera
          d), della medesima legge, entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   disposizioni
          recanti sanzioni penali o amministrative per le  violazioni
          di obblighi contenuti in direttive europee attuate  in  via
          regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
          europea pubblicati alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
          penali o amministrative.». 
              -  La  legge  15  gennaio  1994,  n.  65  (Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
          cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il  9
          maggio 1992) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a
          Kyoto l'11 dicembre  1997)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,
          n. L 140. 
              - La decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli
          Stati membri per ridurre le emissioni  dei  gas  a  effetto
          serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita'  in
          materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
          entro il 2020 e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,
          n. L 140. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  182/2011  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  febbraio  2011,   che
          stabilisce le regole e i principi  generali  relativi  alle
          modalita'  di  controllo  da  parte  degli   Stati   membri
          dell'esercizio delle competenze  di  esecuzione  attribuite
          alla Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E.  28  febbraio
          2011, n. L 55. 
              - La risoluzione del Parlamento europeo del 5  febbraio
          2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e  del
          clima all'orizzonte 2030, con  cui  la  Commissione  e  gli
          Stati membri sono stati invitati  a  fissare  un  obiettivo
          vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una
          riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a
          effetto serra rispetto ai livelli del  1990  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. C 93/79 del 24 marzo 2017. 
              - Il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  29  aprile   2015,   concernente   il
          monitoraggio,  la  comunicazione  e   la   verifica   delle
          emissioni di  anidride  carbonica  generate  dal  trasporto
          marittimo  e  che  modifica  la  direttiva  2009/16/CE   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE)  2016/1927,  del  4
          novembre  2016,  relativo   ai   modelli   dei   piani   di
          monitoraggio,  delle  relazioni  sulle  emissioni   e   dei
          documenti di  conformita'  a  norma  del  regolamento  (UE)
          2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
          il monitoraggio,  la  comunicazione  e  la  verifica  delle
          emissioni di  anidride  carbonica  generate  dal  trasporto
          marittimo e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2016,  n.
          L 299. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE)  2016/1928,  del  4
          novembre 2016, sulla determinazione del carico  trasportato
          per le categorie di navi  diverse  dalle  navi  passeggeri,
          dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai  sensi  del
          regolamento (UE) 2015/757  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente il monitoraggio, la  comunicazione  e
          la verifica delle emissioni di anidride carbonica  generate
          dal trasporto marittimo  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  5
          novembre 2016, n. L 299. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  2016/2071,  del  22
          settembre 2016, che modifica il regolamento  (UE)  2015/757
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          i metodi per il monitoraggio delle  emissioni  di  anidride
          carbonica e le regole relative al monitoraggio delle  altre
          informazioni pertinenti e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  26
          novembre 2016, n. L 320. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  2016/2072,  del  22
          settembre 2016,  relativo  alle  attivita'  di  verifica  e
          all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento
          (UE)  2015/757  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica
          delle  emissioni  di  anidride   carbonica   generate   dal
          trasporto  marittimo  e'  pubblicato  nella   G.U.U.E.   26
          novembre 2016, n. L 320. 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo
          2013, n. 30  (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE  che
          modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
          estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
          emissione  di  gas  ad  effetto  serra),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79, cosi' recita: 
                «Art. 4 (Autorita' nazionale  competente).  -  1.  E'
          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
          attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come
          definite all'art. 3, di seguito Comitato.  Il  Comitato  ha
          sede presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare che ne assicura  l'adeguato  supporto
          logistico e organizzativo. 
                1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e'  composto  da
          un Consiglio direttivo e  da  una  Segreteria  tecnica.  Il
          Consiglio direttivo e' l'organo deliberante  del  Comitato;
          per  l'istruttoria  delle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo il Consiglio direttivo si avvale della  Segreteria
          tecnica. 
                2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge  la  funzione
          di autorita' nazionale competente. 
                3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato  di
          cui  al  comma  1  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
                4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: 
                  a) determinare, ai sensi  dell'art.  21,  comma  1,
          l'elenco  degli  impianti  che  ricadono   nel   campo   di
          applicazione del presente decreto e  le  quote  preliminari
          eventualmente assegnate a titolo gratuito; 
                  b) notificare alla Commissione, ai sensi  dell'art.
          21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari
          eventualmente assegnate  a  titolo  gratuito  di  cui  alla
          lettera a); 
                  c) deliberare, ai  sensi  dell'art.  21,  comma  3,
          l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti  ricompresi
          nell'elenco di cui alla lettera a); 
                  d)  determinare  l'assegnazione   di   quote   agli
          impianti nuovi entranti ai sensi dell'art. 22; 
                  e) calcolare e pubblicare  la  quantita'  totale  e
          annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
          a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia  per  il
          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a
          norma dell'art. 7, comma 3; 
                  f) definire le modalita' di presentazione da  parte
          del pubblico di osservazioni  sulle  materie  di  cui  alla
          lettera a); 
                  g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere  gas  a
          effetto serra, di cui all'art. 13; 
                  h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas  a
          effetto  serra  ai  sensi  dell'art.   15,   comma   1,   e
          aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16; 
                  i)  approvare  il  Piano  di   monitoraggio   delle
          emissioni   e    il    Piano    di    monitoraggio    delle
          'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti; 
                  l) rilasciare annualmente, ai sensi  dell'art.  23,
          una parte delle quote assegnate a titolo gratuito; 
                  m) impartire  disposizioni  all'amministratore  del
          registro di cui all'art. 28; 
                  n)  definire  i  criteri   di   svolgimento   delle
          attivita' di verifica e  di  predisposizione  del  relativo
          attestato conformemente a quanto previsto all'allegato  III
          e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                  o) rendere pubblici i  nomi  dei  gestori  e  degli
          operatori  aerei  che  hanno  violato   gli   obblighi   di
          restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32; 
                  o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista
          di operatori aerei  amministrati  dall'Italia,  avvalendosi
          anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'art.  3,
          comma 1, lettera q); 
                  p) adottare eventuali  disposizioni  interpretative
          in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base  dei
          principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                  q) definire i contenuti e le modalita' per  l'invio
          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto
          serra ai sensi dell'art.14, comma 2; 
                  r) definire le modalita' per la  predisposizione  e
          l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla  base
          dei contenuti minimi di cui all'allegato V; 
                  s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia  e
          la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i  gestori  degli
          impianti e gli operatori aerei possono utilizzare  ai  fini
          dell'adempimento  dell'obbligo  di  restituzione   per   il
          periodo 2013-2020; 
                  t) predisporre e presentare ai Ministri  competenti
          la relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione  europea
          la relazione di cui all'art. 40; 
                  u) svolgere  attivita'  di  supporto  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'art.  23  della  direttiva  2003/87/CE  ed  alle  altre
          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
                  v) stimare le emissioni rilasciate  annualmente  ai
          sensi dell'art. 34, comma 3; 
                  z) emanare apposite disposizioni per il trattamento
          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'
          conformemente  a  quanto  stabilito  dai  regolamenti   sui
          registri; 
                  aa) revocare l'autorizzazione ad  emettere  gas  ad
          effetto serra ai sensi dell'art. 17; 
                  bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
          delle informazioni in caso  di  modifica  dell'impianto  ai
          sensi dell'art. 16, comma 1; 
                  cc)  mettere  in  atto  le  azioni  necessarie  per
          assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18; 
                  dd) definire i contenuti  e  le  modalita'  per  la
          comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art.
          24, della cessazione parziale di attivita' di cui  all'art.
          25 e  della  riduzione  sostanziale  di  capacita'  di  cui
          all'art. 26; 
                  ee) rivedere il  quantitativo  annuo  di  quote  da
          assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione  parziale
          o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20,
          commi 2, 3 e 4,  comunicare  alla  Commissione  europea  la
          revisione di tale quantitativo e assegnare il  quantitativo
          annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4; 
                  ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti  e
          le modalita' per l'invio della domanda di  assegnazione  di
          quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
          nuovi entranti, valutare l'eleggibilita'  della  richiesta,
          determinare il quantitativo annuo preliminare  di  quote  e
          comunicare il medesimo alla Commissione europea; 
                  gg) avanzare,  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  1,
          richiesta, presso la Commissione europea,  di  integrazione
          dell'elenco dei settori o dei sottosettori  esposti  ad  un
          rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di
          carbonio; 
                  hh) valutare, ai sensi dell'art. 31,  le  richieste
          di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono
          le  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  sul  territorio
          nazionale, verificare la conformita' rispetto  alle  misure
          di attuazione adottate dalla Commissione europea  ai  sensi
          dell'art. 24-bis della direttiva  2009/29/CE,  decidere  in
          merito  al  rilascio  e,  in  caso  di  accoglimento  della
          richiesta, rilasciare le quote o i crediti; 
                  ii)  adottare   i   provvedimenti   necessari   per
          assicurare la cancellazione delle quote; 
                  ll) applicare il presente decreto ad attivita' e  a
          gas  a  effetto  serra  che  non  figurano  all'allegato  I
          conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  37,  nonche'
          richiedere  alla  Commissione  europea  l'adozione  di   un
          regolamento  sul  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle
          emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto; 
                  mm)   dare   attuazione   alle   disposizioni   per
          l'esclusione di  impianti  di  dimensioni  ridotte  di  cui
          all'art. 38; 
                  nn) dare attuazione a tutte le  restanti  attivita'
          previste dal presente decreto salvo diversamente indicato. 
                5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          azioni volte a: 
                  a) promuovere le attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; 
                  b) favorire  la  diffusione  dell'informazione,  la
          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore
          privato e pubblico a livello nazionale; 
                  c) valorizzare e  rafforzare,  attraverso  la  rete
          diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
          fornire  adeguati   punti   di   riferimento   al   sistema
          industriale ed imprenditoriale italiano; 
                  d)  valorizzare  e  rafforzare,   nel   quadro   di
          un'azione concertata  a  beneficio  del  sistema-Paese,  le
          attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo
          di programmi di cooperazione bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del Protocollo di Kyoto; 
                  e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di
          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per
          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi
          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'
          funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM; 
                  f)   supportare   le   aziende    italiane    nella
          preparazione  di  progetti  specifici  corrispondenti  alle
          priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; 
                  g)  valorizzare  il  potenziale  dei  vari  settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
                6. 
                7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono
          trovarsi in situazione di conflitto di  interesse  rispetto
          alle  funzioni  del  Comitato  stesso   e   dichiarano   la
          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione
          della   nomina.   Essi    sono    tenuti    a    comunicare
          tempestivamente, al Ministero o all'ente  designante,  ogni
          sopravvenuta  situazione  di  conflitto  di  interesse.   A
          seguito  di  tale  comunicazione  il  Ministero  o   l'ente
          provvede alla sostituzione dell'esperto. 
                8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove  membri
          di  comprovata  esperienza  nei  settori  interessati   dal
          presente  decreto,  di  cui  tre  nominati   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          compreso il presidente, tre  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico, compreso il vicepresidente, e tre, con  funzioni
          consultive, rispettivamente, dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal Ministro  per  le  politiche  europee  e
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Per
          l'espletamento dei compiti di cui al comma 5  il  Consiglio
          direttivo  e'  integrato  da  due   membri   con   funzioni
          consultive nominati dal Ministro degli affari  esteri.  Per
          l'espletamento  dei  compiti  inerenti  le   attivita'   di
          trasporto aereo, di cui al  capo  III  e  V,  il  Consiglio
          direttivo e' integrato da tre membri nominati dal  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   di   cui   due
          appartenenti  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno  diritto
          di  voto  e  non  sono  considerati  ai  fini  del   quorum
          costitutivo  e  deliberativo  del  Consiglio  direttivo.  I
          membri del Consiglio direttivo rimangono in carica  quattro
          anni. 
                9. 
                10. La Segreteria tecnica  e'  composta  da  ventidue
          membri di elevata qualifica professionale,  con  comprovata
          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati
          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria
          tecnica  e  cinque  membri  sono  nominati  dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
          membri  sono  nominati   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e l'ambiente,  due  membri  dall'ISPRA,  due  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   due   dall'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 
                10-bis.  I  curricula  dei   membri   del   Consiglio
          direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria  tecnica  di
          cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui
          al comma 1 sono definite  in  un  apposito  regolamento  da
          approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura  la
          costante operativita' e funzionalita' del  Comitato  stesso
          in relazione agli atti e alle deliberazioni che  lo  stesso
          deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento
          disciplina  in  particolare  le  audizioni   dei   soggetti
          interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del
          Consiglio  direttivo  e  della  Segreteria   tecnica,   dei
          relativi ordini del giorno, degli atti e  delle  decisioni,
          nonche'  i  lavori  della  Segreteria  tecnica  in   gruppi
          istruttori. 
                12. Il Consiglio direttivo di cui al  comma  8  opera
          collegialmente, previo un tempestivo inoltro di  avviso  di
          convocazione a ciascun componente.  Le  deliberazioni  sono
          assunte  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
          componenti e di esse viene data  adeguata  informazione  ai
          soggetti interessati. 
                13.  La  Segreteria  tecnica,  su   indicazione   del
          Consiglio direttivo puo' istituire,  gruppi  di  lavoro  ai
          quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza
          dei  soggetti  operanti  in  ambito  economico,  sociale  e
          ambientale maggiormente rappresentativi. 
                14. Per le attivita' di cui al comma 5  il  Consiglio
          direttivo  si  puo'  avvalere,  di  un  gruppo  di   lavoro
          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro
          presenta al Consiglio direttivo: 
                  a) entro i primi trenta giorni  di  ogni  anno,  un
          piano di lavoro programmatico da approvarsi  da  parte  del
          Consiglio direttivo; 
                  b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
          annuale dell'attivita' svolta. 
                15. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai componenti dei gruppi  di  lavoro  di  cui  ai
          commi 13 e 14 non spetta alcun  emolumento,  compenso,  ne'
          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
                15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi  spese  ai
          membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle
          aste ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera i). 
                15-ter. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di corresponsione e di determinazione dei  compensi  e  dei
          rimborsi spese per i componenti del Comitato e la  relativa
          durata, in modo da  garantire  l'invarianza  dei  saldi  di
          finanza pubblica.». 
                
              - Il testo dell'art. 135  del  decreto  legislativo  15
          marzo  2010,  n.  66  (Codice  dell'ordinamento  militare),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
                «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni  dipendenti  dal
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e
          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
          funzioni di vigilanza e  controllo  in  materia  di  tutela
          dell'ambiente marino e costiero. 
                2. In dipendenza delle attribuzioni di cui  al  comma
          1, e  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  12  del
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in
          particolare, le sottoelencate funzioni: 
                  a)  nelle  zone   sottoposte   alla   giurisdizione
          nazionale  svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di
          controllo relative all'esatta applicazione delle norme  del
          diritto italiano, del diritto  dell'Unione  europea  e  dei
          trattati internazionali in vigore per l'Italia  in  materia
          di  prevenzione  e  repressione  di   tutti   i   tipi   di
          inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi  e
          da  acque  di  zavorra,  l'inquinamento  da  immersione  di
          rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione  e  di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
          e della biodiversita'; 
                  b) nelle acque  di  giurisdizione  e  di  interesse
          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di
          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo
          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; 
                  c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma,
          e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni
          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di
          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono
          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente
          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e
          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della
          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei
          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                  d) esercita, ai sensi dell'art. 19  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine
          protette e sulle aree di reperimento; 
                  e) ai sensi dell'art. 296,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore
          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le
          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8
          del predetto articolo; 
                  f) per le attivita' di cui agli articoli  11  e  12
          della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  attraverso  la  sua
          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento
          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.
          239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
          specifiche, del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
          territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
          normativa per altri interventi e attivita'  in  materia  di
          tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
          tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  anche  del
          Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di  specifiche
          convenzioni.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994,  n.
          84  (Riordino  della  legislazione  in  materia   portuale)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
                «Art. 3 (Costituzione del comando generale del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo
          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2015/757, si veda nelle note alle premesse.