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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2019, n. 67

Regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. (19G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2019
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 23-7-2019
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'articolo 34; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Vista la legge 29  dicembre  2017,  n.  226,  recante  «Istituzioni
dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei  duemila  anni
dalla morte di Ovidio»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 815, 816 e 817; 
  Preso  atto  dell'istituzione   del   «Comitato   promotore   delle
celebrazioni ovidiane» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge
n. 226 del 2017, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
o da un suo delegato  e  composto  dal  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca o da loro  delegati,  dal  Presidente  della  Regione
Abruzzo, dal sindaco  del  Comune  di  Sulmona,  dal  Presidente  del
consiglio  di  amministrazione  della  «DMC  (Destination  Management
Company) - Terre d'amore in Abruzzo», e da tre personalita' di chiara
fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita  e  delle
opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 226 del 2017,
il Comitato, che «rimane in carica fino alla  data  del  31  dicembre
2019», «promuove, valorizza e diffonde, in Italia  e  all'estero,  la
conoscenza della vita e  dell'opera  di  Ovidio»  e  «costituisce  un
Comitato scientifico composto da non piu' di dieci esperti di  chiara
fama della cultura e letteratura latina esperti della  vita  e  delle
opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali» delle  attivita'
celebrative; 
  Considerato che i compiti del Comitato, disciplinati  dall'articolo
2  della  legge  n.  226  del  2017,  riguardano  la  promozione,  la
valorizzazione  e  la  diffusione,  in  Italia  e  all'estero,  della
conoscenza della vita e dell'opera  di  Ovidio,  mediante  l'adozione
delle iniziative indicate dal medesimo articolo 2; 
  Rilevato altresi', che il Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge n. 226 del 2017, costituisce un Comitato  scientifico,
composto da non piu' di  dieci  personalita'  di  chiara  fama  della
cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle  opere
di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per  le  iniziative  di
cui all'articolo 2, sulla cui base  il  Comitato  promotore  medesimo
redige un programma delle attivita', di cui monitora l'attuazione,  e
individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'; 
  Considerato che, per la realizzazione delle  iniziative,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 226 del 2017 e dell'articolo
1, comma 817, della legge n. 145 del 2018, e' attribuito al  Comitato
un contributo straordinario di euro 350.000 per ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, per complessivi euro 700.000, da impegnare entro  l'anno
finanziario 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2019; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
con i Ministri per i beni e le attivita' culturali,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Compiti e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane 
 
  1. Il Comitato promotore delle celebrazioni  ovidiane,  di  seguito
denominato «Comitato promotore»: 
    a) promuove, valorizza e diffonde, in  Italia  e  all'estero,  la
conoscenza della vita e dell'opera di  Ovidio  anche  attraverso  gli
interventi e le iniziative di  cui  all'articolo  2  della  legge  29
dicembre 2017, n. 226, negli anni 2017, 2018 o 2019, conclusi  ovvero
di cui  e'  prevista  la  conclusione  entro  il  31  dicembre  2019,
avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4  della
suddetta legge; 
    b) redige un programma delle attivita', ne monitora  l'attuazione
e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'. 
  2. Il Comitato promotore e' convocato dal suo presidente. La  prima
seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del  presente  regolamento.  Nella  prima  seduta  sono  definite  le
modalita' operative  di  funzionamento  del  Comitato  stesso.  Delle
riunioni del Comitato promotore e' redatto verbale. 
  3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato promotore  si
avvale di una segreteria tecnica. 
  4. Il Comitato promotore e la segreteria tecnica hanno sede  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sono  nominati  i
componenti  della  segreteria  tecnica  e  il  coordinatore,   scelti
nell'ambito del  personale  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e il Ministero dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della
ricerca. Il Comitato promotore si avvale, per quanto  di  competenza,
del supporto del Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per  le  attivita'  di
segreteria amministrativa. 
  5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 226 del  2017,
l'incarico di componente del  Comitato  promotore  e'  onorifico.  Ai
componenti  del  Comitato  e  della  segreteria  tecnica   non   sono
riconosciuti compensi,  gettoni  di  presenza,  indennita',  rimborsi
spese ne' emolumenti comunque  denominati,  fatta  eccezione  per  il
rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del
Comitato promotore non residenti nella Provincia di Roma, nei  limiti
previsti dalla normativa vigente. 
  6. Ai componenti del Comitato promotore e della segreteria  tecnica
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 62. 
  7. Il Comitato promotore informa il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale  e  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo degli interventi e delle
iniziative in corso, al fine di promuovere, valorizzare e  diffondere
all'estero la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 226 del 2017. 
  8. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi  generali  del
Comitato scientifico e dell'istruttoria svolta, individua i  soggetti
attuatori degli interventi e delle iniziative di cui  all'articolo  2
della legge n. 226 del 2017, da realizzare avvalendosi del contributo
straordinario di cui all'articolo 4 della legge n. 226 del 2017. 
  9. Il Comitato promotore provvede alla  realizzazione  di  un  sito
internet   istituzionale,   anche   avvalendosi   delle   piattaforme
informatiche  esistenti,  a  garanzia  e  tutela  di  trasparenza   e
pubblicita' delle proprie attivita' e  dei  relativi  atti  anche  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 226
del 2017. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri» e' il seguente: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Il testo dell'articolo 34, comma 2-ter,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia» e' il seguente: 
              «Art.  34  .  (L)  Interventi  eseguiti   in   parziale
          difformita' dal permesso di costruire  (legge  28  febbraio
          1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, articoli 107 e 109) 
              1. Gli interventi e le  opere  realizzati  in  parziale
          difformita'  dal  permesso  di  costruire  sono  rimossi  o
          demoliti a cura e spese dei responsabili  dell'abuso  entro
          il termine congruo fissato  dalla  relativa  ordinanza  del
          dirigente o del  responsabile  dell'ufficio.  Decorso  tale
          termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese
          dei medesimi responsabili dell'abuso. 
              2.  Quando  la  demolizione  non  puo'  avvenire  senza
          pregiudizio  della  parte  eseguita  in   conformita',   il
          dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio  applica   una
          sanzione pari al doppio del costo di produzione,  stabilito
          in base alla legge 27 luglio  1978,  n.  392,  della  parte
          dell'opera  realizzata  in  difformita'  dal  permesso   di
          costruire, se ad uso residenziale, e  pari  al  doppio  del
          valore  venale,  determinato  a  cura  della  agenzia   del
          territorio, per le opere adibite ad usi diversi  da  quello
          residenziale. 
              2-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
          23,  comma  01,  eseguiti  in  parziale  difformita'  dalla
          segnalazione certificata di inizio attivita'. 
              2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
          non si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in
          presenza di violazioni di altezza,  distacchi,  cubatura  o
          superficie coperta che  non  eccedano  per  singola  unita'
          immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.». 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 49 e 50, della  legge
          6 novembre 2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione»  e'  il
          seguente: 
              «Art.  1.  Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione. 
              (Omissis). 
              49. Ai fini della prevenzione  e  del  contrasto  della
          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di
          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi
          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'
          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli
          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di
          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,
          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,
          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di
          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di
          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi
          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
          imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
              50. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  49  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata
          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
          del libro secondo del codice penale; 
                b)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un
          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi
          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che
          conferisce l'incarico; 
                c) disciplinare i criteri di conferimento  nonche'  i
          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai
          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo
          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al
          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo
          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I
          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e
          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di
          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al
          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta
          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,
          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che
          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,
          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
                d)  comprendere  tra  gli  incarichi  oggetto   della
          disciplina: 
                  1) gli incarichi amministrativi di vertice, nonche'
          gli incarichi  dirigenziali,  anche  conferiti  a  soggetti
          estranei alle  pubbliche  amministrazioni,  che  comportano
          l'esercizio  in   via   esclusiva   delle   competenze   di
          amministrazione e gestione; 
                  2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
          amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere; 
                  3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici
          e  di  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo
          pubblico; 
                e) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo
          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di
          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o
          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito
          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'
          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono
          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte
          dell'amministrazione; 
                f) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e
          l'esercizio  di   cariche   negli   organi   di   indirizzo
          politico.». 
              - Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo  30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche» e' il seguente: 
              «Art. 54. Codice di comportamento 
              1. Il Governo definisce un codice di comportamento  dei
          dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  al  fine  di
          assicurare la qualita'  dei  servizi,  la  prevenzione  dei
          fenomeni   di   corruzione,   il   rispetto   dei    doveri
          costituzionali  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'   e
          servizio esclusivo alla cura  dell'interesse  pubblico.  Il
          codice contiene una specifica sezione  dedicata  ai  doveri
          dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle   funzioni
          attribuite, e  comunque  prevede  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi
          titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione
          con l'espletamento delle proprie  funzioni  o  dei  compiti
          affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di  modico
          valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 
              2. Il codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive
          all'atto dell'assunzione. 
              3. La violazione dei doveri  contenuti  nel  codice  di
          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del
          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di
          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'
          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,
          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse
          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,
          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui
          all'articolo 55-quater, comma 1. 
              4. Per ciascuna magistratura e per  l'Avvocatura  dello
          Stato, gli organi delle associazioni di categoria  adottano
          un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla
          magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice  e'
          adottato dall'organo di autogoverno. 
              5. Ciascuna  pubblica  amministrazione  definisce,  con
          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere
          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di
          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.
          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)
          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per
          singoli settori o tipologie di amministrazione 
              6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente
          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna
          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici
          di disciplina. 
              7. Le pubbliche amministrazioni verificano  annualmente
          lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
          di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
          applicazione degli stessi.». 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 815, 816 e 817, della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»  e'  il
          seguente: 
              "815. Le somme relative al contributo straordinario  di
          cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre  2017,  n.  226,
          iscritte in bilancio nell'anno  2018  e  non  impegnate  al
          termine del medesimo esercizio, possono esserlo  in  quello
          successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno  e
          di indebitamento netto, pari  a  700.000  euro  per  l'anno
          2019,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              816. All'articolo 3 della legge 29  dicembre  2017,  n.
          226, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2018»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»; 
                b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2018»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 
              817. All'articolo 2, comma 1, alinea,  della  legge  29
          dicembre 2017, n.  226,  le  parole:  «2017  e  2018»  sono
          sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».". 
              - Il testo dell'articolo  3  della  legge  29  dicembre
          2017, n. 226, recante  «Istituzione  dell'anno  ovidiano  e
          celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla  morte
          di Ovidio» e' il seguente: 
              «Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane 
              1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e'  istituito
          il  Comitato  promotore  delle  celebrazioni  ovidiane,  di
          seguito denominato  «Comitato  promotore»,  presieduto  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
          Il Comitato promotore e' composto dal Ministro dei  beni  e
          delle attivita' culturali e  del  turismo  e  dal  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  o  da
          loro delegati, dal presidente della  regione  Abruzzo,  dal
          sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio
          di  amministrazione  della  DMC   (Destination   Management
          Company) - Terre d'amore in Abruzzo e da  tre  personalita'
          di chiara fama della cultura e letteratura latina,  esperti
          della vita e delle opere di Ovidio,  nominati  con  decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              2.  Il  Comitato  promotore   promuove,   valorizza   e
          diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della  vita
          e dell'opera  di  Ovidio  mediante  le  iniziative  di  cui
          all'articolo 2, da realizzare  avvalendosi  del  contributo
          straordinario di cui all'articolo 4. 
              3. Il Comitato promotore rimane  in  carica  fino  alla
          data  del  31  dicembre  2019.  Entro  la  predetta   data,
          trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
          dell'invio alle  Camere,  una  relazione  conclusiva  sulle
          iniziative    realizzate    unitamente    al     rendiconto
          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 
              4.  Il  Comitato  promotore  costituisce  un   Comitato
          scientifico, composto da non piu' di dieci personalita'  di
          chiara fama  della  cultura  e  della  letteratura  latina,
          esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli
          indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2.
          Sono componenti di diritto del Comitato scientifico  i  tre
          esperti nominati ai sensi del  comma  1,  tra  i  quali  il
          Comitato stesso elegge il proprio coordinatore. 
              5. Il Comitato promotore, sulla  base  degli  indirizzi
          del  Comitato  scientifico,  redige  un   programma   delle
          attivita', ne monitora l'attuazione e individua i  soggetti
          attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e  tutela
          di  trasparenza  e  pubblicita',  il   Comitato   promotore
          provvede altresi', entro il 31 dicembre 2019, a  pubblicare
          nel  proprio  sito  internet  istituzionale  la   relazione
          conclusiva,  insieme  con  gli   atti   e   il   rendiconto
          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 
              6. Ai  componenti  dei  Comitati  di  cui  al  presente
          articolo  non  sono  riconosciuti  compensi  o  gettoni  di
          presenza   comunque   denominati.   Eventuali   costi    di
          funzionamento  dei  Comitati,  inclusi  eventuali  rimborsi
          delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico
          del contributo straordinario di cui all'articolo 4. 
              7.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' istituito  un  Comitato
          di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di eta'  inferiore
          a venticinque  anni,  denominato  «Comitato  dei  cinquanta
          ovidiani», selezionati con un  apposito  bando  da  emanare
          entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge    dal     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta
          ovidiani formula proposte al Comitato promotore  ed  elegge
          al proprio interno tre rappresentanti  che  partecipano  ai
          lavori del Comitato promotore senza  diritto  di  voto.  Il
          Comitato  promotore  puo'  autorizzare  la  concessione  ai
          componenti del Comitato dei  cinquanta  ovidiani  di  buoni
          studio per particolari iniziative volte all'approfondimento
          degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio,  a  valere  sul
          contributo straordinario di cui all'articolo 4.». 
              - Il  testo  dell'articolo  2  della  citata  legge  29
          dicembre 2017, n. 226, e' il seguente: 
              «Art. 2. Interventi 
              1. Lo Stato riconosce  meritevoli  di  finanziamento  i
          progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione  della
          conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati  alla
          figura di Ovidio, da realizzare negli  anni  2017,  2018  e
          2019, attraverso i seguenti interventi: 
                a)  sostegno,  anche  in  collaborazione   con   enti
          pubblici e privati, alle  attivita'  didattico-formative  e
          culturali, con particolare  riguardo  allo  sviluppo  delle
          iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in  Italia  e
          all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera; 
                b)  recupero,  restauro  e  riordino  del   materiale
          storico e artistico ovidiano,  con  l'individuazione  nella
          citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare  il  «Museo
          Ovidio», per  la  collocazione  e  fruizione  del  suddetto
          materiale; 
                c) recupero edilizio e  riorganizzazione  dei  luoghi
          legati alla sua vita e alla sua opera,  situati  sia  nella
          citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso
          interventi di potenziamento delle strutture esistenti.  Gli
          interventi di  recupero  edilizio  e  riorganizzazione  dei
          luoghi possono comportare  minimi  aumenti  di  volumetria,
          soltanto  ove   essi   risultino   strettamente   necessari
          all'adeguamento  delle  strutture.  A  tali  iniziative  e'
          destinata una quota non  inferiore  al  20  per  cento  del
          contributo straordinario di cui all'articolo 4; 
                d) costituzione  di  un  Parco  letterario  ovidiano,
          quale itinerario turistico-culturale; 
                e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale  tra
          la citta' di Sulmona e la citta'  di  Roma,  luogo  in  cui
          soggiorno'  a  lungo,  e   prosecuzione   del   gemellaggio
          esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,
          in Romania, luogo del suo esilio; 
                f) promozione  della  ricerca  in  materia  di  studi
          ovidiani, anche attraverso la  pubblicazione  di  materiali
          inediti e la  previsione  di  borse  di  studio  rivolte  a
          studenti universitari e delle scuole secondarie di  secondo
          grado; 
                g) realizzazione di ogni altra iniziativa  utile  per
          il conseguimento delle finalita' della presente legge.». 
              - Il  testo  dell'articolo  4  della  citata  legge  29
          dicembre 2017, n. 226, e' il seguente: 
              «Art. 4. Contributo straordinario 
              1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla
          morte di Ovidio, di cui alla presente legge, e'  attribuito
          al  Comitato  promotore  un  contributo  straordinario   di
          350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A  valere
          sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore
          provvede altresi' alla realizzazione  di  un  proprio  sito
          internet istituzionale.».