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LEGGE 29 dicembre 2017, n. 226

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. (18G00016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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Testo in vigore dal:  31-12-2020
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Art. 2

Interventi
1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017,
((2018, 2019, 2020 e 2021))
, attraverso i seguenti interventi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;
c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;
f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.