DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34 (L) 
  Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di 
                               costruire 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti  a  cura  e  spese  dei
responsabili  dell'abuso  entro  il  termine  congruo  fissato  dalla
relativa ordinanza del dirigente  o  del  responsabile  dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del  comune  e  a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
  2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio  della
parte  eseguita  in  conformita',  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio applica  una  sanzione  pari  al  doppio  del  costo  di
produzione, stabilito in base alla legge  27  luglio  1978,  n.  392,
della parte dell'opera realizzata  in  difformita'  dal  permesso  di
costruire, se ad uso  residenziale,  e  pari  al  doppio  del  valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale. 
  2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in
parziale  difformita'  dalla  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita'. 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).