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LEGGE 29 dicembre 2017, n. 226

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. (18G00016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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Testo in vigore dal:  31-12-2020
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Art. 3

Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del
((31 dicembre 2021))
. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato stesso elegge il proprio coordinatore.
5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il
((31 dicembre 2021))
, a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati.
Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di voto.
Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 4.