stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 agosto 2018, n. 99

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (18G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 21-8-2018
al: 30-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Istituzione, compiti  e  poteri  della  Commissione  parlamentare  di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
                     criminali, anche straniere 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per
la durata della XVIII legislatura, una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
criminali,  anche  straniere  in  quanto  operanti   nel   territorio
nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione  ha  i
seguenti compiti: 
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della  legge  17
ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonche'  degli
indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e  alle
altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di
carattere normativo  o  amministrativo  che  ritenga  necessarie  per
rafforzarne l'efficacia; 
    b) verificare l'attuazione delle disposizioni  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29  marzo  1993,  n.  119,
della legge 13 febbraio 2001,  n.  45,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004,  n.  161,  e  della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone  che  collaborano
con la giustizia e le persone che prestano  testimonianza,  indicando
le iniziative di carattere normativo  o  amministrativo  che  ritenga
necessarie per rafforzarne l'efficacia; 
    c) verificare l'attuazione  e  l'adeguatezza  delle  disposizioni
della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23  febbraio  1999,  n.
44, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  della  legge  27
gennaio 2012,  n.  3,  e  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60,  in  materia  di
tutela delle vittime di estorsione e di  usura,  indicando  eventuali
iniziative  di  carattere  normativo  o  amministrativo  che  ritenga
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa  dello
Stato, delle regioni e degli enti locali; 
    d) verificare l'attuazione e  l'adeguatezza  della  normativa  in
materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie,  indicando
eventuali iniziative di  carattere  normativo  o  amministrativo  che
ritenga necessarie; 
    e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui  alla  legge
23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione  del  regime
carcerario previsto dagli articoli 4-bis  e  41-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate  per  delitti
di  tipo  mafioso,  anche  con   riguardo   al   monitoraggio   delle
scarcerazioni; 
    f)  acquisire  informazioni  sull'organizzazione   degli   uffici
giudiziari e delle  strutture  investigative  competenti  in  materia
nonche' sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono; 
    g) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente azione dei pubblici poteri, indicando  le  iniziative  di
carattere normativo o amministrativo ritenute opportune  per  rendere
piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni  e
degli  enti  locali  e  piu'  adeguate   le   intese   internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza  e
la cooperazione giudiziaria, anche al fine di  costruire  uno  spazio
giuridico antimafia al livello dell'Unione europea  e  di  promuovere
accordi in sede internazionale; 
    h) verificare  l'adeguatezza  e  la  congruita'  della  normativa
vigente e della sua attuazione in materia di  sistemi  informativi  e
banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di  polizia
ai  fini  della  prevenzione  e  del  contrasto  della   criminalita'
organizzata di tipo mafioso; 
    i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo  alla
sua articolazione nel territorio e negli organi  amministrativi,  con
particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti  e  delle
candidature per le assemblee elettive, in relazione anche  al  codice
di autoregolamentazione  sulla  formazione  delle  liste  elettorali,
proposto dalla Commissione parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni  criminali,  anche  straniere,
istituita dalla legge  19  luglio  2013,  n.  87,  con  la  relazione
approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo  alle  sue
manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti  storici,
hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; 
    l) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  approfondendo,  a
questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche,  sociali
e  culturali  delle  aree  di   origine   e   di   espansione   delle
organizzazioni criminali, con particolare riguardo: 
      1) alle  modalita'  di  azione  delle  associazioni  mafiose  e
similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite; 
      2)  agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle   regioni
diverse  da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e   comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; 
      3) all'infiltrazione all'interno di associazioni  massoniche  o
comunque di carattere segreto o riservato; 
      4) ai processi di  internazionalizzazione  e  cooperazione  con
altre organizzazioni criminali finalizzati  alla  gestione  di  nuove
forme  di  attivita'  illecite  contro  la  persona,  l'ambiente,   i
patrimoni, i diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello
Stato, anche con riferimento al traffico internazionale  di  sostanze
stupefacenti e di armi,  alla  promozione  e  allo  sfruttamento  dei
flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte; 
    m)  valutare  la  penetrazione  nel  territorio  nazionale  e  le
modalita' operative delle mafie straniere e autoctone  tenendo  conto
delle specificita' di ciascuna struttura mafiosa  e  individuare,  se
necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto; 
    n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e
sulle modalita' di investimento e riciclaggio dei proventi  derivanti
dalle  attivita'  delle  organizzazioni  criminali  e  accertare   le
modalita' di difesa dai condizionamenti  mafiosi  del  sistema  degli
appalti  e  dei  contratti  pubblici  disciplinato  dal  codice   dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, e della realizzazione delle opere pubbliche; 
    o) verificare l'impatto negativo, sotto  i  profili  economico  e
sociale, delle attivita' delle associazioni mafiose  o  similari  sul
sistema produttivo,  con  particolare  riguardo  all'alterazione  dei
principi di liberta' dell'iniziativa privata, di  libera  concorrenza
nel  mercato,  di  liberta'  di  accesso  al  sistema  creditizio   e
finanziario  e  di  trasparenza  della  spesa  pubblica   dell'Unione
europea, dello Stato e delle regioni destinata  allo  sviluppo,  alla
crescita e al sistema delle imprese; 
    p) programmare un'attivita' volta  a  monitorare  e  valutare  il
rapporto tra le mafie e l'informazione, con  particolare  riferimento
alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o  l'intimidazione
nei  confronti  dei  giornalisti,  nonche'  alle  conseguenze   sulla
qualita'  complessiva   dell'informazione,   e   indicare   eventuali
iniziative  che  ritenga  opportune  per  adeguare  la  normativa  in
materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento
alla tutela  dovuta  ai  giornalisti  e  al  loro  diritto-dovere  di
informare, anche al fine  di  favorire  l'emersione  del  lavoro  non
contrattualizzato  e  di  contrastare   normativamente   le   querele
temerarie; 
    q)  valutare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per   la
prevenzione e il contrasto delle varie  forme  di  accumulazione  dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro  o
altre utilita' che rappresentino il provento  delle  attivita'  della
criminalita'  organizzata  mafiosa  o   similare,   con   particolare
attenzione alle intermediazioni  finanziarie,  alle  reti  d'impresa,
all'intestazione fittizia di beni e societa' collegate ad esse  e  al
sistema lecito e illecito del gioco e  delle  scommesse,  verificando
l'adeguatezza   delle   strutture   e   l'efficacia   delle    prassi
amministrative, e indicare le iniziative  di  carattere  normativo  o
amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle  intese
internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; 
    r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e
sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piu'
efficaci; 
    s)  verificare  l'adeguatezza  delle  strutture   preposte   alla
prevenzione  e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'   al
controllo del territorio  e  curare  i  rapporti  con  gli  organismi
istituiti a  livello  regionale  e  locale  per  il  contrasto  delle
attivita' delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine  di
approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate; 
    t)  esaminare  la  natura  e  le  caratteristiche  storiche   del
movimento civile antimafia  e  monitorare  l'attivita'  svolta  dalle
associazioni di carattere nazionale  o  locale  che  operano  per  il
contrasto delle attivita'  delle  organizzazioni  criminali  di  tipo
mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei
compiti di cui alla presente lettera la  Commissione  puo'  procedere
alla mappatura  delle  principali  iniziative  e  pratiche  educative
realizzate dalla societa' civile e dalle  associazioni  attive  nella
diffusione della cultura antimafia e nel contrasto  delle  mafie,  al
fine di definire nuove e piu' efficaci strategie  da  attuare,  anche
attraverso forme di integrazione, in tale ambito; 
    u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti  locali,  con  particolare  riguardo
alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere
normativo  o  amministrativo  ritenute  idonee  a   prevenire   e   a
contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente  lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli
amministratori locali; 
    v) esaminare la possibilita' di impiegare  istituti  e  strumenti
previsti dalla normativa per la lotta contro il  terrorismo  ai  fini
del contrasto delle mafie, indicando  eventuali  iniziative  ritenute
utili a questo fine; 
    z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 
  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti  alla  liberta'
personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo
133 del codice di procedura penale. 
  3. Ai fini dell'applicazione  del  codice  di  autoregolamentazione
sulla formazione  delle  liste  elettorali  richiamato  al  comma  1,
lettera i), la Commissione puo' richiedere al  procuratore  nazionale
antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni,
non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e  nelle
banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis,  del  codice  di
procedura penale. 
  4. La Commissione  puo'  promuovere  la  realizzazione  e  valutare
l'efficacia delle iniziative per la  sensibilizzazione  del  pubblico
sul valore storico, istituzionale e sociale  della  lotta  contro  le
mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche  in  relazione
all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo  scopo  di
creare e  valorizzare  percorsi  specifici  all'interno  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto  disposto
dall'articolo  6,   la   Commissione   puo'   promuovere   forme   di
comunicazione e divulgazione circa gli esiti e  le  risultanze  delle
attivita' svolte ai sensi del  comma  1,  lettera  t),  del  presente
articolo. 
  5. I compiti previsti dal presente articolo  sono  attribuiti  alla
Commissione anche con riferimento alle altre  associazioni  criminali
comunque denominate, alle mafie straniere o di natura  transnazionale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti
i raggruppamenti criminali che  abbiano  le  caratteristiche  di  cui
all'articolo 416-bis del  codice  penale  o  che  siano  comunque  di
estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  La  legge  13   settembre   1982,   n.   646,   reca
          «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi   27
          dicembre 1956, n. 1423, 10  febbraio  1962,  n.  57,  e  31
          maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di  una   commissione
          parlamentare sul fenomeno della  mafia»  ed  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          reca: «Codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136» ed  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
          settembre 2011. 
              - La legge 17 ottobre 2017, n. 161, reca: «Modifiche al
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  al
          codice penale e alle norme di attuazione, di  coordinamento
          e transitorie  del  codice  di  procedura  penale  e  altre
          disposizioni. Delega al Governo per la  tutela  del  lavoro
          nelle aziende sequestrate e confiscate» ed pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017. 
              - Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,  reca:
          «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia» ed  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991. 
              - Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n.  119,  reca:
          «Disciplina  del  cambiamento  delle  generalita'  per   la
          protezione di coloro che collaborano con la  giustizia»  ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24  aprile
          1993. 
              - La legge 13 febbraio 2001,  n.  45,  reca:  «Modifica
          della  disciplina  della  protezione  e   del   trattamento
          sanzionatorio di coloro che collaborano  con  la  giustizia
          nonche' disposizioni a favore delle  persone  che  prestano
          testimonianza» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          58 del 10 marzo 2001. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile  2004,
          n. 161,  reca:  «Regolamento  ministeriale  concernente  le
          speciali misure di protezione previste per i  collaboratori
          di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art.  17-bis  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto
          dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001,  n.  45»  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147  del  25  giugno
          2004. 
              - La legge 11 gennaio 2018, n. 6,  reca:  «Disposizioni
          per  la  protezione  dei  testimoni  di  giustizia»  ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30  del  6  febbraio
          2018. 
              - La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in
          materia  di  usura»  ed  e'  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1996. 
              - La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni
          concernenti il Fondo di solidarieta' per le  vittime  delle
          richieste estorsive e dell'usura» ed  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999. 
              -  Il  decreto-legge  29   dicembre   2010,   n.   225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  reca:  «Proroga  di  termini  previsti   da
          disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
          tributaria e di sostegno alle imprese e alle  famiglie»  ed
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011. 
              - La legge 27 gennaio 2012, n. 3,  reca:  «Disposizioni
          in  materia  di  usura  e   di   estorsione,   nonche'   di
          composizione delle crisi  da  sovra  indebitamento»  ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24  del  30  gennaio
          2012. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          febbraio  2014,  n.  60,  reca:  «Regolamento  recante   la
          disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive  e  dell'usura,  a  norma  dell'art.   2,   comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10» ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          83 del 9 aprile 2014. 
              - La legge 23 dicembre 2002, n.  279,  reca:  «Modifica
          degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26  luglio  1975,
          n. 354, in materia  di  trattamento  penitenziario»  ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  dicembre  2002,  n.
          300. 
              - Il testo degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione delle misure privative e  limitative  della
          liberta'), e' il seguente: 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati collaborino con la giustizia  a  norma  dell'art.
          58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
          di  terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione
          dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
          violenza, delitti di cui agli articoli  416-bis  e  416-ter
          del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste,
          delitti di cui agli articoli  600,  600-bis,  primo  comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e  630
          del codice penale, all'art. 12, commi  1  e  3,  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni,  all'art.  291-quater  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi
          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in
          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,
          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi
          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta
          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze attenuanti previste dall'art.  62,  numero  6),
          anche qualora il risarcimento del danno sia  avvenuto  dopo
          la sentenza di condanna,  dall'art.  114  ovvero  dall'art.
          116, secondo comma, del codice penale. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'art. 291-ter del citato testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,
          all'art. 73 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,   limitatamente   alle   ipotesi
          aggravate ai sensi dell'art.  80,  comma  2,  del  medesimo
          testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del  codice
          penale,  realizzato  allo  scopo  di   commettere   delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'art. 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,  capo
          III,  sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli   articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-ter,   600-quater,   600-quinquies,
          609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e
          609-undecies  del  codice  penale  solo  sulla   base   dei
          risultati dell'osservazione scientifica della  personalita'
          condotta collegialmente per almeno un  anno  anche  con  la
          partecipazione  degli  esperti  di  cui  al  quarto   comma
          dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni  di  cui
          al periodo precedente si applicano  in  ordine  al  delitto
          previsto dall'art. 609-bis  del  codice  penale  salvo  che
          risulti applicata la circostanza  attenuante  dallo  stesso
          contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,  anche  se
          relativo  al  materiale  pornografico   di   cui   all'art.
          600-quater.1, 600-quinquies,  609-quater,  609-quinquies  e
          609-undecies  del  codice  penale,  nonche'  agli  articoli
          609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in
          danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o
          il   tribunale   di   sorveglianza   valuta   la   positiva
          partecipazione al programma di riabilitazione specifica  di
          cui all'art. 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. 
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o  il  tribunale
          di sorveglianza decide acquisite  dettagliate  informazioni
          dal questore. In ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi
          trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati  per  delitti  dolosi   quando   il   Procuratore
          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  il  Procuratore
          distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          competente  in  relazione  al   luogo   di   detenzione   o
          internamento,   l'attualita'   di   collegamenti   con   la
          criminalita' organizzata. In tal caso  si  prescinde  dalle
          procedure previste dai commi 2 e 3.». 
              «Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). -  1.  In  casi
          eccezionali di rivolta  o  di  altre  gravi  situazioni  di
          emergenza, il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta'  di
          sospendere nell'istituto interessato o  in  parte  di  esso
          l'applicazione delle  normali  regole  di  trattamento  dei
          detenuti e degli  internati.  La  sospensione  deve  essere
          motivata dalla necessita' di  ripristinare  l'ordine  e  la
          sicurezza  e  ha  la  durata  strettamente  necessaria   al
          conseguimento del fine suddetto. 
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza  pubblica,  anche  a   richiesta   del   Ministro
          dell'interno, il Ministro della giustizia  ha  altresi'  la
          facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei  confronti
          dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui  al
          primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o comunque per un
          delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni
          o al fine di agevolare l'associazione di tipo  mafioso,  in
          relazione ai quali vi siano elementi tali da  far  ritenere
          la  sussistenza   di   collegamenti   con   un'associazione
          criminale, terroristica o  eversiva,  l'applicazione  delle
          regole di  trattamento  e  degli  istituti  previsti  dalla
          presente legge che possano porsi in concreto contrasto  con
          le esigenze  di  ordine  e  di  sicurezza.  La  sospensione
          comporta le restrizioni necessarie per  il  soddisfacimento
          delle predette esigenze e per impedire i  collegamenti  con
          l'associazione di cui al periodo  precedente.  In  caso  di
          unificazione di pene concorrenti o di concorrenza  di  piu'
          titoli di custodia cautelare, la  sospensione  puo'  essere
          disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena  o
          di misura cautelare relativa ai delitti indicati  nell'art.
          4-bis. 
              2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2  e'
          adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          anche  su  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'ufficio del pubblico ministero che procede alle  indagini
          preliminari ovvero quello presso il  giudice  procedente  e
          acquisita ogni  altra  necessaria  informazione  presso  la
          Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli  organi
          di polizia centrali e quelli specializzati  nell'azione  di
          contrasto alla  criminalita'  organizzata,  terroristica  o
          eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze.   Il
          provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed  e'
          prorogabile nelle  stesse  forme  per  successivi  periodi,
          ciascuno pari a due anni. La  proroga  e'  disposta  quando
          risulta che la  capacita'  di  mantenere  collegamenti  con
          l'associazione criminale, terroristica o  eversiva  non  e'
          venuta meno, tenuto conto anche  del  profilo  criminale  e
          della   posizione   rivestita   dal   soggetto   in    seno
          all'associazione,   della   perdurante   operativita'   del
          sodalizio  criminale,   della   sopravvenienza   di   nuove
          incriminazioni non precedentemente  valutate,  degli  esiti
          del trattamento penitenziario e  del  tenore  di  vita  dei
          familiari del sottoposto. Il mero  decorso  del  tempo  non
          costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
          la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
          o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. 
              2-ter. 
              2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di
          detenzione devono essere ristretti all'interno di  istituti
          a loro esclusivamente dedicati,  collocati  preferibilmente
          in aree insulari, ovvero comunque  all'interno  di  sezioni
          speciali e logisticamente separate dal resto  dell'istituto
          e  custoditi  da  reparti   specializzati   della   polizia
          penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 prevede: 
                a) l'adozione di misure di elevata sicurezza  interna
          ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita'  di
          prevenire  contatti  con  l'organizzazione   criminale   di
          appartenenza  o  di  attuale  riferimento,  contrasti   con
          elementi di organizzazioni  contrapposte,  interazione  con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
                b) la determinazione dei colloqui nel numero  di  uno
          al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed  in
          locali attrezzati in  modo  da  impedire  il  passaggio  di
          oggetti. Sono vietati i colloqui con  persone  diverse  dai
          familiari e conviventi, salvo casi eccezionali  determinati
          volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito  nel  secondo  comma  dell'art.  11.  I  colloqui
          vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
          previa motivata autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
          competente ai sensi del medesimo  secondo  comma  dell'art.
          11; solo per coloro che non effettuano colloqui puo' essere
          autorizzato,  con  provvedimento  motivato  del   direttore
          dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla  pronuncia
          della sentenza di primo grado,  dall'autorita'  giudiziaria
          competente ai sensi di quanto stabilito nel  secondo  comma
          dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione,
          un  colloquio  telefonico  mensile  con   i   familiari   e
          conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
          comunque,  a  registrazione.  I  colloqui   sono   comunque
          videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non
          si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra'
          effettuarsi,  fino  ad  un  massimo  di  tre   volte   alla
          settimana, una  telefonata  o  un  colloquio  della  stessa
          durata di quelli previsti con i familiari; 
                c) la limitazione  delle  somme,  dei  beni  e  degli
          oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; 
                d) l'esclusione dalle rappresentanze dei  detenuti  e
          degli internati; 
                e)  la  sottoposizione  a  visto  di  censura   della
          corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento  o
          con autorita' europee  o  nazionali  aventi  competenza  in
          materia di giustizia; 
                f) la limitazione della  permanenza  all'aperto,  che
          non puo' svolgersi in gruppi superiori a  quattro  persone,
          ad una durata non superiore  a  due  ore  al  giorno  fermo
          restando il limite minimo di cui al primo  comma  dell'art.
          10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure  di
          sicurezza,  anche   attraverso   accorgimenti   di   natura
          logistica sui locali di detenzione, volte a  garantire  che
          sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
          detenuti  appartenenti  a  diversi  gruppi  di  socialita',
          scambiare oggetti e cuocere cibi. 
              2-quinquies. Il detenuto o  l'internato  nei  confronti
          del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione  del
          regime di cui al comma  2,  ovvero  il  difensore,  possono
          proporre reclamo avverso il  procedimento  applicativo.  Il
          reclamo e' presentato nel termine  di  venti  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e su di esso e'  competente
          a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
          non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
              2-sexies.  Il  tribunale,  entro   dieci   giorni   dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei   presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento.
          All'udienza  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere altresi' svolte da  un  rappresentante  dell'ufficio
          del procuratore della Repubblica di cui al  comma  2-bis  o
          del procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo.  Il
          procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,   il
          procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore  generale
          presso la corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il
          difensore possono proporre, entro dieci  giorni  dalla  sua
          comunicazione, ricorso per cassazione  avverso  l'ordinanza
          del tribunale per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non
          sospende l'esecuzione del  provvedimento  ed  e'  trasmesso
          senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
          accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda  disporre
          un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,  tenendo
          conto  della  decisione  del  tribunale  di   sorveglianza,
          evidenziare elementi  nuovi  o  non  valutati  in  sede  di
          reclamo. 
              2-septies.  Per  la  partecipazione  del   detenuto   o
          dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni  di
          cui  all'art.  146-bis  delle  norme  di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». 
              - La legge 19 luglio 2013, n. 87, reca: «Istituzione di
          una Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno
          delle mafie e sulle  altre  associazioni  criminali,  anche
          straniere» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175
          del 27 luglio 2013. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  reca:
          «Codice  dei  contratti  pubblici»  ed  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del  19
          aprile 2016. 
              - Il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
              «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre  persone).
          - 1. Se il testimone,  il  perito,  la  persona  sottoposta
          all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente
          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate,
          regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un
          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la
          mancata comparizione ha dato causa. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132». 
              - Il testo dell'art. 117 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
              «Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni
          da  parte  del  pubblico  ministero).  -  1.  Fermo  quanto
          disposto  dall'art.  371,  quando  e'  necessario  per   il
          compimento delle proprie indagini,  il  pubblico  ministero
          puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente,  anche
          in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti
          relativi  ad  altri  procedimenti  penali  e   informazioni
          scritte sul loro contenuto.  L'autorita'  giudiziaria  puo'
          trasmettere le copie e le  informazioni  anche  di  propria
          iniziativa. 
              2. L'autorita' giudiziaria  provvede  senza  ritardo  e
          puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. 
              2-bis.   Il   procuratore   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo,   nell'ambito   delle   funzioni   previste
          dall'art. 371-bis  accede  al  registro  delle  notizie  di
          reato, al registro di cui  all'art.  81  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  nonche'  a
          tutti gli altri registri relativi al procedimento penale  e
          al  procedimento  per  l'applicazione   delle   misure   di
          prevenzione.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo  accede,  altresi',  alle  banche  di   dati
          logiche dedicate alle  procure  distrettuali  e  realizzate
          nell'ambito della banca di dati condivisa  della  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo». 
              - La legge 8 marzo  2017,  n.  20,  reca:  «Istituzione
          della "Giornata nazionale della memoria e  dell'impegno  in
          ricordo delle vittime delle mafie"» ed e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2017. 
              - L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146  (Ratifica
          ed esecuzione della  Convenzione  e  dei  protocolli  delle
          Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
          adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed  il
          31 maggio 2001) e' il seguente: 
              «Art. 3 (Definizione di reato transnazionale). - 1.  Ai
          fini della presente legge si considera reato transnazionale
          il reato punito con la pena della reclusione non  inferiore
          nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo
          criminale organizzato, nonche': 
                a) sia commesso in piu' di uno Stato; 
                b) ovvero sia commesso in uno  Stato,  ma  una  parte
          sostanziale   della   sua   preparazione,   pianificazione,
          direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 
                c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in  esso  sia
          implicato un  gruppo  criminale  organizzato  impegnato  in
          attivita' criminali in piu' di uno Stato; 
                d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia  effetti
          sostanziali in un altro Stato». 
              - Il testo dell'art. 416-bis del codice  penale  e'  il
          seguente: 
              «Art.  416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          [Decadono inoltre di diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli  albi
          di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui  il
          condannato fosse titolare]. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso».