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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 dicembre 2017, n. 235

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (18G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2018
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Testo in vigore dal: 15-3-2018
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativa ai rifiuti di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), e  in  particolare  l'articolo  5,
comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, e
in particolare gli articoli 227 e 237; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» e in  particolare  l'articolo  10,
comma 3, alla stregua del quale «i consorzi di cui al comma  2  hanno
autonoma personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine di
lucro ed operano sotto la vigilanza  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, che entro 6  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo approvano lo statuto-tipo»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 28  settembre  e
del 1° dicembre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota del 15 marzo 2017; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  14
marzo 2014, n. 49, e' approvato lo statuto-tipo dei consorzi  di  cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  2. I consorzi possono  motivatamente  integrare  e  modificare  nei
propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo,  comunicandolo  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 13 dicembre 2017 
 
                                     Il Ministro dell'ambiente        
                             e della tutela del territorio e del mare 
                                             Galletti                 
 
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare,
registro n. 1, foglio n. 109 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera
          d), della direttiva  2012/19/UE  del  4  luglio  2012,  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (sui   rifiuti   di
          apparecchiature  elettriche   ed   elettroniche   -   RAEE)
          pubblicata nella G.U.C.E. 24 luglio 2012, n. L 197: 
              «Art. 5. (Raccolta differenziata). - (Omissis). 
                d) fatte salve le lettere a), b) e c),  i  produttori
          siano autorizzati  ad  organizzare  e  a  gestire  sistemi,
          individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da
          nuclei domestici, a  condizione  che  siano  conformi  agli
          obiettivi della presente direttiva; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  227  e  237  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 227. (Rifiuti elettrici ed  elettronici,  rifiuti
          di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso
          e prodotti contenenti  amianto).  -  1.  Restano  ferme  le
          disposizioni speciali,  nazionali  e  comunitarie  relative
          alle altre tipologie di rifiuti, ed in  particolare  quelle
          riguardanti: 
                a)  rifiuti  elettrici  ed   elettronici:   direttiva
          2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE  e
          relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio  2005,
          n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore  delle
          singole disposizioni del citato provvedimento,  nelle  more
          dell'entrata in vigore di tali  disposizioni,  continua  ad
          applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                b) rifiuti sanitari:  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; 
                c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e  decreto
          legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  ferma  restando  la
          ripartizione  degli  oneri,  a   carico   degli   operatori
          economici, per il ritiro e trattamento  dei  veicoli  fuori
          uso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma
          4, della citata direttiva 2000/53/CE; 
                d)  recupero  dei  rifiuti  dei   beni   e   prodotti
          contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n.
          248; 
                d-bis) rifiuti  di  pile  e  accumulatori:  direttiva
          2006/66/ CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20
          novembre 2008, n. 188.» 
              «Art. 237. (Criteri direttivi dei sistemi di gestione).
          - 1. I sistemi di gestione adottati devono, in  ogni  caso,
          essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori  e
          concepiti  in  modo   da   assicurare   il   principio   di
          trasparenza, di non  discriminazione,  di  non  distorsione
          della  concorrenza,  di  libera  circolazione  nonche'   il
          massimo rendimento possibile.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  3,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione  della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, S.O. 
              «Art. 10. (I sistemi collettivi). - (Omissis). 
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 10. (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che
          non  adempiono  ai  propri  obblighi  mediante  un  sistema
          individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
          partecipare  ai  sistemi  collettivi  i   distributori,   i
          raccoglitori,  i   trasportatori,   i   riciclatori   e   i
          recuperatori, previo  accordo  con  i  produttori  di  AEE.
          L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti  non
          puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da  un
          consorzio per l'adesione ad  un  altro,  nel  rispetto  del
          principio di libera concorrenza. 
              2. I  sistemi  collettivi  sono  organizzati  in  forma
          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          dal presente decreto legislativo. 
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
              4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il  ritiro
          di RAEE  dai  centri  comunali  di  raccolta  su  tutto  il
          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di
          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma
          scritta a pena di nullita'. 
              4-bis.   Ciascun   sistema   collettivo   deve,   prima
          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in
          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al
          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 
              5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione
          conformano la  loro  attivita'  ai  criteri  direttivi  dei
          sistemi di gestione di cui  all'articolo  237  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro  statuto  allo
          statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
          8. 
              5-bis.  Lo  statuto-tipo   assicura   che   i   sistemi
          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,
          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai
          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare
          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 
              6. I sistemi collettivi esistenti adeguano  il  proprio
          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello
          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
          fini dell'approvazione. 
              7.  I  sistemi   collettivi   di   nuova   costituzione
          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni
          dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
              8. Lo statuto e' approvato  nei  successivi  90  giorni
          alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi  60  giorni.  L'approvazione  dello  statuto  e'
          condizione essenziale ai fini dell'iscrizione  al  Registro
          nazionale. 
              9. I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno
          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle
          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia
          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla
          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con
          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun
          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'
          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei
          dati raccolti ai sensi del presente comma. 
              10.  I  sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire
          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli
          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.
          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle
          certificazioni ISO 9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro
          sistema equivalente di gestione della  qualita'  sottoposto
          ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
          il monitoraggio interno all'azienda. 
              10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore al 3 per cento,  in  almeno
          un raggruppamento. 
              10-ter. I sistemi collettivi  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano
          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31
          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello
          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione
          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma
          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza
          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente
          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da
          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di
          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato
          di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.».