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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 dicembre 2017, n. 235

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (18G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2018
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Testo in vigore dal:  15-3-2018

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, e in particolare gli articoli 227 e 237;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e in particolare l'articolo 10, comma 3, alla stregua del quale «i consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 28 settembre e del 1° dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2017;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è approvato lo statuto-tipo dei consorzi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I consorzi possono motivatamente integrare e modificare nei propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo, comunicandolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2017

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2017 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,

registro n. 1, foglio n. 109

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) pubblicata nella G.U.C.E. 24 luglio 2012, n. L 197:
«Art. 5. (Raccolta differenziata). - (Omissis).
d) fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 227 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 227. (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto). - 1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/ CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188.»
«Art. 237. (Criteri direttivi dei sistemi di gestione).
- 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, S.O.
«Art. 10. (I sistemi collettivi). - (Omissis).
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 10. (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.».