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DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. 228

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2018
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Testo in vigore dal: 11-2-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68,  di  attuazione
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto l'articolo  26  della  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  7  marzo  2002,  recepita  con  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2003, n. 105; 
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36; 
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Visto il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il Regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5,  della  legge  7
agosto 2015, n.  124  recante  «Deleghe  al  Governo  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n.
124 del 2015 statuisce che «entro dodici mesi dalla data  di  entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1,  il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi
e della procedura di cui al presente articolo,  uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 5 ottobre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 ottobre 2017; 
  Acquisiti  i  pareri  della   Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione,  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro della difesa,  il  Ministro  dell'interno  e  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto legislativo reca modifiche  ed  integrazioni
alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle  funzioni  di
polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  )   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
          2016. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  6,  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in  materia
          di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del  13  agosto
          2015: 
              «6. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.» 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  3  gennaio
          1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. 
              La legge 23 aprile1959, n. 189 (Ordinamento  del  corpo
          della Guardia di  finanza)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              La legge 1° aprile  1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il  decreto  del   Presidente   della   Repubblica   29
          gennaio1999,  n.  34  (Regolamento  recante  norme  per  la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della L. 27 dicembre 1997,  n.  449)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. 
              La legge 21 novembre  2000,  n.  353  (Legge-quadro  in
          materia di incendi boschivi) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale30 novembre 2000, n. 280. 
              La legge 23 marzo 2001,  n.93  (Disposizioni  in  campo
          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
          2001, n. 79. 
              Il decreto legislativo 30  marzo  2001  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Il  decreto  legislativo   19   marzo   2001,   n.   68
          (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n.
          78) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2001,
          n. 71, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma  dei
          carabinieri, del Corpo forestale  dello  Stato,  del  Corpo
          della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
          materia  di  coordinamento   delle   Forze   di   polizia),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. 
              «Art. 4 (Delega al Governo per il  riordino  del  Corpo
          della guardia di finanza). - 1. Il Governo e'  delegato  ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del  Corpo  della
          guardia di finanza  e  per  l'adeguamento,  fermo  restando
          l'articolo 1 della  legge  23  aprile  1959,  n.  189,  dei
          compiti del Corpo in relazione al riordino  della  pubblica
          amministrazione. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  previsione  dell'esercizio  delle   funzioni   di
          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
          Stato e dell'Unione europea; 
                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
                c) adeguamento dei ruoli e delle  relative  dotazioni
          organiche alle esigenze  funzionali  e  tecnico-logistiche,
          nonche'  alle  necessita'  operative  connesse   al   nuovo
          ordinamento   tributario   ed   ai   compiti   di    natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione  europea.  All'adeguamento   potra'   procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo esistenti, l'eventuale  soppressione,  la
          non alimentazione di essi  ovvero  l'istituzione  di  nuovi
          ruoli, con  eventuale  rideterminazione  delle  consistenze
          organiche del restante  personale.  Tale  revisione  potra'
          riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze,  i
          requisiti, i titoli  e  le  modalita'  di  reclutamento  ed
          avanzamento, nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed  il
          numero  delle   promozioni   annue   per   ciascun   grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere  ed   all'armonico   sviluppo   delle   carriere,
          l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per  i  Generali
          di   corpo   d'armata   e   di    divisione,    equiparando
          correlativamente anche quello del  Comandante  generale  in
          carica, nonche', solo se necessario  per  la  funzionalita'
          del servizio, innalzando i limiti di eta'  per  i  restanti
          gradi;    conseguentemente    verranno    assicurati     la
          sovraordinazione gerarchica del Comandante generale  ed  il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale; 
                d)  aggiornamento  delle  disposizioni  inerenti   ad
          attivita' incompatibili con il servizio,  nonche'  riordino
          della  normativa  relativa  ai  provvedimenti   di   stato,
          realizzando l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto  il
          personale; 
                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
          adeguarne  la  disponibilita'   alle   effettive   esigenze
          operative  ed  al  nuovo  modello  organizzativo   previsto
          dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449; 
                f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed  alta
          qualificazione, della disciplina  del  Corso  superiore  di
          polizia tributaria; 
                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il
          graduale  passaggio  dalla  vigente  normativa   a   quella
          adottata con i decreti legislativi. 
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia,  esteso  anche  alle  conseguenze   di   carattere
          finanziario, che si esprimono entro sessanta  giorni  dalla
          data di assegnazione. 
              5. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 8.» 
              La direttiva 07/03/2002, n.  2002/22/CE  Direttiva  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  relativa  al  servizio
          universale e ai diritti degli utenti in materia di  reti  e
          di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
          universale) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n.
          L 108. 
              Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento  del
          Corpo forestale dello Stato) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37. 
              Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2  della  L.  30  settembre
          2004, n. 252) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  (Riassetto
          delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
          11 della L. 29 luglio 2003, n.  229)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O. 
              Il  regolamento  Reg.  (CE)  21/06/2006,  n.   885/2006
          (Regolamento  della  commissione   recante   modalita'   di
          applicazione  del  regolamento  (CE)   n.   1290/2005   del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  il  riconoscimento  degli
          organismi pagatori e di altri organismi e  la  liquidazione
          dei conti del  FEAGA  e  del  FEASR)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171. 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              Il  regolamento  Reg.  (CE)  11/03/2014,  n.   907/2014
          (Regolamento che integra il regolamento (UE) n.  Reg.  (CE)
          11/03/2014,  n.   907/2014   regolamento   delegato   della
          commissione che integra il regolamento  (UE)  n.  1306/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          gli organismi  pagatori  e  altri  organismi,  la  gestione
          finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso
          dell'euro) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014,  n.
          L 255. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  8  della
          citata legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) con riferimento all'amministrazione centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti  conseguenti   alla   ricognizione   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e completare  l'attuazione  dell'articolo  20
          dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
          di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
          di cui al decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259;
          riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
          del  territorio  e  del  mare,  nonche'  nel  campo   della
          sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,
          conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
          Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
          di polizia, fatte salve le competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,
          n.  121,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
          e tenuto conto dei criteri di delega della presente  legge,
          in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
          tenuto anche conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350; 4) previsione che il personale  tecnico  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di
          ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   214,   e   successive
          modificazioni; riordino dei corpi di  polizia  provinciale,
          in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni  di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,  escludendo  in  ogni
          caso la confluenza nelle Forze di  polizia;  ottimizzazione
          dell'efficacia  delle  funzioni  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
          8 marzo 2006, n. 139,  in  relazione  alle  funzioni  e  ai
          compiti del personale permanente e volontario del  medesimo
          Corpo e conseguente revisione del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
          ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
          di nuovi  appositi  ruoli  e  qualifiche,  con  conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
                b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
          restando   l'organizzazione,   anche   logistica,   e    lo
          svolgimento delle funzioni e  dei  compiti  di  polizia  da
          parte  delle   Forze   di   polizia,   eliminazione   delle
          duplicazioni  organizzative,   logistiche   e   funzionali,
          nonche' ottimizzazione di  mezzi  e  infrastrutture,  anche
          mediante forme  obbligatorie  di  gestione  associata,  con
          rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
          di  porto  e  Marina   militare,   nella   prospettiva   di
          un'eventuale maggiore integrazione; 
                c)  con   riferimento   alla   sola   amministrazione
          centrale, applicare i principi e criteri direttivi  di  cui
          agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine  di
          attuare l'articolo 95 della Costituzione e di  adeguare  le
          statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, definire: 
                  1)   le   competenze   regolamentari    e    quelle
          amministrative  funzionali  al   mantenimento   dell'unita'
          dell'indirizzo  e  alla   promozione   dell'attivita'   dei
          Ministri  da  parte  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri; 
                  2) le attribuzioni della Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri  in  materia  di   analisi,   definizione   e
          valutazione delle politiche pubbliche; 
                  3) i procedimenti di designazione o  di  nomina  di
          competenza, diretta o indiretta, del Governo o  di  singoli
          Ministri, in modo da garantire che le  scelte,  quand'anche
          da formalizzarsi con  provvedimenti  di  singoli  Ministri,
          siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri; 
                  4)  la   disciplina   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  ministri  e  dei
          sottosegretari di Stato, con determinazione  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   delle   risorse
          finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
          attribuzioni e alle dimensioni  dei  rispettivi  Ministeri,
          anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata  qualificazione
          professionale  del  relativo   personale,   con   eventuale
          riduzione del numero e  pubblicazione  dei  dati  nei  siti
          istituzionali delle relative amministrazioni; 
                  5) le competenze  in  materia  di  vigilanza  sulle
          agenzie  governative  nazionali,  al  fine  di   assicurare
          l'effettivo esercizio delle attribuzioni  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, nel rispetto del  principio  di
          separazione tra indirizzo politico e gestione; 
                  6)  razionalizzazione  con  eventuale  soppressione
          degli uffici ministeriali le cui funzioni si  sovrappongono
          a quelle proprie delle autorita' indipendenti e  viceversa;
          individuazione di criteri omogenei  per  la  determinazione
          del trattamento economico dei componenti  e  del  personale
          delle autorita' indipendenti, in modo da  evitare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
          professionalita'; individuazione  di  criteri  omogenei  di
          finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  mediante   la
          partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
          operanti nei settori e servizi di riferimento,  o  comunque
          regolate o vigilate; 
                  7) introduzione  di  maggiore  flessibilita'  nella
          disciplina relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da
          realizzare  con  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
          adozione   dei   regolamenti   di   organizzazione,   anche
          modificando la competenza  ad  adottarli;  introduzione  di
          modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti  a
          quello del segretario generale  e  viceversa  in  relazione
          alle esigenze di coordinamento;  definizione  dei  predetti
          interventi   assicurando   comunque    la    compatibilita'
          finanziaria  degli  stessi,  anche  attraverso   l'espressa
          previsione della partecipazione  ai  relativi  procedimenti
          dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
                d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
          materia di autoveicoli:  riorganizzazione,  ai  fini  della
          riduzione  dei  costi  connessi  alla  gestione  dei   dati
          relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli  e
          della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
          anche  mediante  trasferimento,  previa  valutazione  della
          sostenibilita' organizzativa ed economica,  delle  funzioni
          svolte dagli uffici del Pubblico  registro  automobilistico
          al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          conseguente   introduzione   di   un'unica   modalita'   di
          archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
          contenente i  dati  di  proprieta'  e  di  circolazione  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,  da  perseguire  anche
          attraverso l'eventuale istituzione di  un'agenzia  o  altra
          struttura sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica; svolgimento  delle  relative
          funzioni con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
                e)    con    riferimento    alle    Prefetture-Uffici
          territoriali del Governo: a completamento del  processo  di
          riorganizzazione,  in  combinato  disposto  con  i  criteri
          stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni  contenute
          nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
          rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle
          funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo  conto
          delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
          2014, n. 56, in  base  a  criteri  inerenti  all'estensione
          territoriale,  alla  popolazione  residente,  all'eventuale
          presenza della citta' metropolitana,  alle  caratteristiche
          del  territorio,  alla  criminalita',   agli   insediamenti
          produttivi, alle dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno
          delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e  alle
          aree confinarie con flussi migratori; trasformazione  della
          Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  in  Ufficio
          territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
          amministrazione  periferica  dello   Stato   e   cittadini;
          attribuzione    al    prefetto    della     responsabilita'
          dell'erogazione  dei  servizi  ai  cittadini,  nonche'   di
          funzioni di direzione e coordinamento dei  dirigenti  degli
          uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
          eventualmente  prevedendo  l'attribuzione  allo  stesso  di
          poteri  sostitutivi,  ferma  restando  la  separazione  tra
          funzioni di amministrazione attiva e  di  controllo,  e  di
          rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai  fini
          del riordino della disciplina in materia di  conferenza  di
          servizi   di   cui   all'articolo   2;   coordinamento    e
          armonizzazione  delle  disposizioni  riguardanti  l'Ufficio
          territoriale   dello   Stato,   con   eliminazione    delle
          sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a  tal  fine
          necessarie;  confluenza  nell'Ufficio  territoriale   dello
          Stato di tutti gli uffici periferici delle  amministrazioni
          civili   dello   Stato;   definizione   dei   criteri   per
          l'individuazione  e  l'organizzazione  della   sede   unica
          dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
          competenze  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica
          nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dalla legge  1º  aprile  1981,  n.
          121;  individuazione  della   dipendenza   funzionale   del
          prefetto in relazione alle competenze esercitate; 
                f) con riferimento  a  enti  pubblici  non  economici
          nazionali  e  soggetti  privati  che   svolgono   attivita'
          omogenee:  semplificazione  e  coordinamento  delle   norme
          riguardanti l'ordinamento  sportivo,  con  il  mantenimento
          della sua specificita'; riconoscimento  delle  peculiarita'
          dello sport per persone affette da disabilita'  e  scorporo
          dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (CONI)   del
          Comitato  italiano  paralimpico  con   trasformazione   del
          medesimo in ente autonomo di diritto pubblico  senza  oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica,  nella  previsione  che
          esso utilizzi parte delle risorse  finanziarie  attualmente
          in disponibilita' o attribuite al CONI  e  si  avvalga  per
          tutte le attivita' strumentali,  ivi  comprese  le  risorse
          umane,  di  CONI  Servizi  spa,  attraverso   un   apposito
          contratto  di  servizio;  previsione   che   il   personale
          attualmente  in  servizio  presso  il   Comitato   italiano
          paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
          razionalizzazione  e   semplificazione   della   disciplina
          concernente le autorita' portuali  di  cui  alla  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
          all'individuazione di autorita'  di  sistema  nonche'  alla
          governance tenendo conto del ruolo delle  regioni  e  degli
          enti locali e alla  semplificazione  e  unificazione  delle
          procedure doganali e amministrative in materia di porti. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
          1, sono definiti i criteri per la ricognizione  dettagliata
          ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno  dall'adozione
          dei provvedimenti di riordino, accorpamento o  soppressione
          di cui al comma 1, lettera a), di tutte le  funzioni  e  le
          competenze  attribuite  alle   amministrazioni   pubbliche,
          statali e  locali,  inclusi  gli  uffici  e  gli  organismi
          oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1,  al
          fine di semplificare l'esercizio delle funzioni  pubbliche,
          secondo   criteri   di   trasparenza,    efficienza,    non
          duplicazione ed economicita', e  di  coordinare  e  rendere
          efficiente il rapporto tra amministrazione dello  Stato  ed
          enti locali. 
              3. Per l'istituzione del numero unico europeo  112,  di
          cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro  per
          l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              7. Nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e
          delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  restano
          ferme tutte le attribuzioni spettanti ai  rispettivi  Corpi
          forestali regionali e provinciali,  anche  con  riferimento
          alle  funzioni  di  pubblica   sicurezza   e   di   polizia
          giudiziaria, secondo la disciplina  vigente  in  materia  e
          salve le diverse determinazioni organizzative, da  assumere
          con  norme  di  attuazione  degli  statuti  speciali,   che
          comunque garantiscano il coordinamento  in  sede  nazionale
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' la sicurezza e  i  controlli
          nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
          funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e
          province autonome in materia di  funzioni  prefettizie,  in
          conformita'  a  quanto  disposto  dai  rispettivi   statuti
          speciali e dalle relative norme di attuazione.» 
              Per l'argomento del decreto legislativo 19 agosto 2016,
          n. 177 v. nelle note al titolo. 
              Il  decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   95
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
          S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio
          dei ministri,  dei  Ministeri,  delle  agenzie  governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) con riferimento all'amministrazione centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti  conseguenti   alla   ricognizione   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e completare  l'attuazione  dell'articolo  20
          dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
          di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
          di cui al decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259;
          riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
          del  territorio  e  del  mare,  nonche'  nel  campo   della
          sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,
          conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
          Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
          di polizia, fatte salve le competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,
          n.  121,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
          e tenuto conto dei criteri di delega della presente  legge,
          in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
          tenuto anche conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350; 4) previsione che il personale  tecnico  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di
          ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   214,   e   successive
          modificazioni; riordino dei corpi di  polizia  provinciale,
          in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni  di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,  escludendo  in  ogni
          caso la confluenza nelle Forze di  polizia;  ottimizzazione
          dell'efficacia  delle  funzioni  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
          8 marzo 2006, n. 139,  in  relazione  alle  funzioni  e  ai
          compiti del personale permanente e volontario del  medesimo
          Corpo e conseguente revisione del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
          ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
          di nuovi  appositi  ruoli  e  qualifiche,  con  conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge: 
                b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
          restando   l'organizzazione,   anche   logistica,   e    lo
          svolgimento delle funzioni e  dei  compiti  di  polizia  da
          parte  delle   Forze   di   polizia,   eliminazione   delle
          duplicazioni  organizzative,   logistiche   e   funzionali,
          nonche' ottimizzazione di  mezzi  e  infrastrutture,  anche
          mediante forme  obbligatorie  di  gestione  associata,  con
          rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
          di  porto  e  Marina   militare,   nella   prospettiva   di
          un'eventuale maggiore integrazione; 
                c)  con   riferimento   alla   sola   amministrazione
          centrale, applicare i principi e criteri direttivi  di  cui
          agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine  di
          attuare l'articolo 95 della Costituzione e di  adeguare  le
          statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, definire: 
                  1)   le   competenze   regolamentari    e    quelle
          amministrative  funzionali  al   mantenimento   dell'unita'
          dell'indirizzo  e  alla   promozione   dell'attivita'   dei
          Ministri  da  parte  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri; 
                  2) le attribuzioni della Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri  in  materia  di   analisi,   definizione   e
          valutazione delle politiche pubbliche; 
                  3) i procedimenti di designazione o  di  nomina  di
          competenza, diretta o indiretta, del Governo o  di  singoli
          Ministri, in modo da garantire che le  scelte,  quand'anche
          da formalizzarsi con  provvedimenti  di  singoli  Ministri,
          siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri; 
                  4)  la   disciplina   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  ministri  e  dei
          sottosegretari di Stato, con determinazione  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   delle   risorse
          finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
          attribuzioni e alle dimensioni  dei  rispettivi  Ministeri,
          anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata  qualificazione
          professionale  del  relativo   personale,   con   eventuale
          riduzione del numero e  pubblicazione  dei  dati  nei  siti
          istituzionali delle relative amministrazioni; 
                  5) le competenze  in  materia  di  vigilanza  sulle
          agenzie  governative  nazionali,  al  fine  di   assicurare
          l'effettivo esercizio delle attribuzioni  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, nel rispetto del  principio  di
          separazione tra indirizzo politico e gestione; 
                  6)  razionalizzazione  con  eventuale  soppressione
          degli uffici ministeriali le cui funzioni si  sovrappongono
          a quelle proprie delle autorita' indipendenti e  viceversa;
          individuazione di criteri omogenei  per  la  determinazione
          del trattamento economico dei componenti  e  del  personale
          delle autorita' indipendenti, in modo da  evitare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
          professionalita'; individuazione  di  criteri  omogenei  di
          finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  mediante   la
          partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
          operanti nei settori e servizi di riferimento,  o  comunque
          regolate o vigilate; 
                  7) introduzione  di  maggiore  flessibilita'  nella
          disciplina relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da
          realizzare  con  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
          adozione   dei   regolamenti   di   organizzazione,   anche
          modificando la competenza  ad  adottarli;  introduzione  di
          modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti  a
          quello del segretario generale  e  viceversa  in  relazione
          alle esigenze di coordinamento;  definizione  dei  predetti
          interventi   assicurando   comunque    la    compatibilita'
          finanziaria  degli  stessi,  anche  attraverso   l'espressa
          previsione della partecipazione  ai  relativi  procedimenti
          dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
                d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
          materia di autoveicoli:  riorganizzazione,  ai  fini  della
          riduzione  dei  costi  connessi  alla  gestione  dei   dati
          relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli  e
          della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
          anche  mediante  trasferimento,  previa  valutazione  della
          sostenibilita' organizzativa ed economica,  delle  funzioni
          svolte dagli uffici del Pubblico  registro  automobilistico
          al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          conseguente   introduzione   di   un'unica   modalita'   di
          archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
          contenente i  dati  di  proprieta'  e  di  circolazione  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,  da  perseguire  anche
          attraverso l'eventuale istituzione di  un'agenzia  o  altra
          struttura sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica; svolgimento  delle  relative
          funzioni con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
                e)    con    riferimento    alle    Prefetture-Uffici
          territoriali del Governo: a completamento del  processo  di
          riorganizzazione,  in  combinato  disposto  con  i  criteri
          stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni  contenute
          nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
          rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle
          funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo  conto
          delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
          2014, n. 56, in  base  a  criteri  inerenti  all'estensione
          territoriale,  alla  popolazione  residente,  all'eventuale
          presenza della citta' metropolitana,  alle  caratteristiche
          del  territorio,  alla  criminalita',   agli   insediamenti
          produttivi, alle dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno
          delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e  alle
          aree confinarie con flussi migratori; trasformazione  della
          Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  in  Ufficio
          territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
          amministrazione  periferica  dello   Stato   e   cittadini;
          attribuzione    al    prefetto    della     responsabilita'
          dell'erogazione  dei  servizi  ai  cittadini,  nonche'   di
          funzioni di direzione e coordinamento dei  dirigenti  degli
          uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
          eventualmente  prevedendo  l'attribuzione  allo  stesso  di
          poteri  sostitutivi,  ferma  restando  la  separazione  tra
          funzioni di amministrazione attiva e  di  controllo,  e  di
          rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai  fini
          del riordino della disciplina in materia di  conferenza  di
          servizi   di   cui   all'articolo   2;   coordinamento    e
          armonizzazione  delle  disposizioni  riguardanti  l'Ufficio
          territoriale   dello   Stato,   con   eliminazione    delle
          sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a  tal  fine
          necessarie;  confluenza  nell'Ufficio  territoriale   dello
          Stato di tutti gli uffici periferici delle  amministrazioni
          civili   dello   Stato;   definizione   dei   criteri   per
          l'individuazione  e  l'organizzazione  della   sede   unica
          dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
          competenze  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica
          nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dalla legge  1º  aprile  1981,  n.
          121;  individuazione  della   dipendenza   funzionale   del
          prefetto in relazione alle competenze esercitate; 
                f) con riferimento  a  enti  pubblici  non  economici
          nazionali  e  soggetti  privati  che   svolgono   attivita'
          omogenee:  semplificazione  e  coordinamento  delle   norme
          riguardanti l'ordinamento  sportivo,  con  il  mantenimento
          della sua specificita'; riconoscimento  delle  peculiarita'
          dello sport per persone affette da disabilita'  e  scorporo
          dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (CONI)   del
          Comitato  italiano  paralimpico  con   trasformazione   del
          medesimo in ente autonomo di diritto pubblico  senza  oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica,  nella  previsione  che
          esso utilizzi parte delle risorse  finanziarie  attualmente
          in disponibilita' o attribuite al CONI  e  si  avvalga  per
          tutte le attivita' strumentali,  ivi  comprese  le  risorse
          umane,  di  CONI  Servizi  spa,  attraverso   un   apposito
          contratto  di  servizio;  previsione   che   il   personale
          attualmente  in  servizio  presso  il   Comitato   italiano
          paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
          razionalizzazione  e   semplificazione   della   disciplina
          concernente le autorita' portuali  di  cui  alla  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
          all'individuazione di autorita'  di  sistema  nonche'  alla
          governance tenendo conto del ruolo delle  regioni  e  degli
          enti locali e alla  semplificazione  e  unificazione  delle
          procedure doganali e amministrative in materia di porti. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
          1, sono definiti i criteri per la ricognizione  dettagliata
          ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno  dall'adozione
          dei provvedimenti di riordino, accorpamento o  soppressione
          di cui al comma 1, lettera a), di tutte le  funzioni  e  le
          competenze  attribuite  alle   amministrazioni   pubbliche,
          statali e  locali,  inclusi  gli  uffici  e  gli  organismi
          oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1,  al
          fine di semplificare l'esercizio delle funzioni  pubbliche,
          secondo   criteri   di   trasparenza,    efficienza,    non
          duplicazione ed economicita', e  di  coordinare  e  rendere
          efficiente il rapporto tra amministrazione dello  Stato  ed
          enti locali. 
              3. Per l'istituzione del numero unico europeo  112,  di
          cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro  per
          l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              7. Nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e
          delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  restano
          ferme tutte le attribuzioni spettanti ai  rispettivi  Corpi
          forestali regionali e provinciali,  anche  con  riferimento
          alle  funzioni  di  pubblica   sicurezza   e   di   polizia
          giudiziaria, secondo la disciplina  vigente  in  materia  e
          salve le diverse determinazioni organizzative, da  assumere
          con  norme  di  attuazione  degli  statuti  speciali,   che
          comunque garantiscano il coordinamento  in  sede  nazionale
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' la sicurezza e  i  controlli
          nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
          funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e
          province autonome in materia di  funzioni  prefettizie,  in
          conformita'  a  quanto  disposto  dai  rispettivi   statuti
          speciali e dalle relative norme di attuazione.»