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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2017, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore l'1/7/2018. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2021)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 29-5-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 29 aprile 1999,  n.  1999/37/CE  del  Consiglio,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  14  febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000; 
  Visto il regio decreto-legge 15  marzo  1927,  n.  436,  convertito
dalla  legge  19  febbraio  1928,  n.  510,  recante  disciplina  dei
contratti di  compravendita  degli  autoveicoli  ed  istituzione  del
Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club
d'Italia; 
  Visto  il  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1814,   recante
disposizioni di attuazione e transitorie del regio  decreto-legge  15
marzo 1927, n. 436; 
  Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n.  870,  recante  misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella  3
relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  e  in
particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2016,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio
di informatica del centro elaborazione dati della Direzione  generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, concernente regolamento recante norme per la  semplificazione
del procedimento  relativo  alla  immatricolazione,  ai  passaggi  di
proprieta'  e  alla   reimmatricolazione   degli   autoveicoli,   dei
motoveicoli e dei rimorchi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
riunione del 20 aprile 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista  la  seconda  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 5, della citata legge n. 124 del 2015; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Documento unico di circolazione e di proprieta' 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  carta  di  circolazione,
redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva  29  aprile
1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,  costituisce  il  documento  unico
contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli  autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei  beni  mobili
registrati di cui al libro VI, titolo I, capo  III,  sezione  I,  del
codice civile. 
  2. Nella carta di circolazione  di  cui  al  comma  1,  di  seguito
denominata «documento unico», sono annotati: 
    a) i dati tecnici del veicolo; 
    b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli  articoli  91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    c) i dati validati  dal  Pubblico  registro  automobilistico,  di
seguito PRA,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  del
veicolo; 
    d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione
conseguente alla sua demolizione o alla sua  definitiva  esportazione
all'estero. 
  3. Nel documento unico sono, altresi',  annotati  i  dati  relativi
alla  sussistenza  di  privilegi   e   ipoteche,   di   provvedimenti
amministrativi e giudiziari che incidono  sulla  proprieta'  e  sulla
disponibilita' del  veicolo,  annotati  presso  il  PRA,  nonche'  di
provvedimenti  di  fermo  amministrativo,  con  le  modalita',  anche
telematiche, previste con decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministero  della  giustizia,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  competente
al  rilascio  della  carta  di  circolazione,  che  ha  validita'  di
certificazione  dei  dati  in  essa  contenuti,  ferma  restando   la
responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per  i
dati relativi  alla  proprieta'  e  alla  locazione  finanziaria  dei
veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  i
dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo. 
  4-bis. Fermo quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti  l'ACI  e  le  organizzazioni
maggiormente rappresentative delle imprese esercenti  l'attivita'  di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu'
decreti  definisce  le  modalita'  e  i  termini  per   la   graduale
utilizzazione, da completare comunque ((entro il 30 settembre 2021)),
delle procedure telematiche per  il  rilascio  del  documento  unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica  delle
funzionalita'  da  effettuare   presso   gli   Sportelli   telematici
dell'automobilista  (STA)  appositamente  individuati  dal   medesimo
Ministero. L'inosservanza delle modalita' e dei termini indicati  nei
decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare  rilascio  del
documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.